Cassazione Civile, Ordinanza n. 35627/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la debenza dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS da parte di un libero professionista iscritto ad albo. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovuti i contributi perché, nell'anno considerato, il reddito professionale era inferiore a euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, l'erroneità di tale criterio: secondo il ricorrente, per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata deriva dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività; la soglia di euro 5.000 rileva solo per le attività autonome occasionali. Il motivo è stato ritenuto manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, che distingue tra abitualità dell'attività professionale e occasionalità sopra soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie accertando in concreto se l'attività professionale fosse abituale o occasionale, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non è corretto fondare l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo dato del reddito inferiore a euro 5.000, senza prima verificare la natura dell'attività svolta.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo
l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda i professionisti che esercitano abitualmente l'attività, purché il relativo reddito non sia già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento
art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003
solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
la soglia di euro 5.000 opera per il lavoro autonomo occasionale, non come criterio generale per escludere l'obbligo contributivo dei professionisti abituali
art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011
autenticamente interpretato
conferma la lettura dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995 nel senso dell'obbligo di iscrizione per l'esercizio abituale dell'attività autonoma
art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali
norma di favore per i rapporti di collaborazione, non idonea a fondare una presunzione legale di abitualità ai fini contributivi
art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003
esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale
norma operante in ambito diverso e non utilizzabile per desumere automaticamente l'abitualità dell'attività professionale ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata
attività di lavoro autonomo
richiamo utilizzato per delimitare i soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata in presenza di esercizio abituale dell'attività autonoma
Cass. S.U. n. 3240 del 2010
viene richiamata a sostegno dell'interpretazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori autonomi abituali
Cass. n. 32167 del 2018
conferma che l'obbligo di iscrizione sussiste per il professionista abituale non coperto integralmente da altra contribuzione di cassa
Cass. n. 3799 del 2019
richiamata per precisare che il superamento della soglia di euro 5.000 assume rilievo solo nella fattispecie ivi esaminata, non come regola generale per ogni professionista iscritto ad albo
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS deriva dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale, salvo che il reddito prodotto sia già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.
- La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce un criterio generale di esonero per i professionisti abituali; essa rileva solo per qualificare come imponibile l'attività occasionale.
- Il requisito dell'abitualità deve essere accertato in concreto come scelta ex ante del professionista, sulla base di elementi fattuali e presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dei mezzi e struttura dell'attività.
- Un reddito annuo inferiore a euro 5.000 può al più costituire un indizio, da valutare insieme agli altri elementi del processo, per escludere l'abitualità dell'attività, ma non vale da solo a negare l'obbligo contributivo.
- Norme speciali dettate per altre finalità, come quelle in materia di collaborazioni coordinate o di disciplina fiscale delle prestazioni professionali, non introducono una presunzione legale assoluta di occasionalità o di abitualità ai fini previdenziali.
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