Cassazione Civile, Ordinanza n. 31606/2025 del 03/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di una dipendente addetta alle funzioni di ispettore del lavoro e ufficiale di polizia giudiziaria. Alla lavoratrice era stata contestata l’effettuazione di tre telefonate a una organizzazione sindacale, nell’ambito delle quali avrebbe speso la qualifica di ispettore per ottenere informazioni su una vertenza di lavoro, con addebito di uso improprio del ruolo, coinvolgimento indebito del servizio e lesione dell’immagine dell’amministrazione. Il giudice di primo grado aveva ritenuto illegittima la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un giorno. La Corte d’appello, invece, ha valorizzato l’esito istruttorio secondo cui l’attività svolta rientrava tra le incombenze di ufficio e la dipendente non aveva esercitato pressioni spendendo la funzione; ha quindi ritenuto sproporzionata la sanzione e ha soprattutto qualificato come ritorsiva la successiva revoca delle funzioni ispettive e l’assegnazione all’Agenzia del lavoro, disponendo la reintegrazione nelle pregresse mansioni e il risarcimento del danno, anche biologico. La Provincia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 2697, 416 e 115 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto non contestata la circostanza della richiesta proveniente dal consulente del lavoro e avesse omesso fatti decisivi, in realtà diretti a dimostrare che la condotta non rientrava nelle attribuzioni istituzionali; 2) violazione dell’art. 2106 c.c., della normativa provinciale e del codice di comportamento, per avere ritenuto non proporzionata la sospensione di un giorno; 3) violazione dell’art. 5 del contratto collettivo applicato, per avere considerato illegittimo il procedimento disciplinare assumendo che il superiore gerarchico avesse agito senza potere e senza tener conto della sanzione del rimprovero verbale; 4) violazione degli artt. 1345 e 2729 c.c. e dell’art. 52, comma 1, d.lgs. 165/2001, per avere ritenuto ritorsiva e quindi nulla la revoca delle funzioni ispettive e il trasferimento interno; 5) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente sulla ritorsività dello spostamento. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge e vizi motivazionali, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie; ha inoltre affermato che la censura sulla proporzionalità della sanzione attiene al giudizio di merito ed è sindacabile solo in presenza di motivazione mancante, illogica o di omesso esame di un fatto decisivo, evenienze qui escluse. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della Provincia alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Provincia Autonoma di Trento. Ha ritenuto che tutte le censure fossero sostanzialmente volte a una rivalutazione del merito, in particolare della ricostruzione dei fatti, della proporzionalità della sanzione disciplinare e della qualificazione ritorsiva della revoca delle mansioni. Ha quindi confermato, per effetto dell’inammissibilità, la decisione di appello favorevole alla dipendente, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per censurare la ripartizione dell’onere probatorio, ma la Corte osserva che la doglianza mira in realtà a contestare l’accertamento di merito
invocato per sostenere la contestazione/non contestazione dei fatti, ma il motivo è stato ritenuto diretto a sollecitare una nuova valutazione del merito
richiamato per contestare l’utilizzo del materiale probatorio, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a rivalutare i fatti
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
la Corte ribadisce che la deduzione di violazione di legge non può trasformarsi in richiesta di riesame del fatto
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato in collegamento con asseriti errori processuali e motivazione, ma le doglianze sono state qualificate come meramente fattuali
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio è scrutinabile solo se il fatto omesso sia decisivo in senso rigoroso; nella specie ciò è escluso
richiamato per contestare la proporzionalità della sanzione disciplinare; la Corte afferma che tale giudizio appartiene al merito
art. 46 l.p. n. 7/1997
invocato quale disciplina del rapporto di lavoro pubblico provinciale, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 1, comma 3, lett. a), c), f), m) dell’all. n) al CCPL 2002-2005
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte rileva che non può essere dedotta come violazione di norme collettive provinciali ai sensi dell’art. 360, n. 3
artt. 1-3-10 del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della provincia
richiamati per sostenere l’illiceità della condotta, ma la Corte non entra nel merito per inammissibilità
art. 5 dell’all. n al CCPL applicato
invocato per contestare la ricostruzione del potere disciplinare del dirigente; la censura è ritenuta inammissibile perché richiede una diversa lettura degli atti
richiamato in relazione alla pretesa ritorsività della revoca delle mansioni; la Corte non rivaluta gli indizi e conferma l’inammissibilità
invocato per contestare il ragionamento presuntivo sulla ritorsività; la censura è ritenuta una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze
art. 52, comma 1, d.lgs. 165 del 2001
richiamato per contestare lo spostamento di mansioni; la Corte non esamina nel merito per effetto dell’inammissibilità
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso integralmente rigettato/inammissibile
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove compiuta dal giudice di appello.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è configurabile solo se il fatto storico omesso sia realmente decisivo, cioè tale da determinare con certezza un esito diverso della controversia; non basta contrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- Il giudizio di proporzionalità tra sanzione disciplinare e addebito è devoluto al giudice di merito e può essere censurato in cassazione solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale radicale o dell’omesso esame di un fatto decisivo.
- La deduzione di violazione di norme collettive o disciplinari non è ammissibile quando, in realtà, la parte censuri la ricostruzione fattuale o l’apprezzamento delle prove compiuti dal giudice di merito.
- L’accertamento della natura ritorsiva di un provvedimento datoriale, fondato su una ricostruzione complessiva e concatenata dei fatti, non può essere ribaltato in cassazione mediante la mera contestazione di singoli indizi o testimonianze.
- rami
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