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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31670/2026 del 21/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Potenza, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata di due anni, otto mesi e quattordici giorni di reclusione e 12.000 euro di multa per reati in materia di stupefacenti e armi. Nel primo motivo ha dedotto la nullità della sentenza per violazione degli artt. 444 c.p.p. e 20-bis c.p., sostenendo che nell'accordo le parti avevano incluso, con il consenso espresso del pubblico ministero, la sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il GIP, pur accogliendo la richiesta di patteggiamento, aveva omesso di applicare la pena sostitutiva e aveva motivato il relativo diniego, modificando unilateralmente una componente essenziale dell'accordo. Il ricorrente ha sostenuto che il giudice, nel rito, può verificare legalità, ammissibilità e congruità dell'accordo, ma non può scinderne o rimodularne selettivamente il contenuto: se non ritiene applicabile la sostituzione, deve rigettare l'accordo nel suo complesso. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al diniego della pena sostitutiva, assumendo che il giudice avesse utilizzato valutazioni generiche e non coerenti con gli artt. 58 della legge n. 689 del 1981 e 133 c.p. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbito il secondo. Ha affermato che la sentenza di patteggiamento si fonda su un accordo unitario e che il giudice dispone di un controllo esterno di legalità, ammissibilità e congruità, senza poter sostituire il proprio apprezzamento a quello delle parti mediante una rimodulazione selettiva. Poiché il pubblico ministero aveva prestato espresso consenso alla sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare, il GIP non poteva accogliere il patteggiamento omettendo tale componente essenziale e motivandone autonomamente il diniego. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Potenza, Ufficio GIP, per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti

    Il patteggiamento ha struttura negoziale: il giudice deve controllare legalità, ammissibilità e congruità dell'accordo, ma non può modificarlo selettivamente; deve alternativamente accoglierlo o rigettarlo integralmente.

  • art. 20-bis c.p.

    pene sostitutive delle pene detentive brevi

    La pena sostitutiva può costituire parte integrante del trattamento sanzionatorio concordato nel patteggiamento.

  • art. 58 legge n. 689 del 1981

    criteri per la sostituzione della pena detentiva

    Richiamato dal ricorrente con riguardo ai criteri di valutazione della pena sostitutiva; il motivo è stato assorbito dall'accoglimento della censura relativa alla struttura unitaria dell'accordo.

  • art. 133 c.p.

    gravità del reato e capacità a delinquere del colpevole

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione del diniego della pena sostitutiva; la relativa censura è stata assorbita.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma indicata quale base giuridica di uno dei reati contestati, senza ulteriore specificazione della condotta nel testo riportato.

  • art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma indicata quale base giuridica di uno dei reati contestati, senza ulteriore specificazione della condotta nel testo riportato.

  • art. 697 c.p.

    Norma indicata quale base giuridica di uno dei reati contestati, senza ulteriore specificazione della condotta nel testo riportato.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento, l'accordo delle parti sul trattamento sanzionatorio ha natura unitaria e non può essere scisso o modificato selettivamente dal giudice.
  • Quando l'accordo di patteggiamento comprende, con il consenso del pubblico ministero, la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, tale sostituzione è una componente essenziale dell'accordo e non un elemento accessorio.
  • Il giudice che ritenga non applicabile o non ammissibile la pena sostitutiva inclusa nell'accordo non può accogliere parzialmente il patteggiamento omettendo la sostituzione; deve rigettare la richiesta nella sua interezza.
  • Nel rito di cui all'art. 444 c.p.p. il controllo giudiziale non consente una rimodulazione unilaterale del trattamento concordato, poiché l'ordinamento non prevede una decisione intermedia tra accoglimento e rigetto integrale dell'accordo.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

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