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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30120/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF 2014 notificatole quale socia di una s.a.s.; l'atto personale traeva origine da un precedente avviso di accertamento emesso nei confronti della società, con rettifica del reddito e dell'IVA dovuta dalla partecipata. Davanti al giudice tributario aveva chiesto la riunione del proprio ricorso con quello pendente dinanzi ad altra commissione, mentre l'Ufficio aveva chiesto la trasmissione degli atti al diverso giudice già investito della lite societaria. Il giudice di merito, invece, aveva sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla controversia societaria. Con un solo motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 29 e 39 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che non ricorrevano i presupposti per la sospensione necessaria e che la controversia andava trattata secondo le regole del litisconsorzio necessario e della litispendenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza contro il provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c. nel processo tributario, escludendo che il divieto di regolamenti di competenza previsto dall'art. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992 si estenda a tale ipotesi. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che nelle controversie relative all'accertamento del reddito di società di persone e dei soci opera il litisconsorzio necessario originario; quando esistano giudizi separati, il giudice preventivamente adito deve rilevare la litispendenza e non disporre la sospensione necessaria per pregiudizialità. Perciò ha cassato l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la competenza del giudice tributario di primo grado di Bari, davanti al quale la causa dovrà proseguire. Ha inoltre compensato le spese del regolamento per la posizione sostanziale assunta dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 49 c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado competente dopo la cassazione dell'ordinanza

  • art. 295 c.p.c.

    non è applicabile quando la questione va risolta in termini di litisconsorzio necessario e litispendenza; la sospensione è stata ritenuta erronea

  • art. 42 c.p.c.

    richiamato come base del rimedio impugnatorio avverso il provvedimento di sospensione nel processo tributario

  • art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992

    impone il litisconsorzio necessario nelle controversie inscindibili relative alla rettifica del reddito di società e soci

  • art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992

    consente la riunione dei ricorsi pendenti, ove praticabile

  • art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per la disciplina della litispendenza e del coordinamento tra giudizi

  • art. 5, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    "non si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sui regolamenti di competenza"

    il divieto non impedisce il regolamento di competenza avverso la sospensione ex art. 295 c.p.c.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 42 c.p.c.

  • art. 24, comma 1, Cost.

    evocato a sostegno dell'ammissibilità del controllo sulla sospensione per tutela del diritto di difesa

  • art. 111, comma 2, Cost.

    evocato a sostegno dell'esigenza di giusto processo e ragionevole durata

  • art. 6, comma 1, CEDU

    richiamato per la tutela del diritto a un equo processo

  • art. 5 del TUIR

    richiamato per il principio di imputazione per trasparenza dei redditi delle società di persone ai soci

  • art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato per la conseguente automatica imputazione dei redditi societari ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di regolamenti di competenza di cui all'art. 5, comma 4, d.lgs. 546/1992 non esclude il regolamento di competenza contro il provvedimento che sospende il giudizio ex art. 295 c.p.c., perché tale rimedio resta ammissibile ai sensi dell'art. 42 c.p.c. in combinato con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992.
  • Nelle controversie aventi ad oggetto la rettifica del reddito di società di persone e dei soci, la posizione della società e quella dei soci sono inscindibili per la comune matrice dell'obbligazione tributaria; ricorre quindi un litisconsorzio necessario originario.
  • Quando esistono giudizi separati relativi al medesimo rapporto inscindibile, il giudice successivamente adito non deve disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma deve considerare la litispendenza e il criterio della prevenzione, evitando la duplicazione di giudizi e il rischio di decisioni contrastanti.
  • L'accertamento sul reddito della società di persone costituisce il presupposto unitario della pretesa verso i soci, sicché la decisione non può essere resa limitatamente ad alcuni soltanto dei soggetti necessari, salvo che siano dedotte questioni personali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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