Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, nell'ambito di un procedimento di querela di falso da lei promosso, ha rimesso la causa al collegio e ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., anche per decidere sulle richieste formulate dalla stessa ricorrente il giorno precedente. Il ricorso sosteneva, in sostanza, l'impugnabilità di tale provvedimento e denunciava un vizio processuale relativo alla mancata comunicazione degli atti al Pubblico Ministero. Il Comune intimato non si è costituito in Cassazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso palesemente inammissibile perché rivolto contro un provvedimento meramente ordinatorio e endoprocedimentale, privo sia di decisorietà sia di definitività: l'ordinanza impugnata si limitava infatti a rimettere la causa al collegio senza incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato ed era comunque revocabile. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale vizio denunciato avrebbe riguardato la successiva sentenza ed sarebbe stato deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; nulla sulle spese verso il Comune, non costituito. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Il ricorso straordinario è ammissibile solo contro provvedimenti aventi decisorietà e definitività.
La Corte ha definito il giudizio in conformità alla proposta di definizione anticipata.
Il provvedimento impugnato concedeva i termini per le difese finali e per la rimessione al collegio.
La decisorietà richiede idoneità del provvedimento a produrre effetti di giudicato.
Non è stata applicata una condanna a favore della controparte per mancanza di costituzione del resistente.
In caso di conformità tra proposta ex art. 380-bis c.p.c. e decisione finale, la Corte può condannare al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, in presenza di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149 del 2022
Ha introdotto la disciplina sanzionatoria collegata alla definizione anticipata conforme alla proposta.
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
Individua la decorrenza della nuova disciplina.
art. 35, comma 1, d.lgs. n. 149 del 2022
Richiamato in tema di disciplina intertemporale della nuova sanzione.
Citato solo nel richiamo giurisprudenziale sulle ordinanze camerali modificabili e revocabili.
Citato solo nel richiamo giurisprudenziale sulle ordinanze camerali modificabili e revocabili.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti che abbiano, congiuntamente, carattere decisorio e definitivo; i meri atti ordinatori o endoprocedimentali non sono impugnabili con tale rimedio.
- Un provvedimento è "decisorio" solo se incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; se non attribuisce né nega diritti ma si limita a regolare il procedimento, manca il requisito richiesto dall'art. 111 Cost.
- La definitività difetta quando il provvedimento è ancora revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso; decisorietà e definitività devono coesistere.
- Eventuali vizi del subprocedimento che si riflettano sulla decisione finale devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza, non contro l'ordinanza istruttoria intermedia.
- Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicare la sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. se ravvisa abuso del processo, valutando concretamente le caratteristiche del caso ed evitando automatismi.
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