Cassazione Penale, Sentenza n. 12803/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, aveva applicato al ricorrente la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorso in Cassazione deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., censurando la valutazione circa l'attualità delle esigenze cautelari: il ricorrente sosteneva che il GIP aveva escluso tali esigenze mentre il Tribunale del Riesame le aveva ritenute sussistenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la impugnazione in Cassazione delle misure cautelari è ammessa solo per violazione di norme di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per riequilibrio o nuova valutazione dei fatti. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame esauriente e logica: ha applicato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i reati aggravati), non superata dal ricorrente; il Tribunale aveva evidenziato rapporti stretti con il capo, ruolo di fiducia, elevata propensione criminale e assenza di condotte di distacco dall'associazione, elementi che giustificano il rischio concreto di recidiva specifica. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Norma sull'oggetto del ricorso per cassazione; il ricorso deve denunciare specifiche violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto le censure del ricorrente inammissibili perché si sostanziavano in una diversa valutazione dei fatti.
Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati aggravati; tale presunzione può essere superata solo con elementi che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione o, più in generale, con prove idonee a escludere ragionevoli dubbi.
Regola generale sulle misure cautelari; la Corte ha ricordato che la presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla norma generale dell'art. 274 quando applicabile.
art. 7 d.l. n. 152 del 1991 conv. con L. n. 203 del 1991
Riferimento alla disposizione che aggravava il relativo delitto e che rende operativa la presunzione speciale dell'art. 275, comma 3, c.p.p.; la presenza di tale aggravante giustifica l'applicazione della presunzione.
Norma che consente alla difesa di depositare memorie successive; nel procedimento la difesa ha prodotto memoria ex art. 611 per ribadire le censure.
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Norma regolamentare per gli adempimenti di cancelleria relativi all'esecuzione delle decisioni; la Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari la critica deve mirare a errori di diritto o a manifesta illogicità della motivazione; non è permessa una nuova valutazione dei fatti o degli indizi.
- Quando opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (reati con aggravante speciale), spetta al difensore fornire prove robuste e specifiche per dimostrarne la rescissione: mere contestazioni generiche non sono idonee.
- Per superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è necessario produrre elementi che tolgano i ragionevoli dubbi circa il perdurare dei legami e del pericolo (es. prova di reale distacco dall'organizzazione, cambiamento di ruolo/contesto, circostanze concrete che rendano inefficace il pericolo di recidiva).
- Nelle valutazioni del giudice del merito, fattori come ruolo di fiducia nell'associazione, rapporti stretti con il 'capo', propensione e capacità criminale e assenza di comportamenti di distacco rafforzano la sussistenza delle esigenze cautelari e giustificano la custodia in carcere.
- Chi impugna un provvedimento cautelare deve concentrare le censure su incongruenze logiche o su violazioni normative nella motivazione; l'alternativa è l'insuccesso e la condanna alle spese.
- È importante documentare con elementi concreti e circostanziati eventuali misure alternative praticabili per soddisfare eventuali esigenze cautelari, al fine di contrastare la presunzione della custodia in carcere.
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