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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35862/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di diversi contribuenti, di cartelle di pagamento TARSU relative all'annualità 2008 notificate dalla concessionaria della riscossione per conto del Comune. La commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo ammissibile il ricorso collettivo e illegittime le cartelle perché il Sindaco sarebbe stato incompetente, secondo la disciplina regionale siciliana, a modificare le tariffe e perché la rideterminazione tariffaria contenuta nel bilancio di previsione 2008 non poteva operare per annualità precedenti. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dell'appello dei contribuenti, che avrebbe riproposto le difese di primo grado senza specificità; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 1 e 56 del d.lgs. 546/1992, nonché dell'art. 18 del medesimo decreto, per omessa pronuncia sul secondo motivo di appello e per asserita assoluta incertezza degli elementi essenziali del ricorso introduttivo; 3) violazione dell'art. 13 della l.r. Sicilia n. 7/1992, integrato dall'art. 41 della l.r. n. 26/1993, sostenendo la competenza residuale del Sindaco in materia di variazione delle tariffe TARSU.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti inammissibili per difetto di autosufficienza, perché il ricorrente non aveva trascritto né il ricorso originario né i motivi di appello necessari per consentire il controllo di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non autosufficiente, in quanto non era stato prodotto lo statuto del Comune, indispensabile per verificare l'eventuale attribuzione specifica della competenza al Sindaco; inoltre la censura colpiva solo una delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata, che era sorretta anche dal rilievo della mancanza di potere del Sindaco a incidere sulle tariffe relative ad annualità anteriori al bilancio di previsione 2008. La Corte ha condannato il Comune alla rifusione delle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'appello deve contenere motivi specifici; la deduzione della loro genericità in cassazione richiede la trascrizione del contenuto degli atti rilevanti nel ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è scrutinabile solo se il motivo di ricorso consente di verificare con precisione il contenuto della censura non esaminata.

  • artt. 1 e 56 d.lgs. 546/1992

    Si applicano, nel processo tributario, le regole sulla struttura dell'appello e sulla devoluzione delle questioni impugnate.

  • art. 18 d.lgs. 546/1992

    L'assenza di indicazione chiara degli elementi essenziali del ricorso introduttivo può condurre a inammissibilità, ma la relativa censura deve essere adeguatamente autosufficiente.

  • art. 13 l.r. Sicilia n. 7/1992

    Attribuisce al Sindaco gli atti di amministrazione non specificamente riservati ad altri organi; la verifica della competenza concreta richiede l'esame dello statuto comunale.

  • art. 41 l.r. n. 26/1993

    È richiamato come norma integrativa della disciplina regionale sulla competenza del Sindaco.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • L. n. 142/1990, art. 4

    Lo statuto dell'ente locale determina le attribuzioni degli organi nell'ambito dei principi di legge.

  • D.P.R. n. 142/1990, art. 32, comma 2, lett. e) e g)

    Nel richiamo giurisprudenziale, delimita la competenza degli organi comunali in materia di tariffe e organizzazione locale.

  • D.Lgs. n. 267/2000, art. 42

    Attribuisce al consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, escludendo la determinazione delle relative aliquote, ricondotta in via residuale alla giunta.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazioni processuali o di omessa pronuncia è inammissibile se non è autosufficiente: il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto degli atti processuali rilevanti, in modo da consentire il controllo senza accesso ai fascicoli di merito.
  • Quando si contesta l'ammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione deve trascrivere i motivi di appello contestati; la sola affermazione della loro genericità non basta.
  • La censura che investe una sola delle autonome rationes decidendi della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di interesse, poiché l'altra ratio non censurata è da sola idonea a sorreggere il decisum.
  • In materia di competenze degli organi comunali sulla determinazione delle tariffe, la verifica della spettanza del potere richiede non solo la disciplina di legge, ma anche il contenuto dello statuto dell'ente locale quando la legge rinvii a esso la ripartizione delle attribuzioni.
  • In materia tributaria locale, la differenza tra istituzione/ordinamento del tributo e determinazione delle tariffe o aliquote può incidere sulla ripartizione di competenza tra organi comunali, ma l'accertamento concreto dipende dalle specifiche norme statutarie e di settore.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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