Cassazione Civile, Ordinanza n. 28519/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce dal sinistro occorso a un natante assicurato contro i rischi della navigazione, andato sommerso durante la navigazione tra Sapri e Capri. La proprietaria del natante chiese all'assicuratore il pagamento dell'indennizzo, ma la compagnia rifiutò sostenendo che l'affondamento fosse dovuto a vetustà e difetto di manutenzione, circostanza esclusa dalla polizza; aggiunse anche che il bene, pur sommerso, non sarebbe stato "perduto" integralmente e che, per ottenere l'indennizzo totale, l'assicurata avrebbe dovuto esercitare l'abbandono ai sensi dell'art. 543 cod. nav. Il Tribunale e poi la Corte d'appello ritennero provata la causa di esclusione legata alla manutenzione, valorizzando la consulenza tecnica e il rapporto dell'autorità marittima. In Cassazione l'assicurata articolò tre motivi: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, una volta provato il sinistro, spettasse all'assicuratore dimostrare la causa di esclusione; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., deducendo che il ragionamento presuntivo del giudice di merito fosse fondato su elementi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e trascurasse la certificazione di navigabilità; 3) violazione dell'art. 578 cod. nav., contestando che il rapporto della Capitaneria potesse avere rilievo probatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello non aveva rigettato la domanda per difetto di prova del fatto costitutivo, ma aveva invece accertato positivamente il fatto costitutivo dell'eccezione dell'assicuratore, ossia la vetustà e la carente manutenzione del natante, con conseguente inoperatività della polizza. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché diretti, in sostanza, a censurare la valutazione delle prove e il ragionamento inferenziale del giudice di merito, attività non sindacabile in cassazione salvo motivazione mancante o manifestamente irrazionale, evenienze escluse nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi respinto e la ricorrente condannata alle spese, oltre agli ulteriori oneri di legge sul contributo unificato.
Norme richiamate
La violazione dell'onere della prova non sussiste quando il giudice di merito non rigetta la domanda per mancata prova del fatto costitutivo, ma accoglie l'eccezione dell'altra parte perché ritiene dimostrato il fatto estintivo o impeditivo addotto.
La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi e la costruzione del ragionamento presuntivo appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale radicale.
Richiamato dalla resistente per sostenere che, in caso di perdita non totale del natante, l'assicurato avrebbe dovuto esercitare la facoltà di abbandono per pretendere l'indennizzo totale; la Corte non fonda la decisione su questo profilo.
La censura che ne deduce la violazione è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la valutazione del documento acquisito e non la regola di diritto applicata.
Anche un documento privo di efficacia probatoria privilegiata può concorrere alla formazione del convincimento del giudice; la sua valutazione è rimessa al merito.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della motivazione nel termine previsto a seguito della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice di merito ritiene provata la causa di esclusione o l'eccezione sollevata dal convenuto sulla base degli elementi acquisiti, anziché rigettare la domanda per mancata prova del fatto costitutivo.
- La valutazione della prova presuntiva e, in particolare, del requisito di gravità, precisione e concordanza degli indizi, appartiene al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica alla ricostruzione fattuale o al peso attribuito ai documenti in una censura di violazione di legge.
- Anche documenti privi di efficacia probatoria privilegiata possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice di merito, il cui apprezzamento resta sottratto al sindacato di legittimità salvo totale assenza o manifesta illogicità della motivazione.
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