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Parere

Parere n. 1325/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza di sospensione, proposto dalla signora Graziana Grimaldi contro la Regione Campania per l’annullamento: - del provvedimento del dirigente regionale UOD 500726 prot.n.2023.0266036 del 23 maggio 2023, recante “PSR Campania 2014/2020, misura 6.1.1, bando n.1448, misura 4.1.2, bando 1488 Grimaldi Graziana, CUAA GRMGZN98H66H703I…Provvedimento finale di revoca delle Dica prot.601093 del 13.09.2017”, con cui è stata disposta la revoca delle agevolazioni concesse, nonché il recupero delle somme erogate pari ad euro 101.580,92, oltre interessi legali; - degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali ivi compresi, ove necessario e per quanto di ragione: i) della nota prot. n. 2022.469888 del 27.9.2022 recante comunicazione di avvio del procedimento di revoca; ii) del verbale del 19.5.2023 della Commissione di riesame; iii) delle Disposizioni Attuative Generali Misure non connesse alle Superfici e/o agli Animali e dei Bandi di Misura n. 6.1.1 (par. 7, 15, 16, 18) e n. 4.1.2 (par. 6), ove lesive, secondo l’interpretazione e l’applicazione operate dall’Ufficio regionale; d) del DRD 423 del 30.10.2018; iv) della DICA prot. n. 601093 del 13/09/2017 e della DICA n. 601090 del 13/09/2017, per quanto di interesse, ove lesive; v) della nota regionale prot. n. 2020.0499690 del 23.10.2020; - nonché per l’accertamento e/o la declaratoria del diritto e, in ogni caso, della sussistenza dei presupposti in capo alla ditta Grimaldi Graziana di beneficiare e di conservare il contributo erogato dalla Regione Campania nella misura pari ad euro 101.580,92.

Giustizia amministrativa202600024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento regionale di revoca delle agevolazioni PSR Campania 2014/2020 e di recupero di euro 101.580,92, oltre interessi legali.

Esito

INAMMISSIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la revoca delle agevolazioni concesse nell’ambito delle misure PSR Campania 2014/2020 n. 6.1.1 e n. 4.1.2, deducendo violazioni della legge n. 241/1990, della lex specialis e della normativa attuativa, nonché dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione e giusto procedimento, oltre a eccesso di potere per carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, erroneità, travisamento, perplessità, contraddittorietà e sviamento. La revoca era stata motivata dal mancato completamento, entro il termine previsto, del corso di formazione obbligatorio, dalla scadenza del termine per la liquidazione del saldo della misura 6.1.1 e dalla mancata realizzazione dell’impianto fotovoltaico previsto dal progetto. La ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a conservare il contributo e ha formulato istanza cautelare, prospettando il rischio di chiusura dell’attività e ricadute occupazionali. La questione preliminare esaminata dalla Sezione ha riguardato il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario in materia di revoca e recupero di contributi pubblici per inadempimento del beneficiario.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La controversia riguarda infatti la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e una revoca fondata sull’inadempimento della beneficiaria agli obblighi assunti con l’ammissione al finanziamento, non l’esercizio di un potere discrezionale di ritiro per vizi originari dell’atto o per sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico. In tale situazione la beneficiaria è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione e alla conservazione del contributo, la cui tutela spetta al giudice ordinario. La Sezione ha precisato che la denominazione formale dell’atto — revoca, decadenza o risoluzione — non è decisiva, rilevando la causa concreta del ritiro. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con facoltà di riproposizione davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.

Osservazioni

Difetto di giurisdizione - revoca per inadempimento nella fase esecutiva

Le controversie relative al ritiro o al recupero di finanziamenti, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, quando il provvedimento è fondato sull’inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario nella fase esecutiva del rapporto, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione.

Distinzione tra fase procedimentale e fase esecutiva

La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda la fase precedente all’attribuzione del beneficio, l’accertamento dei requisiti di ammissione oppure l’annullamento dell’ammissione per carenza originaria di un requisito o la revoca per contrasto sopravvenuto con l’interesse pubblico. Dopo l’ammissione, le controversie relative all’inosservanza degli obblighi di condotta, esecuzione o rendicontazione appartengono invece al giudice ordinario.

Traslatio iudicii

Sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se la ricorrente la ripropone davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Norme richiamate

  • d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato esaminato dalla Sezione consultiva quale rimedio alternativo alla tutela giurisdizionale amministrativa.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La Sezione ne applica, con gli adattamenti imposti dalla peculiarità del ricorso straordinario, il meccanismo di traslatio iudicii, salvando gli effetti processuali e sostanziali della domanda riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro tre mesi.

  • artt. 1, 2, 3, 7 e 10-bis l. 241/1990

    Disposizioni invocate dalla ricorrente a sostegno delle censure procedimentali, senza esame nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto, senza esame nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • artt. 41 e 97 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure, senza esame nel merito per il difetto di giurisdizione.

  • Cass., Sez. Un., n. 16896/2006

    Richiamata per la distinzione tra contributi riconosciuti in presenza di presupposti vincolati e contributi attribuiti all’esito di valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

  • Cass., Sez. Un., n. 3848/2007

    Richiamata per i criteri di riparto della giurisdizione in materia di contributi e sovvenzioni pubbliche.

  • Cass., Sez. Un., n. 21062/2011

    Richiamata per la distinzione tra posizioni di diritto soggettivo e interesse legittimo nei rapporti di finanziamento pubblico.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. 29 marzo 2017, n. 8115

    Richiamata per affermare che il riconoscimento del contributo concretamente spettante, quantificato secondo criteri predeterminati, costituisce applicazione di tali criteri e non esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica.

  • Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8678

    Richiamata quale espressione dell’orientamento secondo cui le controversie sulla revoca di contributi per inadempimento del beneficiario appartengono alla giurisdizione ordinaria.

  • Cons. Stato, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 749

    Richiamata a sostegno del medesimo criterio di riparto della giurisdizione.

Massime di principio

  • Le controversie concernenti la revoca, la decadenza o il recupero di contributi pubblici, quando il ritiro è causato dall’inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti nella fase esecutiva del rapporto di finanziamento, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’atto adottato dall’amministrazione.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste per le controversie relative alla fase anteriore all’attribuzione del beneficio, all’accertamento dei requisiti di ammissione, all’annullamento dell’ammissione per carenza originaria di un requisito o alla revoca fondata sul sopravvenuto contrasto con l’interesse pubblico; dopo l’ammissione, le controversie sull’inosservanza degli obblighi di esecuzione o rendicontazione riguardano invece diritti soggettivi.
  • In materia di sovvenzioni pubbliche, la causa concreta del provvedimento prevale sulla sua denominazione: occorre verificare se il ritiro costituisca esercizio di un potere pubblicistico di autotutela o sia conseguenza dell’inadempimento agli obblighi del rapporto di finanziamento.
  • Quando la controversia è devoluta al giudice ordinario, la domanda proposta mediante ricorso straordinario può essere riproposta davanti a tale giudice entro tre mesi dalla notificazione della decisione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda nei limiti delle preclusioni e decadenze già maturate.

Revoca di contributi PSR e riparto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un’imprenditrice agricola contro la Regione Campania per l’annullamento della revoca di agevolazioni concesse nell’ambito del PSR Campania 2014/2020 e per il recupero di euro 101.580,92, oltre interessi legali. La Sezione Prima ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario il giudice munito di giurisdizione.

Premesse e finanziamenti concessi

La ricorrente aveva presentato due domande di sostegno nell’ambito delle misure n. 6.1.1, relativa al premio per giovani agricoltori al primo insediamento, e n. 4.1.2, relativa agli investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole. Le domande erano state ammesse al finanziamento nel 2017.

Era stato riconosciuto un premio di euro 45.000,00 per la misura 6.1.1 e un finanziamento di euro 83.516,45, su una spesa ammessa di euro 129.294,07, per la misura 4.1.2. La Regione aveva erogato complessivamente euro 101.580,92.

I termini per la conclusione degli interventi, originariamente fissati al 12 settembre 2020 per la misura 6.1.1 e al 12 maggio 2019 per la misura 4.1.2, erano stati prorogati, in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, fino all’11 giugno 2021.

Procedimento di revoca e ricorso

Nel 2022 la Regione Campania aveva avviato il procedimento di revoca contestando tre inadempimenti: il mancato completamento, entro 36 mesi dall’ammissione al beneficio, del corso di formazione obbligatorio di 100 ore; la scadenza del termine quinquennale per la liquidazione del saldo della misura 6.1.1; la mancata realizzazione dell’impianto fotovoltaico previsto nel progetto finanziato.

La beneficiaria aveva presentato una memoria difensiva e chiesto il riesame, ma la Regione aveva confermato la revoca. Con il ricorso straordinario la ricorrente aveva dedotto violazioni della legge n. 241/1990, della lex specialis e della disciplina attuativa delle misure, nonché dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione e giusto procedimento. Erano stati inoltre denunciati difetto di istruttoria, carenza dei presupposti, erroneità, travisamento, perplessità, contraddittorietà e sviamento.

La ricorrente aveva chiesto anche l’accertamento del diritto a conservare il contributo e la sospensione degli effetti della revoca, sostenendo che il recupero delle somme avrebbe potuto determinare la chiusura dell’attività e conseguenze occupazionali.

Criterio di riparto della giurisdizione

La Sezione ha ribadito che la giurisdizione deve essere individuata in base alla natura sostanziale della controversia e alla causa concreta del provvedimento, non in base alla sua denominazione formale.

Le controversie appartengono al giudice ordinario quando riguardano la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e il ritiro o recupero del beneficio è fondato sull’inadempimento del beneficiario agli obblighi imposti dalla legge, dal bando o dal provvedimento di concessione. È irrilevante che l’atto sia formalmente definito revoca, decadenza o risoluzione.

In tale situazione il beneficiario è titolare di un diritto soggettivo all’erogazione e alla conservazione del contributo, mentre l’amministrazione agisce in relazione all’inadempimento degli obblighi di esecuzione, condotta o rendicontazione assunti nel rapporto di finanziamento.

Ipotesi di giurisdizione amministrativa

La giurisdizione amministrativa sussiste, invece, quando la controversia riguarda la fase precedente all’attribuzione del beneficio, l’accertamento dei requisiti per l’ammissione, l’annullamento dell’ammissione per la carenza originaria di un requisito oppure la revoca fondata sul sopravvenuto contrasto dell’intervento con l’interesse pubblico.

La Sezione ha richiamato, in proposito, la distinzione tra contributi riconosciuti in presenza di presupposti puntualmente stabiliti dalla legge e interventi attribuiti all’esito di una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Una volta riconosciuto il contributo concretamente spettante secondo criteri predeterminati, la sua quantificazione costituisce applicazione di tali criteri e non esercizio di discrezionalità amministrativa o tecnica.

Decisione e traslatio iudicii

Poiché nel caso esaminato la revoca era fondata su contestati inadempimenti della beneficiaria e riguardava la fase esecutiva del rapporto di finanziamento, il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Sezione ha tuttavia riconosciuto la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, applicando con gli opportuni adattamenti l’art. 11, comma 2, c.p.a. Gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi se la riproposizione avviene entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme le preclusioni e le decadenze già intervenute.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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