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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02252/2025 del 20/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in secondo grado per violazione di sigilli, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello di Roma. Con un unico motivo ha dedotto vizio motivazionale e violazione di legge: ha sostenuto, da un lato, che ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada il fermo amministrativo del veicolo avrebbe durata massima di tre mesi; dall'altro, che la condotta contestata non integrerebbe il reato di violazione di sigilli, perché l'asportazione del foglio dal veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e la circolazione abusiva sarebbero meri illeciti amministrativi, salvo un diverso profilo di offensività non allegato nel caso concreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in modo astratto, perché fondata sulla richiamata elaborazione giurisprudenziale senza una puntuale correlazione con gli atti di causa. Ha inoltre valorizzato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva accertato la presenza di sigilli apposti al momento del sequestro e la loro successiva rimozione/distruzione al momento del controllo, reputando irrilevante la deduzione sulla pretesa durata massima di tre mesi del sequestro, perché ipotetica e non ancorata ai fatti. Ha infine ritenuto non pertinenti i precedenti evocati dalla difesa, riferiti all'asportazione di un cartello e non di un sigillo. Conseguentemente ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisando profili di assenza di colpa nella causazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 349, secondo comma, c.p.

    Disposizione posta a fondamento della condanna per violazione di sigilli su bene sottoposto a sequestro; la Corte non ne riconsidera il perimetro applicativo perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 116, comma 15, cod. strada

    Norma invocata dalla difesa per sostenere che il fermo amministrativo del veicolo non potesse eccedere tre mesi; la Corte la reputa una deduzione ipotetica e non decisiva rispetto ai fatti accertati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86

    È richiamata quale parametro per escludere l'automatismo sanzionatorio ove l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto la Corte esclude tale evenienza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura si limita a enunciare principi astratti senza sviluppare un concreto confronto con la motivazione della sentenza impugnata e con gli specifici atti di causa.
  • In tema di violazione di sigilli, è decisivo l'accertamento in fatto della presenza dei sigilli apposti al sequestro e della loro successiva rimozione o manomissione; argomenti ipotetici sulla durata del vincolo non incidono, se non correlati alla situazione concreta.
  • I precedenti giurisprudenziali possono essere utili solo se riguardano una fattispecie realmente sovrapponibile; non è sufficiente richiamare decisioni relative a condotte diverse, come l'asportazione di un cartello anziché di un sigillo.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFalsità in atto pubblicoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
SottomaterieFalsità ideologica
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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