Parere n. 183/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Richiesta di parere sullo schema di statuto dell’I.P.A.B. «Arciconfraternita S. Angelo Dei Rossi», con sede in Messina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di statuto dell’IPAB «Arciconfraternita S. Angelo Dei Rossi», con sede in Messina
Esito
La questione giuridica
L’Assessorato regionale ha richiesto il parere sullo schema di statuto dell’IPAB «Arciconfraternita S. Angelo Dei Rossi», predisposto per adeguare le risalenti previsioni statutarie al vigente quadro normativo e semplificare i criteri e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione, la cui ricostituzione è ostacolata dall’anacronistica disciplina vigente. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto necessari chiarimenti e integrazioni istruttorie riguardanti, tra l’altro, l’indicazione completa della sede dell’ente; il preventivo accreditamento per i servizi psichiatrici extraospedalieri; la disciplina delle convenzioni e delle prestazioni non pecuniarie richieste ai confrati; il rapporto con l’ordinamento canonico e la Diocesi di Messina; la corretta individuazione degli organi dell’ente; il quorum dell’assemblea dei confrati; la nozione di grave indegnità; i requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione; le cause di inconferibilità e incompatibilità; i limiti al rinnovo degli incarichi di segretario e revisore; l’entrata in vigore dello statuto; e la disciplina dei diritti d’uso dei loculi cimiteriali.
Il parere
Il Collegio non ha espresso il parere definitivo sullo schema di statuto. Ha disposto un approfondimento istruttorio, chiedendo all’Assessorato regionale, per il tramite dell’Ufficio legislativo e legale, di fornire entro trenta giorni chiarimenti e integrazioni sui profili indicati in motivazione. In particolare, ha evidenziato la necessità di adeguare il testo alla disciplina dell’accreditamento sociosanitario, ai principi di tutela della dignità e della libertà personale, al principio di democraticità degli enti associativi, alla normativa regionale sui requisiti degli amministratori, alla disciplina dell’inconferibilità e incompatibilità, ai limiti di rinnovabilità degli incarichi, alle regole di entrata in vigore e ai principi di imparzialità, trasparenza, equità e rotazione nell’assegnazione agevolata dei loculi cimiteriali. La trattazione dell’affare è stata rinviata alla successiva adunanza del 24 settembre 2026.
Osservazioni
Art. 1 - Indicazione della sede
La disposizione indica soltanto la città di Messina quale sede dell’IPAB, senza precisare la via. Il testo dovrebbe essere integrato con l’indirizzo completo.
Art. 2, lett. a), n. 3 - Servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri
La previsione deve richiamare il preventivo accreditamento dell’ente da parte dell’ASP territorialmente competente e le disposizioni del decreto interassessoriale n. 1326 del 7 novembre 2024 sul sistema di verifica per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sociosanitarie.
Art. 2 - Convenzioni e prestazioni dei confrati
La disciplina delle convenzioni con altri enti deve indicare la normativa applicabile. Le prestazioni non pecuniarie poste a carico dei confrati devono rispettare la dignità e la libertà della persona e non possono tradursi nell’imposizione di attività lavorative continuative, eccedenti o sproporzionate rispetto alla natura volontaria del rapporto.
Art. 2, lett. c) - Attività di culto, educative e religiose
Occorre chiarire se sia stata avviata un’interlocuzione con la Diocesi di Messina per verificare se, nell’ordinamento canonico, la Confraternita conserverà la qualifica di associazione privata di fedeli e il connesso assoggettamento alla vigilanza del Vescovo. La disposizione dovrebbe essere specificata in coerenza con tale eventuale qualificazione.
Art. 4 - Organi dell’ente
La rubrica dovrebbe essere modificata da «Composizione dell’ente» a «Organi dell’ente». Il primo periodo dovrebbe precisare che gli organi si distinguono in organi di governo, di gestione e di controllo, prima di procedere alla loro elencazione.
Artt. 8 e 9 - Elezione dei consiglieri da parte dell’assemblea
Il combinato disposto delle norme consente apparentemente che, in seconda convocazione, i due consiglieri di amministrazione eletti dall’assemblea dei confrati siano scelti anche da un solo partecipante, poiché non è previsto alcun quorum per lo svolgimento dell’assemblea. La previsione deve essere verificata e modificata per evitare una lesione del principio di democraticità degli enti a base associativa.
Art. 10 - Decadenza per grave indegnità
La nozione di grave indegnità dovrebbe essere collegata a un riferimento normativo di rango primario, individuato nell’art. 24 del codice civile, oggi non richiamato.
Art. 11 - Requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione
La disposizione deve richiamare i requisiti richiesti ai componenti del consiglio di amministrazione dall’art. 3, lett. a) e b), della legge regionale n. 19/1997.
