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Parere

Parere n. 185/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dalla signora Francesca Adamo et aliis, contro il Comune di Alcamo e l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, per l’annullamento, previa sospensione cautelare, della deliberazione commissariale n. 2 del 29 dicembre 2025 e di altri atti, tutti riguardanti l’adozione di una variante generale del P.R.G. comunale.

Giustizia amministrativa202600092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Istanza cautelare nel ricorso straordinario contro la deliberazione commissariale n. 2 del 29 dicembre 2025 e gli altri atti riguardanti l’adozione della variante generale del P.R.G. del Comune di Alcamo.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la deliberazione commissariale n. 2 del 29 dicembre 2025, con cui il Commissario ad acta, esercitando i poteri del Consiglio comunale di Alcamo, ha adottato la variante generale del P.R.G., il rapporto ambientale e lo studio di incidenza ambientale ai fini della VAS. Sono stati inoltre impugnati il decreto assessoriale n. 366/Gab. del 22 dicembre 2025, di nomina del Commissario ad acta, la deliberazione consiliare n. 114 del 10 dicembre 2025, recante la mancata approvazione della proposta per insussistenza del numero legale, e gli ulteriori atti presupposti, connessi o consequenziali. Il ricorso è fondato su plurimi motivi, la cui fondatezza è riservata alla fase di merito. In sede cautelare occorre stabilire se sussista il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata sospensione degli effetti degli atti impugnati.

Il parere

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto insussistente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato dai ricorrenti è stato qualificato come ipotetico e di natura essenzialmente economica, in quanto collegato alla frustrazione di investimenti e iniziative imprenditoriali già avviate. Tale pregiudizio è stato ritenuto integralmente ristorabile mediante il risarcimento nel caso di eventuale futuro accoglimento del ricorso. Poiché manca uno dei presupposti necessari per la tutela cautelare, il parere è nel senso del rigetto dell’istanza di sospensione, senza anticipare la valutazione sulla fondatezza dei motivi di merito.

Osservazioni

Istanza cautelare - Pericolo di pregiudizio grave e irreparabile

Il periculum in mora non è ravvisabile quando il pregiudizio dedotto è meramente ipotetico, ha natura essenzialmente economica ed è integralmente ristorabile mediante il risarcimento del danno in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 4, l. n. 205/2000

    La disposizione è richiamata quale base normativa per l’espressione del parere sull’istanza cautelare nel ricorso straordinario.

  • art. 3 l.r. n. 71/1978

    È indicato quale fondamento normativo regionale dell’adozione della variante generale del P.R.G.

  • art. 53, comma 1, l.r. n. 19/2020

    È richiamato quale disposizione regionale che consente l’adozione della variante secondo la procedura indicata nel parere.

  • art. 48 l.r. n. 19/2020

    È richiamato quale base normativa del decreto assessoriale di nomina del Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il pericolo di pregiudizio grave e irreparabile non sussiste quando il danno prospettato è meramente ipotetico e di natura patrimoniale, qualora esso sia integralmente ristorabile mediante il risarcimento in caso di eventuale accoglimento del ricorso.
  • La valutazione cautelare può limitarsi all’accertamento dell’assenza del periculum in mora, senza esaminare nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso, quando la mancanza di uno dei presupposti della tutela cautelare è di per sé decisiva.

Rigetto dell’istanza cautelare contro la variante generale del P.R.G. di Alcamo

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato l’istanza cautelare proposta nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana contro gli atti di adozione della variante generale del P.R.G. del Comune di Alcamo.

Atti impugnati e procedimento

I ricorrenti hanno impugnato la deliberazione commissariale n. 2 del 29 dicembre 2025, con cui il Commissario ad acta nominato dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, esercitando i poteri del Consiglio comunale, ha adottato la variante generale del P.R.G., il rapporto ambientale e lo studio di incidenza ambientale ai fini della VAS.

Sono stati inoltre contestati:

  • il D.A. n. 366/Gab. del 22 dicembre 2025, recante la nomina del Commissario ad acta;
  • la deliberazione del Consiglio comunale n. 114 del 10 dicembre 2025, relativa alla mancata approvazione della proposta di variante per insussistenza del numero legale;
  • ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

La variante è stata adottata ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 71/1978, in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 53, comma 1, della l.r. n. 19/2020. La nomina del Commissario ad acta è stata disposta ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 19/2020.

Valutazione dell’istanza cautelare

Il Consiglio ha precisato che il ricorso contiene plurimi motivi, la cui fondatezza dovrà essere esaminata nella sede propria di merito. La decisione cautelare è stata quindi concentrata sul requisito del pericolo di pregiudizio grave e irreparabile.

I ricorrenti avevano prospettato un pregiudizio collegato alla mancata sospensione degli effetti della variante urbanistica, riferito alla frustrazione di investimenti e iniziative imprenditoriali già avviate. Il pregiudizio è stato ritenuto essenzialmente economico e, comunque, soltanto ipotetico.

Secondo il parere, tale pregiudizio sarebbe integralmente ristorabile nel caso di futuro accoglimento del ricorso. Di conseguenza, non ricorre il requisito dell’irreparabilità necessario per la concessione della tutela cautelare.

Conclusione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere favorevole al rigetto dell’istanza cautelare. La sospensione degli atti impugnati è stata quindi esclusa per difetto del periculum in mora, mentre il parere non contiene una decisione sulla fondatezza dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiTutela cautelareRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareRisarcimento del danno da attività amministrativa

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