Parere n. 186/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario della società Nobile Oil s.r.l., avverso la nota del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 36343 del 23 ottobre 2025 recante il rigetto di un’istanza di nuova autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro la nota del 23 ottobre 2025 di rigetto dell’istanza di nuova autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti e colonnina di ricarica elettrica a Palermo
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato, con richiesta cautelare, la nota del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 36343 del 23 ottobre 2025, il silenzio sull’istanza di riesame in autotutela e gli atti connessi. Ha dedotto: violazione degli obblighi di soccorso istruttorio, collaborazione, semplificazione e non aggravamento del procedimento; violazione della disciplina regionale sulle autorizzazioni e del legittimo affidamento; violazione del preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della l. n. 241/1990, come recepito dalla normativa siciliana. Il Consiglio ha esaminato preliminarmente la definitività dell’atto impugnato e la proponibilità del ricorso straordinario.
Il parere
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché diretto contro un atto non definitivo, sottoscritto dal dirigente del Servizio 1.S del Dipartimento regionale delle attività produttive. Secondo il parere, nell’amministrazione regionale siciliana gli atti dei dirigenti dei servizi non sono definitivi e sono impugnabili mediante ricorso gerarchico al dirigente generale del medesimo Dipartimento. Il ricorso straordinario avrebbe quindi potuto essere proposto solo dopo l’esperimento del ricorso gerarchico. Le questioni cautelari sono assorbite. Poiché l’atto impugnato non indicava la possibilità di proporre ricorso gerarchico, alla società è riconosciuto l’errore scusabile, con rimessione in termini per proporre il ricorso gerarchico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Osservazioni
Ammissibilità del ricorso straordinario
Il ricorso straordinario è inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971, poiché l’impugnazione riguarda un atto non definitivo del dirigente di un servizio regionale.
Ricorso gerarchico obbligatorio
Prima di proporre il ricorso straordinario, la società avrebbe dovuto impugnare l’atto davanti al dirigente generale del medesimo Dipartimento mediante ricorso gerarchico, da esperire entro trenta giorni.
Errore scusabile e rimessione in termini
L’assenza, nell’atto impugnato, dell’indicazione relativa alla possibilità di proporre ricorso gerarchico giustifica il riconoscimento dell’errore scusabile e consente alla società di proporre tale ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Questioni cautelari
La richiesta di sospensione cautelare non è esaminata nel merito, risultando assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è inammissibile quando è proposto contro un atto non definitivo, suscettibile di impugnazione mediante ricorso gerarchico.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa, senza esame nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione al soccorso istruttorio e ai compiti del responsabile del procedimento, senza esame nel merito.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato quale parametro per la contestazione dell’omesso preavviso di rigetto, senza esame nel merito.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al principio di buon andamento, senza esame nel merito.
art. 2, comma 2, D.A. n. 2674 del 7 ottobre 2025
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, non esaminato per la declaratoria preliminare di inammissibilità.
art. 8 D.A. n. 1947/2016
Richiamato nel secondo motivo di ricorso, non esaminato per la declaratoria preliminare di inammissibilità.
art. 11-bis l.r. n. 10/1991
Richiamato quale disposizione regionale di recepimento dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, senza esame nel merito.
art. 13 l.r. n. 7/2019
Richiamato in materia di preavviso di rigetto, senza esame nel merito.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Regione è inammissibile se proposto contro un atto non definitivo dell’amministrazione regionale, quando l’ordinamento prevede la previa proposizione del ricorso gerarchico.
- Gli atti dei dirigenti dei servizi dell’amministrazione regionale siciliana non sono definitivi e devono essere impugnati, in via gerarchica, davanti al dirigente generale del dipartimento competente prima della proposizione del ricorso straordinario.
- L’omessa indicazione, nel provvedimento impugnato, della possibilità di proporre ricorso gerarchico può giustificare il riconoscimento dell’errore scusabile e la rimessione in termini per esperire il rimedio gerarchico.
Inammissibilità del ricorso straordinario contro il diniego di autorizzazione per un impianto di carburanti
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una società operante nel settore della distribuzione di carburanti contro il diniego regionale di una nuova autorizzazione per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti con colonnina di ricarica elettrica a Palermo.
Premesse e richiesta
La società ha impugnato la nota del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 36343 del 23 ottobre 2025, nonché il silenzio formatosi sull’istanza di riesame in autotutela del 16 ottobre 2025 e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Ha chiesto anche la sospensione cautelare degli atti.
Motivi dedotti dalla società
Il ricorso era articolato in tre motivi principali:
- violazione degli artt. 1 e 6 della l. n. 241/1990, del dovere di soccorso istruttorio, del principio di buon andamento e dei principi di leale collaborazione, semplificazione e non aggravamento del procedimento;
- violazione dell’art. 2, comma 2, del D.A. n. 2674 del 7 ottobre 2025 e dell’art. 8 del D.A. n. 1947/2016, nonché travisamento dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e lesione del legittimo affidamento;
- violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, come recepito dall’art. 11-bis della l.r. n. 10/1991 e dall’art. 13 della l.r. n. 7/2019, con deduzione di difetto di istruttoria e illogicità.
Questione preliminare: natura non definitiva dell’atto
Il Consiglio ha ritenuto assorbente la questione preliminare relativa alla definitività dell’atto impugnato. La nota era stata adottata dal dirigente del Servizio 1.S del Dipartimento regionale delle attività produttive.
Secondo il parere, nell’amministrazione regionale siciliana gli atti dei dirigenti dei servizi non sono definitivi. Essi devono essere contestati mediante ricorso gerarchico al dirigente generale del medesimo Dipartimento. Solo dopo l’esperimento di tale rimedio può essere proposto il ricorso straordinario.
Declaratoria di inammissibilità
Poiché il ricorso straordinario era stato rivolto direttamente contro un atto non definitivo, il Consiglio ha espresso il parere che dovesse essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 1199/1971. I motivi sostanziali relativi al soccorso istruttorio, alla disciplina autorizzatoria, al legittimo affidamento e al preavviso di rigetto non sono stati esaminati.
Anche la domanda cautelare è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.
Errore scusabile e rimessione in termini
Il Consiglio ha rilevato che il provvedimento impugnato non indicava la possibilità di proporre ricorso gerarchico. Tale omissione ha consentito di riconoscere alla società il beneficio dell’errore scusabile.
Per effetto della rimessione in termini, la società potrà proporre ricorso gerarchico al dirigente generale del Dipartimento entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto presidenziale di recepimento del parere.
Conclusioni
Il parere è quindi nel senso dell’inammissibilità del ricorso straordinario per mancata impugnazione di un atto definitivo. La società non ottiene l’esame dei motivi di merito né la tutela cautelare, ma conserva la possibilità di attivare il rimedio gerarchico grazie al riconoscimento dell’errore scusabile.
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