Art. 14 - Inconferibilità e incompatibilità
È necessario inserire il riferimento alle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013, come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
Art. 19 - Rinnovabilità dell’incarico di segretario
La formulazione dell’ultimo comma non sembra stabilire limiti alla rinnovabilità dell’incarico di segretario. Il testo deve essere precisato.
Art. 20 - Rinnovabilità dell’incarico di revisore dei conti
Anche la disciplina dell’incarico di revisore dei conti non sembra porre limiti alla rinnovabilità. Occorre verificare e precisare la disposizione.
Art. 23 - Entrata in vigore
L’entrata in vigore dello statuto dovrebbe essere fissata al primo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto presidenziale di approvazione, anziché secondo la formulazione attualmente prevista.
Art. 24 - Diritti d’uso dei loculi cimiteriali
La disposizione fa salvi i diritti d’uso dei loculi cimiteriali previsti dai precedenti statuti senza riprodurre le disposizioni originarie richiamate. Per esigenze di chiarezza, il testo dovrebbe riportare o specificare adeguatamente tali previsioni. Le forme di assistenza, comprese le concessioni di loculi a prezzo ridotto o gratuitamente a favore dei confrati e dei familiari, devono rispettare imparzialità, trasparenza, equità e rotazione. L’eventuale stato di bisogno economico deve essere comprovato da documentazione idonea, come limiti ISEE, assenza di proprietà di altri immobili o strutture cimiteriali e anzianità di iscrizione, da disciplinare con apposito regolamento.
Norme richiamate
art. 62 legge n. 6972/1890
Prevede il parere obbligatorio del Consiglio comunale di Messina nell’iter considerato; tale parere risulta acquisito con deliberazione n. 54 del 19 settembre 2025.
È indicato quale riferimento normativo di rango primario cui ancorare la previsione della decadenza del confrate per grave indegnità.
art. 3, lett. a) e b), legge regionale n. 19/1997
Stabilisce i requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione, che devono essere richiamati nello statuto.
Disciplina le cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, da richiamare nell’art. 14 dello statuto.
È richiamata quale fonte modificativa del d.lgs. n. 39/2013.
decreto interassessoriale n. 1326 del 7 novembre 2024
Disciplina il sistema di verifica per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sociosanitarie di lungoassistenza, delle strutture semiresidenziali per anziani con demenza e delle strutture residenziali psichiatriche; il relativo richiamo è ritenuto necessario per i servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri.
statuto del 1828
È richiamato per la composizione originaria del Consiglio dell’Arciconfraternita, formato da dodici membri.
statuto del 1958
È richiamato per la successiva composizione del consiglio di amministrazione, ridotto a cinque membri.
statuto approvato nel 1981
È lo statuto vigente e prevedeva un consiglio di amministrazione composto da sette membri; contiene inoltre la disposizione sui diritti d’uso dei loculi cimiteriali ripresa dall’art. 24 dello schema.
Massime di principio
- Nel procedimento di approvazione o modifica dello statuto di un’IPAB, le disposizioni statutarie che prevedono lo svolgimento di attività sociosanitarie devono essere coordinate con la disciplina vigente sull’autorizzazione e sull’accreditamento delle strutture e devono richiamare i requisiti e i procedimenti applicabili.
- Le prestazioni non pecuniarie richieste agli appartenenti a un ente associativo a base volontaria devono rispettare la dignità e la libertà della persona e non possono trasformare il rapporto associativo in un’imposizione di attività lavorative continuative, eccedenti o sproporzionate.
- Le regole statutarie sulla formazione degli organi di un ente associativo devono assicurare un quorum e modalità di deliberazione compatibili con il principio di democraticità, evitando che un singolo partecipante possa determinare da solo la nomina degli organi rappresentativi.
- Le disposizioni statutarie concernenti requisiti, decadenza, inconferibilità, incompatibilità e rinnovabilità degli incarichi devono essere formulate mediante riferimenti normativi chiari e coerenti con la disciplina primaria applicabile.
- Le forme di assistenza consistenti nella concessione agevolata o gratuita di loculi cimiteriali devono essere disciplinate secondo criteri predeterminati di imparzialità, trasparenza, equità e rotazione, con verifica documentata dell’eventuale stato di bisogno.
- Quando il parere su uno schema statutario evidenzia lacune o possibili contrasti con la normativa applicabile, il procedimento consultivo può essere sospeso mediante richiesta di integrazioni istruttorie, senza esprimere il parere definitivo.
Schema di statuto dell’IPAB «Arciconfraternita S. Angelo Dei Rossi»
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha esaminato la richiesta dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro sullo schema di statuto dell’IPAB «Arciconfraternita S. Angelo Dei Rossi», con sede in Messina. Il parere è interlocutorio: il Collegio ha sospeso l’espressione definitiva e ha disposto un approfondimento istruttorio.
