Cassazione Civile, Ordinanza n. 30227/2025 del 16/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito, ritenendo consolidatosi solo progressivamente l'orientamento giurisprudenziale, e ha condannato la resistente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per ICI relativa all'anno 2013, con cui l'ente impositore aveva richiesto il pagamento di euro 6.378,73. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato ritenendosi tempestiva la notifica dell'atto per effetto del principio di scissione soggettiva della notifica. La Commissione tributaria regionale ha invece riformato la decisione, escludendo l'applicabilità di tale principio agli atti impositivi e ritenendo tardiva la notifica, perché la conoscenza dell'atto da parte del contribuente era avvenuta il 3.4.2019. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'ente deduceva violazione dell'art. 149, comma 3, c.p.c. e dell'art. 60, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che ai fini della decadenza rileva la data di consegna dell'atto all'ufficio postale per la notifica, avvenuta il 30.11.2018, e non quella di ricezione da parte del contribuente. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite sulla scissione soggettiva degli effetti della notificazione degli atti impositivi e il termine decadenziale quinquennale previsto dall'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006 per gli avvisi di accertamento degli enti locali.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina della notificazione e del principio di scissione degli effetti.
art. 60, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973
La Corte lo richiama come base normativa del principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione per gli atti tributari.
Richiamato per verificare la tempestività della notificazione della sentenza impugnata, non notificata, nel termine semestrale.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma che rinvia al termine semestrale di impugnazione.
art. 1, comma 161, L. n. 296 del 2006
"notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato"; "a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo"
Per gli avvisi di accertamento dei tributi locali il termine di decadenza è quinquennale e, ai fini del rispetto del termine, rileva la data di consegna dell'atto agli intermediari della notificazione, non la successiva ricezione da parte del contribuente.
artt. 16 e 17 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Richiamati dalla norma sul termine di notifica anche per la contestazione o irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie.
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti impositivi tributari, ai fini del rispetto del termine di decadenza dal potere accertativo, opera il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione: per l'ente impositore rileva la data in cui sono stati posti in essere gli adempimenti necessari alla notifica, non quella in cui l'atto perviene al destinatario.
- La scissione degli effetti della notificazione non è limitata agli atti processuali, ma si applica anche agli atti tributari impositivi, in forza della disciplina speciale richiamata dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973.
- Il termine previsto per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali è un termine di decadenza, non di prescrizione: non è soggetto a interruzione e tutela l'esatto instaurarsi del rapporto giuridico tributario.
- Quando il ricorso per cassazione censura la decisione di merito per non avere applicato il corretto criterio di tempestività della notifica, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.
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