Cassazione Civile, Sentenza n. 00743/2026 del 13/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ricorrente impugnava la sentenza di merito che l'aveva condannata al pagamento di euro 3.952,32 oltre accessori a favore della lavoratrice per la violazione del contratto collettivo (CCNL Pulizie Multiservizi) che prevedeva un orario minimo di 14 ore settimanali, mentre il contratto individuale prevedeva 8 ore. In cassazione la società deduceva (i) che la domanda risarcitoria sarebbe stata introdotta tardivamente (richiesta formulata solo nelle note autorizzate e non nel ricorso iniziale), e (ii) che non vi sarebbe stata violazione del minimo contrattuale perché la lavoratrice avrebbe cumulato ore prestate per altra impresa e/o avrebbe chiesto la riduzione di orario per motivi legati alla cassa integrazione, per cui il patto individuale sarebbe legittimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso di primo grado conteneva in modo sufficientemente chiaro e connesso anche la domanda di risarcimento del danno collegata alla violazione del minimo di orario, per cui non sussiste tardività della richiesta. Ha confermato che il giudice di merito correttamente ha accertato la violazione del CCNL per il periodo non prescritto (novembre 2017 - giugno 2019) e ha parametrato il risarcimento alle differenze retributive sulla base della tabella retributiva del CCNL Pulizie Multiservizi, come calcolato dalla lavoratrice. Ha inoltre respinto la censura relativa al cumulo delle ore prestate presso diverse imprese, ritenendo la questione nuova e non ammissibile in cassazione; ha interpretato il testo dell'art. 33 del CCNL nel senso che il minimo settimanale si riferisce al rapporto con la singola impresa (salvo il caso, testualmente previsto, di operare su più appalti della stessa impresa nello stesso ambito territoriale con la disponibilità del lavoratore). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la società è stata condannata alle spese di lite.
Norme richiamate
Invocato dalla ricorrente per dedurre violazione di legge; la Corte lo richiama per inquadrare le censure ma qualifica la contestazione come d'error in procedendo trattabile con esame degli atti.
Applicato il principio per cui la notifica tempestiva dell'impugnazione a uno dei litisconsorti in cause inscindibili introduce validamente il gravame per tutti gli altri; la notificazione tardiva agli altri soggetti integra il contraddittorio.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione delle prove e delle allegazioni; la Corte ha ritenuto che la mancata contestazione di singole deduzioni da parte della lavoratrice non sposti sull'attore l'onere di contestare la contestazione altrui.
art. 33 CCNL Pulizie Multiservizi
Il minimo settimanale dell'orario di lavoro non può essere inferiore a 14 ore. Per il part-time verticale e misto tale valore va proporzionato nella misura di 60 ore mensili e 600 ore annuali. La prestazione lavorativa giornaliera non potrà essere inferiore a due ore. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in un'unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità del lavoratore a operare su più appalti ove l'impresa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico- produttiva e organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi.
La Corte interpreta la norma in modo restrittivo: il requisito del minimo orario è posto con riferimento al singolo rapporto/impresa; il cumulo di ore prestato per imprese diverse non vale di regola a raggiungere il minimo, salvo la specifica ipotesi testuale di più appalti della stessa impresa nel medesimo ambito territoriale e con la disponibilità del lavoratore.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato in relazione all'obbligo di versamento di un ulteriore contributo unificato da parte della società ricorrente in caso di soccombenza; la Corte ne prende atto per il regolamento delle spese.
Giurisprudenza (Cass. n. 19379/2021 e altre)
La Corte richiama orientamenti secondo cui la notifica dell'impugnazione eseguita tempestivamente a un solo litisconsorte in cause inscindibili estende l'effetto agli altri; sono inoltre richiamati principi giurisprudenziali sul controllo ex actis e sulla specificità delle censure in cassazione.
Massime di principio
- Se nel ricorso introduttivo sono presenti allegazioni e conclusioni che collegano l'accertamento della violazione a una richiesta di condanna economica, la domanda di risarcimento può considerarsi tempestivamente proposta anche se i conteggi dettagliati sono prodotti successivamente (es. note autorizzate).
- La mancata notifica tempestiva dell'impugnazione a un litisconsorte necessario può essere sanata se l'impugnazione è stata tempestivamente notificata ad altro litisconsorte in cause inscindibili (integrazione del contraddittorio ex art.331 c.p.c.).
- Questioni di fatto (es. consenso del lavoratore alla riduzione di orario, prestazione di ore per altre imprese) devono essere specificamente dedotte e provate in primo grado; introdurle per la prima volta in cassazione è normalmente inammissibile per novità.
- Il testo normativo del CCNL va interpretato secondo il suo tenore letterale: il minimo orario settimanale si applica in relazione al rapporto con la singola impresa, salvo che il CCNL stesso preveda espressamente modalità diverse (es. più appalti della stessa impresa nello stesso ambito territoriale).
- La Corte di legittimità non riapre agevolmente valutazioni probabilistiche di fatto fondate su accertamenti motivati del giudice di merito; per ottenere revisione è necessario che la questione sia stata tempestivamente e specificamente sollevata nei giudizi precedenti.
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