Cassazione Penale, Ordinanza n. 02254/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado e in seguito destinatario di una parziale riforma in appello con rideterminazione della pena per l'intervenuta prescrizione di uno dei capi, ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo. Ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe errato nel non dichiarare l'estinzione per prescrizione anche del reato contestato al capo b), osservando che l'ultima fattura falsa contestata risaliva all'anno d'imposta 2014 e che, pertanto, il reato sarebbe stato ormai prescritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo, rilevando che, in tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relativi al medesimo periodo d'imposta, si configura un unico reato che si consuma con l'emissione dell'ultima fattura; nel caso concreto l'ultima fattura contestata era del 31 dicembre 2014 e, in considerazione del termine prescrizionale di dieci anni previsto per il reato, alla data della decisione il reato non era ancora estinto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando non vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche di una somma in favore della Cassa delle ammende.
La fattispecie concreta riguarda l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; ai fini della consumazione e della prescrizione, quando le condotte si riferiscono al medesimo periodo d'imposta, il reato è unico e si consuma con l'ultima fattura.
Non è stato ritenuto necessario dichiarare l'estinzione del reato, poiché dalla ricostruzione effettuata il termine di prescrizione non era ancora maturato.
sentenza Corte cost. n. 186/2000
È richiamata per il criterio relativo alla condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non ascrivibile a causa non colposa del ricorrente.
Massime di principio
- In tema di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti riferiti al medesimo periodo d'imposta, la pluralità di documenti integra un unico reato, la cui consumazione si colloca alla data dell'ultima fattura emessa.
- Ai fini della prescrizione del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, il dies a quo coincide con l'ultima condotta rilevante del periodo d'imposta, non con ciascuna singola fattura considerata isolatamente.
- Nel valutare la prescrizione di un reato tributario seriale, non rileva che le singole emissioni siano avvenute nell'ambito di diverse posizioni societarie se il soggetto-contribuente è unitario ai fini dell'imputazione del fatto.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si pone in aperto contrasto con il consolidato orientamento di legittimità e con la normativa di riferimento.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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