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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13003/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per uso di patente di guida contraffatta (art. 489 c.p.), deducendo: 1) violazione di legge e carenza della motivazione perché la Corte d'appello non avrebbe valutato le eccezioni sull'assenza di accertamento peritale e sul fatto che i rilievi dei carabinieri non avrebbero valore di verità scientifica; 2) sussistenza del reato impossibile perché, anche se la patente senegalese fosse autentica, essa non sarebbe idonea ad abilitare alla guida in Italia ai sensi dell'art. 135 c.d.s., per cui non sarebbe arrecata concreta offensività.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i profili: la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente che le anomalie erano evidenti e rilevabili dagli operanti, il teste (maresciallo) ha affermato con certezza la falsità; inoltre la falsificazione di una patente estera è sanzionabile anche indipendentemente dalla sua idoneità a produrre effetti per la guida in Italia (artt. 477 e 482 c.p.), e l'uso/esibizione del documento falso integra il reato di cui all'art. 489 c.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 489 c.p.

    L'uso o l'esibizione di un atto falso integra il reato anche quando l'atto è un documento estero apparentemente idoneo ad ingannare la fede pubblica; è sufficiente l'esibizione per uno scopo conforme alla natura dell'atto

  • art. 477 c.p.

    Norma sulla falsificazione di documenti pubblici o attestazioni, applicabile anche alla falsificazione di documenti esteri quando ne risulti la materialità del falso

  • art. 482 c.p.

    Riguarda il falso materiale in atti, confermando che la contraffazione di una patente estera può costituire reato indipendentemente dalla sua efficacia in Italia

  • art. 135 Codice della Strada

    Disciplina la validità delle patenti straniere in Italia; la Corte ha ritenuto che l'eventuale incapacità della patente estera di abilitare alla guida in Italia non esclude il reato di falsità e il successivo uso

  • art. 136 Codice della Strada

    Collegata alla disciplina delle patenti straniere; richiamata per chiarire che la questione della validità ai fini della guida nazionale è distinta dalla valutazione della falsità

  • art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Limita l'ambito dei motivi di ricorso per cassazione (il ricorso è stato enunciato nei limiti di tale norma)

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento e, in caso di inammissibilità per colpa, il versamento di una somma alla cassa delle ammende (applicata per l'ammenda di Euro 3.000,00)

Massime di principio

  • L'esibizione di un documento anomalo o contraffatto, anche se estero e indipendentemente dalla sua efficacia giuridica nel paese ospitante, può integrare il reato di uso di atto falso quando il documento sia idoneo ad ingannare la fede pubblica.
  • Non sempre è necessario un accertamento peritale: se gli operatori verbalizzanti possiedono competenze tecniche e le anomalie sono evidenti, le loro valutazioni possono bastare a fondare la convincente dimostrazione della falsità.
  • La difesa basata sul cosiddetto 'reato impossibile' (assenza di offensività perché il documento, anche se autentico, non abiliterebbe alla condotta in Italia) non prevale quando la fattispecie riguarda la falsità e l'idoneità del documento ad ingannare; l'analisi della validità ai fini del Codice della Strada è distinta dalla configurazione del reato di falso.
  • Il concetto di 'falso innocuo' richiede una valutazione sull'idoneità del falso a recare efficacia ingannatoria: se la falsificazione incide sulla funzione documentale e può ingannare, non si è in presenza di falso innocuo.
  • Un ricorso per cassazione manifestamente infondato può essere dichiarato inammissibile e comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione alla cassa delle ammende.

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