Cassazione Penale, Ordinanza n. 02255/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
In un procedimento penale definito con condanna in primo grado e conferma parziale in appello, l'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva ridotto soltanto la misura della confisca, confermando per il resto la condanna a una pena detentiva di anni 1 e mesi 8 di reclusione. I motivi dedotti riguardano: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in relazione al riconoscimento della recidiva reiterata; 2) erronea applicazione della legge sulla dosimetria della pena; 3) erronea applicazione della legge sul complesso dell'impianto sanzionatorio. La Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano state proposte in appello in modo del tutto generico e che, quindi, la Corte territoriale non aveva alcun onere di specifica argomentazione su tali profili.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che le censure sulla recidiva reiterata e sulla quantificazione della pena non erano state devolute in appello con specificità, sicché la sentenza di merito non era tenuta a sviluppare ulteriori argomentazioni sul punto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato solo in relazione alla contestata recidiva reiterata; il testo non sviluppa il contenuto normativo ma mostra che la censura riguardava l'aggravante della recidiva.
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulla recidiva devono essere specificamente devolute al giudice di appello; se sono dedotte in modo generico, il giudice di merito non ha l'obbligo di sviluppare una motivazione analitica su tali punti.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza che investe il quantum della pena è inammissibile quando risulta fondata su questioni non adeguatamente prospettate nel precedente grado di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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