Cassazione Civile, Ordinanza n. 28064/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte soccombente secondo il criterio della soccombenza.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione alcune componenti negative del reddito d'impresa indebitamente dedotte in quell'anno, ritenendole invece di competenza del 2005 ai sensi dell'art. 109 del TUIR. L'accertamento era stato definito con adesione. Successivamente la società, rideterminati i costi nell'esercizio di effettiva competenza, aveva chiesto il rimborso delle maggiori IRES e IRAP versate non solo per il 2005, ma anche per gli anni successivi 2007, 2008, 2009 e 2010. L'Agenzia aveva accolto il rimborso solo per il 2005 e lo aveva negato per gli anni successivi, sostenendo che lo spostamento delle poste negative al 2005 non potesse consentire il riporto della eventuale perdita di quell'anno nei periodi d'imposta successivi, essendo ormai definitivo l'accertamento sull'anno 2006. La CTR aveva invece dato ragione alla società. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione/falsa applicazione dell'art. 84 TUIR e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che l'utilizzo delle perdite pregresse costituisce esercizio di un'opzione avente natura negoziale, non mera dichiarazione di scienza, e che quindi non può essere ritrattato salvo prova di errore essenziale e riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c.; nel caso concreto, non vi era un mero errore materiale emendabile, né la soluzione della CTR era coerente con il divieto di ritrattazione dell'opzione e con la possibilità, per evitare la doppia imposizione, di richiedere il rimborso dell'imposta nel periodo corretto.
Norme richiamate
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato per affermare che componenti positivi e negativi del reddito d'impresa concorrono a formare il reddito imponibile nell'esercizio di competenza.
art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La facoltà di utilizzare le perdite pregresse mediante riporto in diminuzione dei redditi futuri è qualificata come opzione del contribuente, avente natura negoziale e non mera dichiarazione di scienza.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla tutela restitutoria del contribuente per il maggior tributo versato.
L'eventuale errore nell'esercizio dell'opzione fiscale può essere fatto valere solo dimostrando essenzialità e obiettiva riconoscibilità dell'errore secondo la disciplina generale dei vizi della volontà.
Indicato per affermare che l'azione di rimborso è proponibile dal momento in cui si forma il giudicato sulla legittimità del recupero dei costi indebitamente dedotti.
Usato per decidere la causa nel merito senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale evocata per il vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto in ricorso.
Massime di principio
- In tema di perdite fiscali pregresse, la scelta del contribuente di utilizzare o non utilizzare le perdite nel periodo d'imposta prescelto integra una manifestazione di volontà negoziale, non una mera dichiarazione di scienza.
- L'opzione per il riporto delle perdite in diminuzione dei redditi futuri non è liberamente ritrattabile dopo la dichiarazione, salvo che il contribuente provi un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile ai sensi degli artt. 1427 ss. c.c.
- La correzione di una indebita imputazione temporale di costi o perdite non comporta automaticamente la possibilità di spostare liberamente la perdita a periodi successivi se l'opzione non è stata tempestivamente esercitata.
- Il rischio di doppia imposizione può essere evitato mediante l'istanza di rimborso dell'imposta indebitamente versata nel periodo corretto, non attraverso la ritrattazione dell'opzione per il riporto delle perdite.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
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