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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02218/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

Nel procedimento esecutivo relativo a beni e somme già sottoposti a sequestro preventivo, la Corte d'appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, aveva disposto la restituzione delle disponibilità finanziarie in favore del soggetto interessato, trattenendo tuttavia euro 118.854,64 quale importo corrispondente a spese ritenute necessarie o utili per la conservazione e amministrazione dei beni sequestrati, in relazione alla gestione di società sequestrate e ai costi della due diligence e dell'ausiliario dell'amministratore giudiziario. Successivamente, l'interessato ha presentato una nuova istanza chiedendo la totale riforma dell'ordinanza precedente e il rimborso di tale importo. La Corte d'appello ha rigettato l'istanza de plano. Nel ricorso si deduceva, da un lato, la violazione della legge processuale per essere stata la decisione assunta senza previa udienza camerale; dall'altro, la violazione dell'art. 104, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., perché la decisione sulla ripetizione delle spese sarebbe spettata al giudice che aveva emesso la misura cautelare reale, e cioè al GIP del Tribunale di Milano, non al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle doglianze, ritenendo che l'impugnazione proposta contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, emessa in tema di restituzione di cose sequestrate, dovesse essere qualificata come opposizione ai sensi dell'art. 666 c.p.p., ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, per il nuovo esame della richiesta. Non è stato dichiarato l'inammissibile ricorso per cassazione, ma è stato conservato l'atto e riqualificato nel rimedio corretto.

Norme richiamate

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    L'impugnazione proposta con forma non corretta va riqualificata secondo il suo contenuto sostanziale, conservando l'atto e trasformandolo nel rimedio effettivamente esperibile.

  • art. 666 c.p.p.

    Contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate va proposta opposizione davanti allo stesso giudice, con nuovo esame della richiesta.

  • art. 676 c.p.p.

    Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere sulla restituzione delle cose sequestrate.

  • art. 667, comma 4, c.p.p.

    La restituzione delle cose sequestrate può avvenire con procedura de plano nell'ambito della competenza del giudice dell'esecuzione.

  • art. 42, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Le spese necessarie o utili per la conservazione e amministrazione dei beni sequestrati rilevano ai fini della disciplina della restituzione e della gestione dei beni sottoposti a misura.

  • art. 104, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    La censura del ricorrente riguardava la competenza a provvedere sulla ripetizione delle spese, che egli riteneva spettare al giudice che aveva emesso la misura.

Massime di principio

  • Avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione resa in tema di restituzione di cose sequestrate, il rimedio corretto è l'opposizione davanti allo stesso giudice e non il ricorso per cassazione immediato.
  • Se il ricorso per cassazione è proposto irritualmente contro un provvedimento impugnabile con opposizione, l'atto non va dichiarato inammissibile, ma deve essere riqualificato, in applicazione del principio di conservazione degli atti.
  • La riqualificazione dell'impugnazione consente la trasmissione al giudice competente per il nuovo esame della richiesta, senza pregiudicare la parte per l'errore nel mezzo di impugnazione.
  • In materia di restituzione di beni sequestrati, il giudice dell'esecuzione è competente a detrarre le spese necessarie o utili sostenute per la conservazione e amministrazione dei beni prima della restituzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestro
RamiProcesso penale

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