Cassazione Penale, Sentenza n. 12800/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che confermava la condanna per il reato commesso il 23/06/2021 a Roma per violazione degli articoli 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, DPR 309/1990. Il motivo principale, comune ad entrambi, è il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità ex comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990. Birò ha inoltre dedotto violazione dell'art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p., lamentando errata applicazione degli artt. 163 co.3 e 164 c.p. e contraddittorietà della motivazione circa la negata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha confermato la motivazione della Corte territoriale che aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità, ritenendo che l'attività dei ricorrenti fosse inserita in un contesto più ampio di spaccio caratterizzato da ampiezza e diuturnità, nonché dai quantitativi, grado di purezza e confezionamento delle sostanze. Ha altresì ritenuto legittima la negazione della sospensione condizionale della pena sulla base dei procedimenti pendenti a carico del ricorrente, come elementi idonei a fondare un giudizio prognostico negativo circa la futura astensione dal reato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, non essendovi stato dolo nella proposizione del ricorso, ciascuno è stato condannato al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola la responsabilità per concorso di persone nel reato; usata per inquadrare la partecipazione degli imputati nell'illecito.
art. 73 DPR 309/1990, commi 1 e 4
Norme che sanzionano i reati relativi a sostanze stupefacenti; oggetto dell'accusa principale nei confronti degli imputati.
art. 73 DPR 309/1990, comma 5 (ipotesi di lieve entità)
Prevede la fattispecie attenuata (piccolo spaccio) quando l'attività ha minore portata; la Corte ha ritenuto che i fatti non rientrassero in tale ipotesi per la diuturnità, ampiezza, quantitativi, purezza e modalità di confezionamento.
art. 606 co.1 lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di impugnazione in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme); evocati dal ricorrente Birò per lamentare errori di applicazione e contraddittorietà della motivazione, ma ritenuti infondati.
art. 163 c.p.
Norma sul fine pena non sospeso o sospensione condizionale (rilevanza della prognosi); richiamata nella questione sulla sospensione condizionale.
art. 164 c.p.
Disciplina la sospensione condizionale della pena e i presupposti prognostici per concederla; la Corte ha ritenuto legittima la negativa valutazione prognostica basata su procedimenti pendenti.
art. 133 cod. pen.
Elenca i criteri per la determinazione della pena e i fatti previsti come precedenti giudiziari rilevanti; la Corte ha ritenuto che procedimenti pendenti possano influire negativamente sul giudizio prognostico ai fini della sospensione condizionale.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Richiamata per la disciplina sulla condanna al versamento alla Cassa delle ammende anche in caso di inammissibilità del ricorso, salvo colpa nella proposizione del ricorso; qui la Corte ha escluso colpa e ha comunque disposto il pagamento di una somma equa.
Massime di principio
- La causa speciale di lieve entità ex art. 73 comma 5 DPR 309/1990 si applica solo a qualitativamente e quantitativamente ridotte attività di spaccio: rilevano la durata, l'ampiezza dell'attività, i quantitativi, il grado di purezza e le modalità di confezionamento; la sola detenzione per vendita non è automaticamente sufficiente.
- Il giudice può negare la sospensione condizionale della pena anche sulla base di procedimenti penali pendenti a carico dell'imputato: tali precedenti giudiziari, pur non definitivi, possono integrare elementi per un giudizio prognostico negativo sulla recidiva.
- Nella valutazione della sospensione condizionale non si viola la presunzione di innocenza se il giudice usa lo stato di indiziato in altri procedimenti come elemento per valutare la capacità a delinquere, poiché quel fatto è considerato un precedente giudiziario ai fini dell'art. 133 c.p.
- In Cassazione i motivi che si limitano a riesaminare elementi di fatto e la congruità della motivazione motivazionale della Corte territoriale sono difficili da accogliere se la motivazione è logicamente coerente e fondata su valutazioni di merito circostanziate.
- In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare alle spese processuali e disporre somme in favore della Cassa delle ammende; l'esistenza di buona fede o assenza di colpa nella proposizione del ricorso può influire sulla misura o sussistenza di sanzioni accessorie.
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