Cassazione Civile, Ordinanza n. 07255/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico di mediazione per la vendita di un immobile sito in Rivoli, conferito al mediatore dal proprietario. La società mediatrice sosteneva di avere pubblicizzato l'immobile e organizzato una visita con la potenziale acquirente, ma che l'affare fosse poi stato concluso direttamente tra proprietario e acquirente senza pagamento della provvigione. In primo grado la domanda della mediatrice contro l'acquirente era stata rigettata; la decisione era stata confermata in appello. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c., sostenendo che l'attività svolta integrasse mediazione anche nei confronti dell'acquirente e che la provvigione spettasse; 2) violazione degli artt. 1754 e 1755 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., censurando l'esclusione del nesso causale tra la propria attività e la conclusione dell'affare, che secondo la ricorrente sarebbe emerso da indizi quali la visita organizzata, la successiva vendita diretta e il pagamento di un acconto; 3) omesso esame di fatti decisivi, consistenti nella visita, nell'acquisizione del numero telefonico dell'occupante, nella vicinanza temporale tra le visite e nel versamento dell'acconto, elementi che avrebbero dovuto dimostrare la conclusione dell'affare per effetto del suo intervento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte d'appello aveva accertato in fatto, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, che l'attività della mediatrice si era limitata all'organizzazione di una sola visita dell'immobile, senza alcuna reale messa in relazione delle parti, senza avvio concreto di trattative e senza prova di un contributo causale efficiente alla successiva compravendita. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo, poiché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dal regime dell'art. 348-ter c.p.c., essendo l'appello stato rigettato per le stesse ragioni di fatto già poste a base della decisione di primo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del procedimento sommario di cognizione introduttivo della domanda
norma richiamata per l'ordinanza di rigetto resa dal tribunale nel rito sommario
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
riferito ai motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo
definisce la mediazione; la Corte afferma che una mera visita dell'immobile, senza messa in relazione effettiva delle parti e senza trattativa, non integra mediazione idonea a far sorgere il diritto alla provvigione
il diritto alla provvigione sorge solo se l'affare è concluso per effetto dell'intervento del mediatore, con nesso causale efficiente tra attività del mediatore e conclusione del contratto
richiamato dalla ricorrente per sostenere il criterio del nesso causale, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto
richiamato dalla ricorrente sul tema del nesso causale, senza accoglimento della censura
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando l'appello è stato rigettato sulla base delle stesse ragioni di fatto della decisione di primo grado
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato quale parametro del contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- In tema di mediazione, il diritto alla provvigione presuppone non solo un incarico o un'attività preparatoria, ma un effettivo intervento causalmente efficiente nella conclusione dell'affare.
- La mera organizzazione di una visita dell'immobile, se non seguita da un concreto avvio di trattative né da una effettiva messa in relazione tra le parti, non basta a integrare la mediazione rilevante ai fini dell'art. 1755 c.c.
- Quando l'affare sia stato concluso direttamente tra le parti in base a una nuova iniziativa autonoma e non riconducibile all'attività del mediatore, difetta il nesso causale necessario per il sorgere della provvigione.
- Le censure di legittimità che mirano soltanto a proporre una diversa ricostruzione del fatto storico rispetto a quella compiuta dal giudice di merito non sono ammissibili in cassazione.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile, nel regime dell'art. 348-ter c.p.c., quando la sentenza d'appello conferma la decisione di primo grado sulle stesse ragioni di fatto già scrutinante.
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