Cassazione Penale, Ordinanza n. 02306/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. In fatto, durante una perquisizione nella sua abitazione era stata rinvenuta una pistola priva di matricola, con sei cartucce, collocata all'interno della poltrona ortopedica utilizzata dal padre dell'imputato, poi deceduto. La Corte territoriale ha ritenuto che tali elementi fossero idonei a dimostrare la disponibilità dell'arma e delle munizioni in capo all'imputato. Nel ricorso si lamentava un vizio di motivazione, ma la censura, secondo la Cassazione, si risolveva nella proposta di una diversa valutazione degli elementi di prova, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione adeguata e non contraddittoria e che il ricorrente, sotto la veste del vizio motivazionale, richiedesse in realtà una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di profili di colpa solo se esulanti, non ravvisata nella specie.
Norme richiamate
richiamato come norma concorsuale/di disciplina del fatto contestato, in relazione ai reati per cui è intervenuta la conferma della responsabilità
norma incriminatrice richiamata per la detenzione dell'arma rinvenuta
norma incriminatrice richiamata per il munizionamento/segnatamente per i profili connessi all'arma e alle cartucce
norma incriminatrice richiamata per i fatti relativi all'arma clandestina o comunque priva di matricola rinvenuta in disponibilità dell'imputato
norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata a fondamento della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di profili di colpa nella proposizione del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile dedurre il vizio di motivazione per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione adeguata e logicamente coerente.
- La disponibilità di un'arma e del relativo munizionamento può essere desunta da elementi fattuali univoci, quali il rinvenimento dei beni all'interno dell'abitazione dell'imputato in un contesto che ne collochi la materiale disponibilità in capo a lui.
- Il ricorso manifestamente infondato è dichiarato inammissibile e comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali nonché, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie alla ricostruzione della Corte territoriale non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
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