Cassazione Civile, Ordinanza n. 32562/2025 del 13/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di pagamento relativo all'imposta sulla pubblicità per l'anno 2016, emesso in relazione a un'insegna pubblicitaria installata presso la sede dell'attività economica della contribuente. Nei gradi di merito la Commissione tributaria provinciale e poi la CTR hanno ritenuto che l'insegna avesse superficie inferiore a 5 mq e che, quindi, rientrasse nell'esenzione prevista dalla normativa sull'imposta di pubblicità; in particolare è stato escluso dal computo il supporto/totem dell'insegna bifacciale, ritenuto tecnicamente separato e non parte dell'insegna vera e propria. Il concessionario ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente o inesistente, per avere la CTR aderito alla decisione di primo grado senza adeguato esame; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 5 e 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993, sostenendo che l'onere della prova della sussistenza dell'esenzione gravasse sulla contribuente; 3) violazione degli artt. 5, 7 e 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993, contestando che il supporto dell'insegna dovesse essere computato nella superficie tassabile e quindi il superamento della soglia di 5 mq.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della motivazione della sentenza d'appello, ritenendo che, pur sintetica, essa richiamasse i fatti rilevanti, le ragioni della decisione di primo grado e l'assenza di prova sulla superficie dell'insegna. Quanto al secondo motivo, ha osservato che i giudici di merito avevano comunque accertato in fatto una superficie inferiore a 5 mq, sicché l'eventuale improprio richiamo all'onere della prova non era decisivo; in sostanza, la ricostruzione di merito portava a ritenere integrata l'esenzione. Sul terzo motivo ha ritenuto che la censura investisse una questione di fatto già risolta dai giudici di merito, i quali avevano escluso dal computo il supporto dell'insegna per ragioni tecniche e visive, sicché non era deducibile come violazione di legge in cassazione. È stato disposto il raddoppio del contributo unificato e non sono state liquidate spese per mancanza di controricorso.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, c.p.c.
impone la motivazione della sentenza; il vizio ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 36, secondo comma, d.lgs. 546/1992
richiede concisa esposizione dei motivi in fatto e diritto nelle sentenze tributarie; la sinteticità non integra vizio se il ragionamento è comprensibile.
art. 111, sesto comma, Cost.
garantisce il minimo costituzionale della motivazione, violato solo in ipotesi estreme di mancanza o incomprensibilità.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il parametro per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione nei casi estremi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
consente di denunciare violazioni di legge, ma non di rivalutare accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito.
regola l'onere della prova; nel caso concreto la Corte evidenzia che l'eventuale errore sul riparto non incideva sull'esito perché il fatto decisivo era già stato accertato.
richiamato per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e dei presupposti di tassazione.
richiamato nella contestazione sulla determinazione della superficie imponibile dell'insegna.
art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 507/1993
"L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati"
prevede l'esenzione per le insegne di esercizio entro la soglia di 5 mq; la Corte considera decisivo l'accertamento di fatto della superficie inferiore a tale limite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando manca del tutto l'esposizione del percorso argomentativo o quando il provvedimento è obiettivamente incomprensibile; non basta la sinteticità se il ragionamento decisorio è ricostruibile dal testo.
- Nel giudizio tributario, il richiamo per relationem alla decisione di primo grado non determina nullità se la sentenza di appello richiama i fatti rilevanti, prende posizione sulle censure e rende comprensibile il thema decidendum.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata in relazione a un fatto decisivo; se però il fatto è stato comunque accertato in concreto, l'errore sul riparto può risultare irrilevante ai fini dell'esito.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare in violazione di legge una censura che mira, in realtà, a ottenere una diversa valutazione del materiale fattuale già compiuta dal giudice di merito.
- Ai fini dell'esenzione dall'imposta di pubblicità per insegne di esercizio entro il limite dimensionale previsto, ciò che conta è l'accertamento in fatto della superficie complessiva imponibile, e la parte che contesta tale accertamento deve confrontarsi con le valutazioni tecniche e documentali svolte nei gradi di merito.
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