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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 00741/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva respinto il reclamo della Cooperativa avverso la pronuncia del Tribunale che aveva accolto l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato il 13 luglio 2020. Il licenziamento era fondato sulla contestazione che l'operatore di reparto gastronomia avesse prelevato e consumato prodotti sott'aceto, violando disposizioni igienico-sanitarie e norme aziendali adottate anche per il contenimento della diffusione del Covid-19. La Cooperativa deduceva, tra l'altro, errata qualificazione giuridica della fattispecie rispetto alle previsioni del contratto collettivo (art. 208 c.c.n.l.) e mancata verifica della proporzionalità della sanzione tenuto conto del contesto pandemico, chiedendo la cassazione della decisione

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Cooperativa. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi di cassazione: la Corte d'appello non aveva erroneamente descritto la fattispecie (la contestazione riguardava la degustazione dei sottaceti e non la mancata sanificazione con le mani, quest'ultimo profilo costituente novum), ha correttamente valutato la proporzionalità della sanzione considerando le circostanze concrete (il fatto avvenuto a fine turno, in orario di chiusura e durante sanificazione, e la formazione sui protocolli impartita solo a luglio 2020) e ha interpretato correttamente il contratto collettivo e il regolamento aziendale nel ritenere la fattispecie riconducibile a violazioni punibili con sanzione conservativa e non con licenziamento. Inoltre la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla mancata applicazione del regime sanzionatorio di cui all'art. 18 (tutela risarcitoria) e ha confermato l'orientamento che la tutela reintegratoria può trovare applicazione anche per condotte che, nella scala sanzionatoria collettiva, sarebbero punibili con sanzione conservativa. Condanna della ricorrente alle spese di lite

Norme richiamate

  • Legge n. 92 del 2012

    richiamata come riferimento procedurale per l'ordinanza di accoglimento dell'impugnativa del licenziamento; la decisione di merito ha confermato tale accoglimento

  • Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti Imprese della Distribuzione Cooperativa (c.c.n.l.)

    art. 191; art. 208 (comma 2, punti 2.2 e 2.5; punto 4 e punto 4.2); artt. 205, 206, 220

    art. 191 è clausola esemplificativa delle fattispecie di giusta causa; l'art. 208 disciplina il sistema sanzionatorio e la clausola di chiusura "altre mancanze di analoga gravità". La Corte ha ritenuto che la violazione igienico-sanitaria contestata rientri tra fattispecie di gravità analoga a quelle per le quali il c.c.n.l. prevede sanzione conservativa, non l'espulsione

  • Statuto dei Lavoratori

    legge n. 300 del 1970, art. 18 commi 4 e 5

    citato nella doglianza sulla tutela applicabile (reintegrazione vs risarcimento); la Corte ha ritenuto inammissibile la censura e richiamato orientamento secondo cui la tutela reintegratoria può applicarsi anche quando la fattispecie è punibile con sanzione conservativa

  • Codice Civile

    richiamati in riferimento agli obblighi di diligenza e alla nozione legale di giusta causa; la Corte ha ritenuto che i richiami non portino a diversa qualificazione della fattispecie rispetto a quanto deciso dal giudice di merito

  • Codice di procedura civile

    art. 360 comma 1 n.3 e n.5 e comma 4

    norme sui motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o generiche le doglianze che riproponevano una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata in sede di merito o che non hanno indicato l'omesso esame di un fatto decisivo

  • D. Lgs. n. 193/2007 e D. Lgs. n. 81/2008

    richiamati nel contesto della disciplina della sicurezza e delle disposizioni aziendali richiamabili dal c.c.n.l.; il regolamento aziendale è stato considerato parametro ermeneutico rilevante

  • Decreto legislativo n. 145/2005

    richiamato a titolo esemplificativo per fattispecie gravi (molestie), non pertinente alla condotta contestata

  • Protocollo aziendale di regolamentazione misure anti-Covid

    Protocollo adottato l'11.5.2020

    il Protocollo è stato ritenuto conferma del divieto aziendale di consumare cibi al di fuori degli spazi consentiti, ma non sufficiente a qualificare la condotta commessa in periodo pandemico come di maggiore gravità, alla luce delle circostanze concrete (orario, sanificazione in corso, formazione successiva)

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente

Massime di principio

  • In sede di giudizio la fattispecie deve essere valutata secondo quanto effettivamente accertato nella contestazione: nuove ricostruzioni non emerse in primo grado sono inammissibili in cassazione come novum
  • Il regolamento aziendale, specialmente se richiamato dall'azienda nel provvedimento disciplinare, costituisce parametro interpretativo rilevante per collocare la fattispecie nella scala sanzionatoria del contratto collettivo
  • La presenza del contesto pandemico non determina automaticamente un incremento di gravità della condotta: va considerato il concreto contesto fattuale (orario, operazioni di sanificazione, momento della formazione sui protocolli, ecc.)
  • Quando il contratto collettivo contiene una clausola di chiusura che estende la punibilità ad "altre mancanze di analoga gravità", il giudice di merito ha un margine interpretativo; la semplice alternativa interpretativa non integra di per sé vizio da cassare
  • In materia di proporzionalità della sanzione disciplinare, la Corte di cassazione sindaca la valutazione del merito soltanto se la motivazione manca del tutto o è manifestamente illogica; il ricorrente in cassazione deve indicare l'omesso esame di un fatto decisivo per contestare la ponderazione dei fatti
  • Sul piano delle tutele ripristinatorie: quando la condotta contestata è riconosciuta come sussistente e invece avrebbe dovuto essere punita con una sanzione conservativa, la giurisprudenza permette l'applicazione della tutela reintegratoria; dunque la qualificazione della gravità della condotta e la scelta della sanzione sono nodi decisivi per la determinazione del rimedio

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