Cassazione Civile, Ordinanza n. 24337/2025 del 01/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda inviti di pagamento notificati dall'azienda sanitaria per la tariffa dovuta per controlli sanitari su mangimi, alimenti e benessere animale relativi all'anno 2012, ai sensi del d.lgs. n. 194/2008. Le società ricorrenti, che svolgevano attività di mera commercializzazione all'ingrosso nel settore agroalimentare, hanno impugnato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'ASL e ritenuto dovuta la tariffa anche ai grossisti, sostenendo: 1) che esse non erano soggetti passivi perché non rientravano nella nozione di stabilimento ai sensi della normativa europea e nazionale, riservata a produzione, stoccaggio o lavorazione, e che l'estensione ai soli commercianti contrastava con l'art. 23 Cost. e con il diritto UE; 2) che la tariffa forfettaria fissata dal legislatore italiano violava i criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità del regolamento CE n. 882/2004, integrando eccesso di delega; 3) che gli atti erano privi di adeguata motivazione, poiché non indicavano il controllo effettuato, l'ufficio competente, il responsabile del procedimento e le modalità/termini di impugnazione; 4) che la Corte avrebbe dovuto sollevare questione di legittimità costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La Cassazione ha ritenuto il secondo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, perché non erano stati trascritti o riassunti i contenuti rilevanti degli atti impugnati, e ha rigettato il primo motivo richiamando l'orientamento consolidato secondo cui la tariffa forfettaria del d.lgs. n. 194/2008 è compatibile con la disciplina europea, riguarda l'intera filiera agroalimentare e può comprendere anche distributori e commercianti; inoltre, il rinvio pregiudiziale non era necessario perché la questione era già chiarita in senso univoco.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione degli atti per mancato assolvimento dell'onere di autosufficienza e ha respinto la doglianza di merito sulla debenza della tariffa, affermando che la normativa nazionale e unionale consente l'assoggettamento ai controlli e al relativo prelievo anche degli operatori che svolgono mera commercializzazione all'ingrosso nella filiera alimentare. Ha escluso sia l'illegittimità costituzionale sia la necessità di un rinvio pregiudiziale alla CGUE, valorizzando l'orientamento già consolidato della Corte di cassazione. Le spese sono state compensate tra le parti per il consolidarsi in corso di causa dell'orientamento interpretativo, con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico solidale delle ricorrenti.
Norme richiamate
art. 23 Cost.
Richiamato come parametro di legittimità della prestazione patrimoniale imposta; la Corte ritiene che la tariffa prevista dal d.lgs. n. 194/2008 non lo violi, perché è sorretta da base normativa e compatibile con il sistema unionale dei controlli sanitari.
d.lgs. n. 194/2008
art. 10, commi 3 e 4; art. 13
Le tariffe devono essere versate prima della prestazione, salvo le somme della sezione 6 dell'allegato A che sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; i proventi finanziano i costi dei controlli ufficiali e il Ministero comunica alla Commissione europea il metodo di calcolo delle tariffe.
Regolamento CE n. 882/2004
art. 3, par. 3; art. 27, parr. 1, 2, 3 e 5; considerando 32
I controlli ufficiali si svolgono in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; gli Stati membri possono fissare tasse o diritti forfettari per coprire i costi dei controlli; la disciplina consente una tariffazione basata sui costi e sulla tipologia di stabilimento/prodotto, senza imporre un modello diverso da quello nazionale esaminato.
Regolamento CE n. 178/2002
art. 1, par. 3; art. 3, par. 2; art. 17, par. 2
La nozione di filiera alimentare è ampia e comprende tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, includendo anche magazzinaggio, trasporto, vendita e distribuzione dei mangimi e degli alimenti.
Regolamento CE n. 852/2004
La nozione di stabilimento è intesa come ogni unità di un'impresa del settore alimentare, formula idonea a ricomprendere anche strutture di operatori commerciali della filiera.
Direttiva 89/662/CEE
La definizione di stabilimento richiamata non è autonoma e decisiva per delimitare l'ambito generale dei controlli del regolamento n. 882/2004; rileva solo per individuare specifici ambiti di controllo e la relativa quantificazione tariffaria.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Chi contesta in cassazione la motivazione di un atto amministrativo deve riportarne o almeno riassumerne i passaggi rilevanti, producendo il documento e indicandone il contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile.
L'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta a pena di nullità.
L'omessa indicazione della commissione tributaria competente non comporta invalidità dell'atto, essendo omissione priva di sanzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte delle ricorrenti, in solido.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge, ma una di esse è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e l'altra respinta perché contraria all'orientamento consolidato.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la questione di diritto era già stata risolta da un orientamento consolidato della Corte, non essendovi ragioni per rimeditare.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione contro atti impositivi o tariffari, il motivo che censura la motivazione dell'atto amministrativo è inammissibile se il ricorrente non trascrive o riassume nel ricorso i passaggi essenziali dell'atto e non consente alla Corte il controllo diretto sulla dedotta carenza motivazionale.
- Nel settore dei controlli sanitari ufficiali su alimenti e mangimi, la disciplina unionale abbraccia l'intera filiera agroalimentare, dalla produzione alla distribuzione e vendita, sicché anche gli operatori che svolgono mera commercializzazione possono rientrare tra i soggetti assoggettabili ai controlli e alle correlate tariffe.
- La tariffa forfettaria prevista dalla normativa nazionale di recepimento è compatibile con il diritto dell'Unione se è collegata ai costi dei controlli ufficiali e tiene conto, almeno in via tabellare, della tipologia di stabilimento, del prodotto e della dimensione dell'attività, restando comunque contestabile dal contribuente la concreta quantificazione in presenza di mutamenti dei parametri aziendali.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto automaticamente su istanza di parte, ma solo quando sussista un reale dubbio interpretativo sulla norma unionale; se l'interpretazione è già chiara e consolidata, il giudice di ultima istanza può ritenere la questione acte clair e decidere senza rimetterla.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non determina di per sé nullità, salvo che una specifica disposizione sanzionatoria lo preveda espressamente; analogamente, l'omessa indicazione del giudice competente non invalida l'atto se non è prevista una sanzione.
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