Cassazione Civile, Ordinanza n. 24029/2022 del 03/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'ente previdenziale di recuperare una parte di somme già corrisposte ai quattro ex avvocati dipendenti a titolo di trattamento di fine servizio/buonuscita, perché nel calcolo erano state considerate le quote di onorari percepite in costanza di rapporto. Gli interessati hanno impugnato dinanzi al giudice amministrativo la determina n. 95 del 2019 e gli atti consequenziali, deducendo che tali atti sarebbero stati adottati in violazione o elusione del giudicato formatosi su precedenti sentenze amministrative intervenute tra le parti. L'ente ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione contro la sentenza del Consiglio di Stato che aveva qualificato la domanda relativa al giudicato come azione di ottemperanza, ritenendo quindi la giurisdizione amministrativa; con tre motivi ha sostenuto, in sintesi, che: 1) il ricorso originario non conteneva una vera domanda di ottemperanza o nullità, ma solo una domanda di annullamento in un giudizio impugnatorio; 2) la lite riguardava comunque una controversia sulle indennità di fine rapporto, devoluta al giudice ordinario ex art. 63 d.lgs. 165/2001; 3) non esisteva alcun atto amministrativo di macro-organizzazione impugnato, essendo l'azione di recupero svolta con strumenti privatistici e la determina del 2019 meramente applicativa.
La decisione
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il primo e il terzo motivo, assorbendo il secondo, e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse la contestazione del diritto dell'ente a recuperare somme già erogate a titolo di indennità di fine rapporto, con conseguente riconduzione della causa alle controversie sulle indennità di fine rapporto devolute al giudice ordinario dall'art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001. Ha inoltre escluso che la domanda implicasse una vera azione di ottemperanza idonea a radicare la giurisdizione amministrativa, poiché la pretesa attorea riguardava un recupero effettuato iure privatorum e non un atto di macro-organizzazione o una modifica regolamentare impugnabile davanti al TAR. La sentenza del Consiglio di Stato è stata quindi superata sul punto di giurisdizione, con affermazione della competenza del giudice ordinario sulla controversia.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione
fondamento del ricorso alle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione
richiamato nel sistema dei mezzi di impugnazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
attribuisce al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici privatizzati, incluse quelle concernenti le indennità di fine rapporto comunque denominate
art. 103, comma 1, Cost.
richiamato come criterio generale di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa
art. 7, comma 1, cod. proc. amm.
richiamato come criterio generale di riparto della giurisdizione amministrativa
art. 133, comma 1, lett. a), n. 5, cod. proc. amm.
evoca la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di ottemperanza, ma non è applicabile quando la lite ha ad oggetto sostanziale una controversia su indennità di fine rapporto
art. 13 della legge n. 70 del 1975
norma di riferimento per il trattamento di fine servizio richiamata come base della richiesta di recupero e della controversia
richiamato nel precedente amministrativo che aveva escluso la subordinazione della computabilità degli emolumenti a un ulteriore provvedimento dell'ente
Massime di principio
- La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla sola formula con cui è costruita la domanda.
- Nel riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, una controversia su recupero di somme e indennità di fine rapporto del personale pubblico privatizzato resta devoluta al giudice ordinario se la pretesa riguarda il rapporto di lavoro e l'applicazione di norme di legge, anche quando le parti richiamino precedenti giudicati amministrativi.
- La mera deduzione della violazione o elusione di un giudicato amministrativo non trasforma automaticamente la lite in azione di ottemperanza: occorre verificare se il petitum sostanziale investa davvero l'esecuzione del giudicato oppure la contestazione di un diritto patrimoniale nascentenel rapporto di lavoro.
- Quando l'ente agisce con strumenti privatistici di gestione del rapporto e non risulta un atto di macro-organizzazione impugnabile, non si radica la giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 c.p.a.
- Ai fini del riparto di giurisdizione, la Corte può esaminare gli atti e la concreta consistenza del rapporto controverso per individuare la natura sostanziale della posizione dedotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24008/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24014/2022 del 03/08/2022
- ordinanza_civile · 3 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24015/2022 del 03/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →