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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33454/2022 del 14/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento sintetico (redditometro) relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Amministrazione finanziaria aveva ripartito gli incrementi patrimoniali anche sull'anno 2009, non oggetto di accertamento. La Commissione tributaria provinciale, poi confermata dalla CTR Sicilia, aveva accolto il ricorso della contribuente annullando l'atto impositivo. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il giudice di merito avesse applicato la disciplina introdotta dalla novella di cui all'art. 22 d.l. n. 78/2010, entrata in vigore successivamente e quindi non riferibile all'annualità 2008. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva annullato l'atto non per applicazione della disciplina post-2010, ma per avere l'Ufficio imputato al 2008 incrementi patrimoniali ripartiti anche sull'anno 2009, che non era stato oggetto di accertamento. La Corte ha osservato che non era in contestazione che l'anno accertato fosse il 2008 e che nel 2009 non vi fosse stato alcun accertamento; pertanto non veniva in rilievo l'ipotesi di accertamento sintetico del 2009, per la quale la nuova disciplina avrebbe potuto operare. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L'Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore della contribuente; la Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza di una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La doglianza è stata formulata come vizio di violazione di legge, ma è risultata non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata dall'Agenzia per censurare la disciplina dell'accertamento sintetico; la Corte rileva che il giudice di merito non ne aveva fatto applicazione nella versione novellata per il periodo d'imposta 2008.

  • art. 22 d.l. n. 78/2010

    La novella richiamata opera per le dichiarazioni dei redditi non scadute alla data di entrata in vigore del decreto-legge, quindi per l'anno d'imposta 2009 e non per il 2008.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non è stata applicata la regola dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se censura una ragione diversa o solo apparente, il ricorso è inammissibile.
  • In tema di accertamento sintetico, la disciplina sopravvenuta non si applica automaticamente ai periodi d'imposta anteriori, ma solo alle annualità per le quali la normativa transitoria ne prevede l'operatività.
  • L'imputazione degli incrementi patrimoniali deve essere valutata con riferimento all'annualità oggetto di accertamento; non può fondare legittimamente l'atto una ripartizione che coinvolga anni non accertati quando ciò incida sulla stessa base impositiva contestata.
  • Quando la soccombente è una pubblica amministrazione difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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