Cassazione Civile, Ordinanza n. 04168/2023 del 10/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'iscrizione d'ufficio alla Cassa previdenziale di categoria di un geometra libero professionista, che i giudici di merito avevano annullato ritenendo che l'attività svolta fosse solo occasionale e quindi non idonea a fondare l'obbligo contributivo. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: con il primo ha denunciato la violazione della normativa primaria e regolamentare in materia di casse privatizzate, sostenendo che l'iscrizione all'albo professionale è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla Cassa e di versamento della contribuzione minima, a prescindere dall'occasionalità dell'attività e dall'effettiva produzione di reddito; con il secondo ha contestato la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto che le fonti interne della Cassa avessero ecceduto i limiti del potere regolamentare previsti dalla disciplina di privatizzazione e dalle successive modifiche legislative.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, e da trattare congiuntamente per connessione, i due motivi della Cassa, richiamando un precedente di legittimità secondo cui, per le casse previdenziali privatizzate e in particolare per la Cassa dei geometri, l'iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa e del pagamento della contribuzione minima, restando irrilevanti l'occasionalità dell'esercizio professionale e la mancata produzione di reddito. Di conseguenza la sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro processuale utilizzato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 1, l. 37/1967
Richiamato dalla ricorrente come parte del quadro normativo sull'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa.
Richiamati dalla ricorrente come norme rilevanti per il regime previdenziale di categoria.
art. 1, commi 32 e 33, l. 537/1993
Richiamata come legge delega sulla privatizzazione e sul riassetto degli enti previdenziali.
Indicati come fonte della disciplina delle casse previdenziali privatizzate e dei limiti al potere regolamentare.
Richiamato come norma che consente interventi regolamentari finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti previdenziali privatizzati.
Richiamati dalla ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale di categoria.
Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni invocate a sostegno della legittimità dell'iscrizione e degli obblighi contributivi.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Richiamato come fonte regolamentare interna posta a base dell'obbligo di iscrizione e contribuzione.
art. 1, commi 763, l. 296/2006
Richiamato come norma che ha inciso sull'interpretazione e sull'ambito della disciplina regolamentare degli enti privatizzati.
art. 1, comma 488, l. 147/2013
Richiamato nel medesimo quadro interpretativo sulle casse privatizzate e sulla loro autonomia regolamentare.
Massime di principio
- Per le casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligo di iscrizione e del correlato versamento della contribuzione minima, l'iscrizione all'albo professionale può essere considerata sufficiente quando il regolamento dell'ente abbia previsto tale assetto in coerenza con la disciplina di riferimento.
- Nell'ambito delle casse privatizzate, la natura occasionale dell'attività professionale e la mancata produzione di reddito non sono, di per sé, elementi idonei a escludere l'obbligo contributivo se il regolamento applicabile prevede l'iscrizione obbligatoria in ragione della sola iscrizione all'albo.
- Il sindacato di legittimità può censurare la decisione di merito che disapplichi la disciplina regolamentare dell'ente previdenziale senza considerare il principio, affermato dalla giurisprudenza, dell'ampia rilevanza dell'iscrizione all'albo ai fini dell'obbligo contributivo.
- Le fonti interne delle casse privatizzate, se adottate nel quadro consentito dalla normativa di privatizzazione e dirette a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo, possono definire in modo vincolante il sistema degli obblighi contributivi degli iscritti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04109/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04115/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04116/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04117/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04118/2023 del 10/02/2023
- ordinanza_civile · 10 feb 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 04119/2023 del 10/02/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →