Cassazione Civile, Ordinanza n. 27620/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di risarcimento del danno proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell'Interno per l'illegittima reiterazione di contratti di somministrazione e a termine stipulati dopo il 31 dicembre 2011. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo che la successiva stabilizzazione e immissione in ruolo della lavoratrice avessero già riparato l'abuso, escludendo così ogni ulteriore risarcimento. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, da un lato la nullità/inammissibilità dell'appello del Ministero per difetto di specificità ex artt. 434 e 342 c.p.c.; dall'altro la violazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. 165/2001 e della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a termine, sostenendo che la stabilizzazione non potesse valere come cancellazione dell'illecito né escludere il risarcimento del danno.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'atto di appello del Ministero conteneva gli elementi essenziali richiesti dall'art. 434 c.p.c., con individuazione delle parti della sentenza impugnate e sufficiente esposizione delle critiche. Ha rigettato anche il secondo motivo, aderendo all'orientamento consolidato secondo cui, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine nel settore pubblico, la stabilizzazione/immissione in ruolo costituisce misura proporzionata ed effettiva idonea a sanzionare l'abuso e a cancellarne le conseguenze, senza però escludere la proponibilità di una domanda di risarcimento per eventuali danni ulteriori, che devono essere specificamente allegati e provati dal lavoratore. Non essendovi attività difensiva del Ministero intimato, non sono state liquidate spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se contiene l'indicazione delle parti della sentenza impugnate e una sufficiente specificazione delle censure, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Nel testo vigente dopo la riforma del 2012 l'impugnazione deve individuare chiaramente i punti contestati e le relative doglianze, con una parte argomentativa che contrasti la decisione di primo grado.
Richiamato quale norma generale sulla responsabilità aquiliana, in relazione alla domanda risarcitoria proposta per l'abuso nella reiterazione di contratti a termine.
art. 36, commi 2 e 5, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato come base normativa del regime dei contratti flessibili nella pubblica amministrazione e delle conseguenze dell'uso illegittimo di tali contratti.
clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/CE
Gli Stati membri possono prevedere la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato come misura idonea a prevenire e sanzionare l'abuso; l'accordo quadro non impone, oltre alla trasformazione, anche un autonomo diritto al risarcimento.
Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti arresti della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, ai fini dell'ammissibilità, è sufficiente che l'atto individui con chiarezza le parti della decisione censurate e contenga critiche idonee a delimitare l'oggetto del devolutum; non è richiesta una forma sacramentale né la redazione di una decisione alternativa.
- Nei rapporti di lavoro a termine con la pubblica amministrazione, la successiva stabilizzazione del lavoratore può integrare una misura effettiva e proporzionata idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti e a neutralizzarne le conseguenze sul piano unionale.
- La stabilizzazione non preclude in assoluto ogni tutela risarcitoria: il lavoratore può chiedere il ristoro di danni ulteriori, ma deve allegarli e provarli specificamente, senza beneficiare di una presunzione di danno.
- La disciplina eurounitaria sul lavoro a tempo determinato non impone, in caso di abuso, un cumulo necessario tra conversione/stabilizzazione del rapporto e risarcimento del danno, purché la misura adottata dallo Stato sia effettiva, proporzionata ed idonea a reprimere l'illecito.
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