Cassazione Penale, Ordinanza n. 02256/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per aver appiccato il fuoco a un materasso abbandonato tra cumuli di rifiuti speciali depositati in modo incontrollato sulla pubblica via, all'interno del quartiere Zen. Con il ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, l'imputato deduceva un unico motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizi motivazionali connessi, sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere ritenuto di particolare tenuità e che la motivazione di merito fosse errata o insufficiente. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso mirava a una rivalutazione del merito e non si confrontava davvero con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva escluso la minima offensività del fatto per il contesto di pericolo creato, anche in ragione del rischio di propagazione delle fiamme.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo si risolvesse in una richiesta di nuova valutazione del quadro probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la decisione di merito fosse adeguatamente e logicamente motivata nell'escludere la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006
Disposizione incriminatrice posta a base della condanna, in relazione all'appiccamento del fuoco a rifiuti abbandonati in modo incontrollato.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché il contesto concreto non consentiva di ravvisare una minima offensività, essendo stato appiccato un incendio su un materasso tra rifiuti su suolo pubblico con rischio di propagazione delle fiamme.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non vi sia colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone l'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e del compendio probatorio.
- La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può tradursi in una generica riproposizione di doglianze già esaminate in appello, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione che ha escluso la minima offensività.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa quando la condotta, valutata nel suo contesto concreto, ha creato un pericolo non esiguo, specie se vi è rischio di propagazione dell'evento lesivo o pericoloso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, in linea di principio, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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