Premesse e finalità dello schema
La gestione dell’IPAB è affidata a un commissario straordinario, nominato nel 2022 e più volte prorogato, poiché la disciplina statutaria risalente rende difficoltosa la ricostituzione del consiglio di amministrazione. La composizione dell’organo è stata modificata nel tempo: dodici membri secondo lo statuto del 1828, cinque secondo quello del 1958 e sette secondo lo statuto approvato nel 1981, tuttora vigente.
Lo schema è stato trasmesso dall’ente nel 2025 in attuazione delle indicazioni regionali, con l’obiettivo di adeguare lo statuto al quadro normativo vigente e semplificare la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione. L’Ufficio legislativo e legale della Regione ha ritenuto corretto l’iter seguito. Risultano acquisiti anche la relazione dell’Organo di vigilanza e il parere obbligatorio del Consiglio comunale di Messina previsto dall’art. 62 della legge n. 6972/1890.
Sede e attività sociosanitarie
Il Collegio ha rilevato che l’art. 1 indica soltanto Messina come sede dell’ente e ha chiesto di specificare la via.
L’art. 2, lett. a), n. 3, contempla lo svolgimento di servizi e presidi psichiatrici extraospedalieri, ma non richiama il necessario preventivo accreditamento da parte dell’ASP territorialmente competente né il decreto interassessoriale n. 1326 del 7 novembre 2024, relativo al sistema di verifica per l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sociosanitarie. Il testo deve essere integrato in tal senso.
Convenzioni, prestazioni dei confrati e attività religiose
La disciplina delle convenzioni con altri enti deve indicare la normativa di riferimento. Inoltre, le prestazioni non pecuniarie richieste ai confrati devono rispettare la dignità e la libertà della persona: non possono consistere, ad esempio, in attività lavorative continuative, eccedenti o sproporzionate rispetto alla natura volontaria del rapporto associativo.
Quanto alle attività di culto, educative e religiose previste dall’art. 2, lett. c), il Collegio ha chiesto di chiarire se vi sia stata un’interlocuzione con la Diocesi di Messina. Occorre verificare se, nell’ordinamento canonico, la Confraternita conserverà la qualifica di associazione privata di fedeli e sarà soggetta alla vigilanza del Vescovo, specificando conseguentemente la disciplina statutaria.
Organi dell’ente e principio di democraticità
La rubrica dell’art. 4 dovrebbe essere modificata in «Organi dell’ente». La disposizione dovrebbe chiarire preliminarmente la distinzione tra organi di governo, di gestione e di controllo.
Il combinato disposto degli artt. 8 e 9 non prevede un quorum per l’assemblea in seconda convocazione. Ne potrebbe derivare che i due consiglieri eletti dall’assemblea dei confrati siano scelti anche da un solo partecipante. Il Collegio ha richiesto una verifica e una modifica della disciplina per assicurare il principio di democraticità degli enti associativi.
Requisiti, decadenza e incarichi
L’art. 10 prevede la decadenza per grave indegnità senza richiamare l’art. 24 del codice civile, indicato quale riferimento normativo di rango primario. L’art. 11, inoltre, non richiama i requisiti dei componenti del consiglio di amministrazione stabiliti dall’art. 3, lett. a) e b), della legge regionale n. 19/1997.
L’art. 14 deve essere coordinato con il d.lgs. n. 39/2013, come modificato dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di inconferibilità e incompatibilità.
Gli artt. 19 e 20 non sembrano porre limiti alla rinnovabilità, rispettivamente, dell’incarico di segretario e di revisore dei conti. Anche tali disposizioni devono essere precisate.
Entrata in vigore dello statuto
Il Collegio ha ritenuto preferibile stabilire che lo statuto entri in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto presidenziale di approvazione, modificando la formulazione dell’art. 23.
Diritti d’uso dei loculi cimiteriali
L’art. 24 fa salvi i diritti d’uso dei loculi cimiteriali previsti dai precedenti statuti, ma non riproduce né specifica le disposizioni originarie cui rinvia. Per esigenze di chiarezza, il contenuto del richiamo deve essere meglio definito.
Le previsioni di assistenza che consentano la concessione di loculi a prezzo ridotto o gratuitamente a confrati e familiari devono rispettare imparzialità, trasparenza, equità e rotazione. L’eventuale stato di bisogno economico deve essere comprovato mediante idonea documentazione, come limiti ISEE, assenza di proprietà di altri immobili o strutture cimiteriali e anzianità di iscrizione. Tali criteri dovrebbero essere specificati in un apposito regolamento.
Esito del parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha disposto l’acquisizione, entro trenta giorni dalla comunicazione del parere, dei chiarimenti e delle integrazioni indicati in motivazione. L’espressione del parere definitivo è stata sospesa e l’affare è stato rinviato alla successiva adunanza fissata per il 24 settembre 2026.
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