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Parere

Parere n. 184/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto da Trinacria s.r.l., contro l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, del d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025, recante l’approvazione dell’«Elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva relative all’Avviso n. 7/2023 (2ª finestra), allegato al D.D.G., nella parte in cui non include la società ricorrente Trinacria tra i soggetti ammessi al finanziamento per l’Area “Agroalimentare” - Provincia di Palermo, ovvero, in subordine, nella parte in cui include gli enti presentatori delle progettazioni esecutive dell’area “agroalimentare” - Provincia di Palermo».

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025, relativo all’elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva nell’ambito dell’Avviso n. 7/2023 (2ª finestra), nella parte concernente l’esclusione della società ricorrente dall’area Agroalimentare – Provincia di Palermo e, in subordine, l’inclusione di altri enti presentatori.

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

La società ricorrente ha proposto ricorso straordinario, chiedendo anche la sospensione cautelare, contro il d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025, lamentando la propria mancata inclusione tra i soggetti ammessi al finanziamento per l’Area Agroalimentare – Provincia di Palermo. In via subordinata, ha contestato l’inclusione nell’elenco di altri enti presentatori. A seguito del precedente parere interlocutorio n. 140/2026, il Consiglio ha richiesto all’Amministrazione chiarimenti documentati sulle circostanze che avrebbero determinato la violazione dell’ordine cronologico. La documentazione prodotta è stata ritenuta non sufficiente a soddisfare le esigenze istruttorie.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto che la documentazione acquisita non fosse idonea a chiarire compiutamente i fatti rilevanti, in particolare quelli relativi alla possibile violazione dell’ordine cronologico. Allo stato degli atti, ha ravvisato il fumus boni iuris nella non linearità apparente della condotta amministrativa contestata. Ha quindi espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare, disponendo l’ammissione con riserva della società ricorrente alla fruizione del beneficio invocato. Il testo non definisce il merito del ricorso né i motivi sostanziali in via definitiva.

Osservazioni

Violazione dell’ordine cronologico e istruttoria cautelare

I chiarimenti e la documentazione prodotti dall’Amministrazione in esecuzione del parere interlocutorio n. 140/2026 non sono stati ritenuti idonei a soddisfare compiutamente le esigenze conoscitive del Consiglio in ordine alle circostanze che avrebbero determinato la violazione dell’ordine cronologico.

Fumus boni iuris e ammissione con riserva

La condotta dell’Amministrazione appare non lineare; tale elemento integra, allo stato degli atti, il fumus boni iuris necessario per accogliere l’istanza cautelare mediante ammissione con riserva della ricorrente alla fruizione del beneficio.

Norme richiamate

  • Avviso n. 7/2023 (2ª finestra)

    L’Avviso costituisce il quadro procedurale di riferimento per la selezione delle progettazioni esecutive e per l’ordine cronologico rilevante ai fini dell’ammissione al finanziamento.

  • d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025

    È l’atto impugnato, recante l’approvazione dell’elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva; la sua legittimità cautelare è stata posta in dubbio per la possibile non linearità della condotta amministrativa e la violazione dell’ordine cronologico.

  • Parere interlocutorio n. 140/2026

    Ha disposto l’acquisizione di chiarimenti documentati sulle circostanze relative alla possibile violazione dell’ordine cronologico; la documentazione successivamente prodotta è stata ritenuta insufficiente.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare relativo a un ricorso straordinario, la documentazione istruttoria deve consentire al giudicante di ricostruire compiutamente i fatti rilevanti; chiarimenti non esaustivi non soddisfano l’onere conoscitivo richiesto all’Amministrazione.
  • La non linearità apparente della condotta amministrativa, quando incide sull’ordine cronologico utilizzato per l’ammissione a un beneficio, può integrare il fumus boni iuris necessario per la tutela cautelare.
  • L’ammissione con riserva alla fruizione di un beneficio può costituire modalità di accoglimento dell’istanza cautelare, senza comportare la definizione del merito del ricorso.

Impugnazione dell’elenco delle progettazioni ammesse

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Trinacria s.r.l. contro l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. È stato impugnato il d.d.g. n. 1316 del 9 ottobre 2025, con cui è stato approvato l’«Elenco delle progettazioni esecutive ammesse con riserva» relativo all’Avviso n. 7/2023, seconda finestra.

La ricorrente ha contestato la propria mancata inclusione tra i soggetti ammessi al finanziamento per l’Area Agroalimentare – Provincia di Palermo. In subordine, ha censurato l’inclusione nell’elenco di altri enti presentatori delle progettazioni esecutive riferite alla medesima area.

Precedente attività istruttoria

Con il parere interlocutorio n. 140/2026, il Consiglio aveva disposto l’acquisizione di chiarimenti documentati da parte dell’Amministrazione, in particolare sulle circostanze che avrebbero determinato la violazione dell’ordine cronologico.

La documentazione trasmessa in esecuzione dell’ordine istruttorio è stata tuttavia ritenuta non idonea a soddisfare compiutamente le esigenze conoscitive del Consiglio.

Valutazione cautelare

Il Consiglio ha rilevato che, allo stato degli atti, la condotta dell’Amministrazione appare caratterizzata da una non linearità rispetto alla disciplina dell’ordine cronologico. Tale elemento è stato ritenuto sufficiente, in sede cautelare, a integrare il fumus boni iuris.

La valutazione è stata formulata senza definire il merito della controversia e senza stabilire in via definitiva la fondatezza delle censure proposte dalla società.

Esito

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. La tutela è stata accordata mediante ammissione con riserva della ricorrente alla fruizione del beneficio invocato.

Il parere, per come formulato, riguarda quindi la sola fase cautelare: il testo non contiene una decisione definitiva sui motivi di merito né sull’annullamento dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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