Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui il giudice istruttore del Tribunale di Firenze, nell'ambito di un procedimento di querela di falso da lei promosso, ha rimesso la causa al collegio e ha concesso i termini di cui all'art. 190 c.p.c., anche per decidere sulle richieste formulate dalla stessa ricorrente il giorno precedente. Il ricorso sosteneva, in sostanza, l'impugnabilità di tale provvedimento e denunciava un vizio processuale relativo alla mancata comunicazione degli atti al Pubblico Ministero. Il Comune intimato non si è costituito in Cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso palesemente inammissibile perché rivolto contro un provvedimento meramente ordinatorio e endoprocedimentale, privo sia di decisorietà sia di definitività: l'ordinanza impugnata si limitava infatti a rimettere la causa al collegio senza incidere su diritti soggettivi con efficacia di giudicato ed era comunque revocabile. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale vizio denunciato avrebbe riguardato la successiva sentenza ed sarebbe stato deducibile con gli ordinari mezzi di impugnazione. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c.; nulla sulle spese verso il Comune, non costituito. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti che abbiano, congiuntamente, carattere decisorio e definitivo; i meri atti ordinatori o endoprocedimentali non sono impugnabili con tale rimedio.
  • Un provvedimento è "decisorio" solo se incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato; se non attribuisce né nega diritti ma si limita a regolare il procedimento, manca il requisito richiesto dall'art. 111 Cost.
  • La definitività difetta quando il provvedimento è ancora revocabile o modificabile dal giudice che lo ha emesso; decisorietà e definitività devono coesistere.
  • Eventuali vizi del subprocedimento che si riflettano sulla decisione finale devono essere fatti valere con gli ordinari mezzi di impugnazione contro la sentenza, non contro l'ordinanza istruttoria intermedia.
  • Quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., può applicare la sanzione prevista dall'art. 96, comma 4, c.p.c. se ravvisa abuso del processo, valutando concretamente le caratteristiche del caso ed evitando automatismi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.