Cassazione Penale, Ordinanza n. 02257/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in appello per reati tributari, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: carenza di motivazione e violazione dell'art. 533 c.p.p., sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente approfondito le circostanze emerse in indagine e avrebbe fatto indebito ricorso a presunzioni legali, senza superare il ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza. La Corte rileva però che la doglianza non è ricondotta in modo specifico ai motivi di ricorso di cui all'art. 606 c.p.p., essendo generica, meramente enunciata e non articolata come critica effettiva alla motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la sentenza di merito è ritenuta comunque congrua e logicamente coerente, perché valorizza plurimi elementi fattuali negativi: assenza di contatti scritti con gli ordini rivolti alle società emittenti le fatture, pagamenti in contanti, mancanza di operatività e di dipendenti delle società, discrepanza tra importi fatturati e prestazioni asseritamente rese, ripetizione dello stesso numero in più fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. La motivazione di merito è stata ritenuta comunque sufficiente e coerente nel confermare la responsabilità dell'imputato.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna dell'imputato per reati tributari, senza ulteriore specificazione del tipo di condotta nel testo.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la prova di colpevolezza non avrebbe superato il ragionevole dubbio.
Richiamato dalla Corte per affermare che il motivo proposto non era riconducibile in modo specifico alle categorie di doglianze deducibili in cassazione, perché generico e non autosufficiente.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di vizio motivazionale deve essere specifica e deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; una doglianza meramente assertiva o riproduttiva di censure già svolte non è idonea a integrare un motivo ammissibile.
- Il controllo della Corte di cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito: se la sentenza impugnata offre una ricostruzione logica e sufficiente fondata su plurimi elementi fattuali, la censura che si limiti a contrapporre una lettura alternativa dei fatti è inammissibile o comunque infondata.
- Nel giudizio per reati tributari, la prova della consapevolezza dell'inesistenza o fittizietà delle operazioni può essere desunta da indici fattuali convergenti, quali l'assenza di tracciabilità nei rapporti commerciali, i pagamenti in contanti, l'assenza di struttura operativa delle società emittenti, la discrasia tra fatture e prestazioni e la ripetitività anomala dei dati fatturati.
- Quando non emergano elementi idonei a escludere la colpa nella proposizione del ricorso che viene dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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