Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35627/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la debenza dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS da parte di un libero professionista iscritto ad albo. La Corte d'appello aveva ritenuto non dovuti i contributi perché, nell'anno considerato, il reddito professionale era inferiore a euro 5.000. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando, in sostanza, l'erroneità di tale criterio: secondo il ricorrente, per i professionisti iscritti ad albo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata deriva dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività; la soglia di euro 5.000 rileva solo per le attività autonome occasionali. Il motivo è stato ritenuto manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di legittimità, che distingue tra abitualità dell'attività professionale e occasionalità sopra soglia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la fattispecie accertando in concreto se l'attività professionale fosse abituale o occasionale, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha chiarito che non è corretto fondare l'esclusione dell'obbligo contributivo sul solo dato del reddito inferiore a euro 5.000, senza prima verificare la natura dell'attività svolta.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995

    obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo

    l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda i professionisti che esercitano abitualmente l'attività, purché il relativo reddito non sia già integralmente assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269 del 2003

    solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000

    la soglia di euro 5.000 opera per il lavoro autonomo occasionale, non come criterio generale per escludere l'obbligo contributivo dei professionisti abituali

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011

    autenticamente interpretato

    conferma la lettura dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995 nel senso dell'obbligo di iscrizione per l'esercizio abituale dell'attività autonoma

  • art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003

    sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali

    norma di favore per i rapporti di collaborazione, non idonea a fondare una presunzione legale di abitualità ai fini contributivi

  • art. 69-bis, comma 3, D.Lgs. n. 276 del 2003

    esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale

    norma operante in ambito diverso e non utilizzabile per desumere automaticamente l'abitualità dell'attività professionale ai fini dell'iscrizione alla Gestione separata

  • art. 49, comma 1, TUIR

    attività di lavoro autonomo

    richiamo utilizzato per delimitare i soggetti tenuti all'iscrizione alla Gestione separata in presenza di esercizio abituale dell'attività autonoma

  • Cass. S.U. n. 3240 del 2010

    viene richiamata a sostegno dell'interpretazione dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i lavoratori autonomi abituali

  • Cass. n. 32167 del 2018

    conferma che l'obbligo di iscrizione sussiste per il professionista abituale non coperto integralmente da altra contribuzione di cassa

  • Cass. n. 3799 del 2019

    richiamata per precisare che il superamento della soglia di euro 5.000 assume rilievo solo nella fattispecie ivi esaminata, non come regola generale per ogni professionista iscritto ad albo

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS deriva dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale, salvo che il reddito prodotto sia già integralmente soggetto a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non costituisce un criterio generale di esonero per i professionisti abituali; essa rileva solo per qualificare come imponibile l'attività occasionale.
  • Il requisito dell'abitualità deve essere accertato in concreto come scelta ex ante del professionista, sulla base di elementi fattuali e presuntivi quali iscrizione all'albo, partita IVA, organizzazione dei mezzi e struttura dell'attività.
  • Un reddito annuo inferiore a euro 5.000 può al più costituire un indizio, da valutare insieme agli altri elementi del processo, per escludere l'abitualità dell'attività, ma non vale da solo a negare l'obbligo contributivo.
  • Norme speciali dettate per altre finalità, come quelle in materia di collaborazioni coordinate o di disciplina fiscale delle prestazioni professionali, non introducono una presunzione legale assoluta di occasionalità o di abitualità ai fini previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.