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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12804/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., contestando l'attualità delle esigenze cautelari: il GIP le aveva ritenute non sussistenti, mentre il Tribunale del Riesame le aveva valutate presenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto legittima e coerente la motivazione del Tribunale del Riesame, che ha fatto leva sulla "doppia presunzione" prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (applicabile al delitto contestato) e ha rilevato elementi che rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari: ruolo di capo e ideatore delle operazioni delittuose, organizzazione e gestione delle forniture, incarichi ai correi per trasporto, distribuzione e riscossione, pluralità e gravità delle condotte, rischio concreto di recidiva specifica e di fuga. La Corte ha ricordato che in sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione dei fatti ma solo il controllo della logicità e congruità della motivazione; ha quindi ritenuto che le argomentazioni del Tribunale siano esaurienti e prive di vizi logici. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati; la presunzione, specie nei casi di delitti aggravati dalla normativa speciale richiamata, può essere superata solo con prove idonee a dimostrare la rescissione dei legami con l'organizzazione o elementi che escludano, senza ragionevoli dubbi, le esigenze cautelari.

  • art. 274, cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari personali; la Corte ha ricordato che la disposizione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale quando applicabile.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Elenca i motivi di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari; la Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione è ammissibile per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazioni dei fatti; le censure presentate sono state ritenute generiche e inammissibili come tentativo di rinnovata valutazione probatoria.

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con mod. dalla L. n. 203 del 1991

    Normativa richiamata come causa di aggravamento che attiva la presunzione di cui all'art. 275, comma 3; la Corte osserva che, per i delitti aggravati da questa norma, la presunzione è applicabile e rilevante ai fini cautelari.

  • art. 28 Reg., Esec. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione della Corte.

Massime di principio

  • In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti o degli indizi: il sindacato è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della logicità della motivazione.
  • Quando il fatto contestato rientra nelle ipotesi previste dall'art. 275, comma 3, c.p.p., opera una presunzione relativa dell'attualità delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata solo con prove robuste che escludano i vincoli con l'organizzazione o che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari in modo convincente.
  • Le qualità personali e il ruolo nell'organizzazione (posizione di capo/ideatore, gestione operativa delle forniture, incarichi ai correi) sono elementi che rafforzano il rischio di recidiva specifica e di fuga e giustificano l'applicazione della misura carceraria.
  • Censure generiche che non confutano puntualmente le argomentazioni del giudice di merito circa l'esistenza delle esigenze cautelari sono destinate a fallire; il ricorrente deve indicare precise violazioni di diritto o illogicità manifeste nella motivazione per ottenere accoglimento.
  • La norma speciale (art. 275, comma 3) è prevalente rispetto alla disciplina generale sulle misure cautelari (art. 274), pertanto, quando applicabile, la valutazione delle esigenze cautelari deve tenerne conto prioritariamente.

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