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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04168/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Cassa previdenziale di categoria di un geometra libero professionista, che i giudici di merito avevano annullato ritenendo che l'attività svolta fosse solo occasionale e quindi non idonea a fondare l'obbligo contributivo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: con il primo ha denunciato la violazione della normativa primaria e regolamentare in materia di casse privatizzate, sostenendo che l'iscrizione all'albo professionale è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima, a prescindere dall'occasionalità dell'attività e dall'effettiva produzione di reddito; con il secondo ha contestato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le fonti interne della Cassa avessero ecceduto i limiti del potere regolamentare previsti dalla disciplina di privatizzazione e dalle successive modifiche legislative.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, e da trattare congiuntamente per connessione, i due motivi della Cassa, richiamando un precedente di legittimità secondo cui, per le casse previdenziali privatizzate e in particolare per la Cassa dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, restando irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.

  • art. 1, l. 37/1967

    Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo sull'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa.

  • artt. 10 e 22, l. 773/1982

    Richiamati dalla ricorrente come norme rilevanti per il regime previdenziale di categoria.

  • art. 1, commi 32 e 33, l. 537/1993

    Richiamata come legge delega sulla privatizzazione e sul riassetto degli enti previdenziali.

  • artt. 1 ss. d.lgs. 509/1994

    Indicati come fonte della disciplina delle casse previdenziali privatizzate e dei limiti al potere regolamentare.

  • art. 2, comma 26, l. 335/1995

    Richiamato come norma che consente interventi regolamentari finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali privatizzati.

  • artt. 1 e 2 d.lgs. 103/1996

    Richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale di categoria.

  • art. 2 d.lgs. 30/2006

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate a sostegno della legittimità dell'iscrizione e degli obblighi contributivi.

  • art. 5 dello Statuto della Cassa

    Richiamato come fonte regolamentare interna posta a base dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.

  • art. 1, commi 763, l. 296/2006

    Richiamato come norma che ha inciso sull'interpretazione e sull'ambito della disciplina regolamentare degli enti privatizzati.

  • art. 1, comma 488, l. 147/2013

    Richiamato nel medesimo quadro interpretativo sulle casse privatizzate e sulla loro autonomia regolamentare.

Massime di principio

  • Per le casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del correlato versamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo professionale può essere considerata sufficiente quando il regolamento dell'ente abbia previsto tale assetto in coerenza con la disciplina di riferimento.
  • Nell'ambito delle casse privatizzate, la natura occasionale dell'attività professionale e la mancata produzione di reddito non sono, di per sé, elementi idonei a escludere l'obbligo contributivo se il regolamento applicabile prevede l'iscrizione obbligatoria in ragione della sola iscrizione all'albo.
  • Il sindacato di legittimità può censurare la decisione di merito che disapplichi la disciplina regolamentare dell'ente previdenziale senza considerare il principio, affermato dalla giurisprudenza, dell'ampia rilevanza dell'iscrizione all'albo ai fini dell'obbligo contributivo.
  • Le fonti interne delle casse privatizzate, se adottate nel quadro consentito dalla normativa di privatizzazione e dirette a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo, possono definire in modo vincolante il sistema degli obblighi contributivi degli iscritti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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