Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12801/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Bergamo per i reati configurati agli artt. 110 c.p. e 73, comma 1, DPR n. 309/1990 (acquisto, detenzione a fini di spaccio e cessione di cocaina e hashish). Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto: (1) violazione art. 606 c.p.p., lett. c) per errata applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. in relazione all'attualità delle esigenze cautelari; (2) mancata motivazione e violazione dell'art. 275-bis, comma 1 c.p.p.; (3) violazione art. 606 c.p.p., lett. e) per apparente/erronea motivazione in relazione agli artt. 268, comma 3 e 271, comma 1 c.p.p.; (4) vizio di motivazione e travisamento degli atti relativamente alla gravita indiziaria, sostenendo tra l'altro che alcuni capi (1,2,3) riguarderebbero la stessa partita di droga.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha affermato che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari controlla la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non la riconsiderazione dei fatti. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato: il Tribunale aveva richiamato attività investigative (o.c.p.), intercettazioni ambientali e la concreta partecipazione del Veseli nella detenzione e nella cessione della droga; la differenza temporale e il diverso involucro hanno reso non illogica la conclusione sulla non coincidenza delle partite. Sulla necessità della custodia cautelare il Tribunale ha escluso il pericolo di fuga ma rilevato il pericolo di recidiva in considerazione del numero di cessioni, dei quantitativi e dell'organizzazione del traffico: elementi tali da ritenere inadeguati misure più lievi (compreso il controllo elettronico). Per questi motivi la Corte ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimettendo gli atti alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la decisione prende atto che al ricorrente sono contestate condotte con ruoli diversi (intermediario, acquirente/cedente, mandante), quindi applicabile il concorso di persone.

  • art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990

    Norma che sanziona l'attività di traffico di stupefacenti: è il capo di imputazione principale su cui si fonda la gravita indiziaria e la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede la possibilità di misure cautelari quando sussiste il pericolo di recidiva ovvero reiterazione del reato. La Corte ricorda che l'"attualità" del pericolo va valutata prognosticamente e non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di reiterazione.

  • art. 275-bis, comma 1 c.p.p.

    Disciplina l'obbligo di motivazione dei provvedimenti cautelari in caso di emissione della misura: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse sufficiente e non affetta da omissioni rilevanti.

  • art. 268, comma 3 c.p.p.

    Norma sul contenuto della richiesta di misura cautelare: la censura del ricorrente su presunte carenze è stata ritenuta una rinnovata valutazione dei fatti non ammissibile in Cassazione.

  • art. 271, comma 1 c.p.p.

    Riguarda la motivazione del giudice delle misure; la Corte ha verificato la coerenza logica e legale della motivazione del Tribunale e l'ha ritenuta adeguata.

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.

    Stabiliscono i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione illogica/contraddittoria). La Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate: non è ammessa riconsiderazione probatoria; la motivazione impugnata supera il vaglio di logicità e conformità alle regole legali.

Massime di principio

  • In cassazione contro misure cautelari la sindacabilità è limitata a questioni di diritto e a vizi evidenti di illogicità della motivazione: non è possibile chiedere una nuova valutazione dei fatti o degli elementi di prova.
  • La sussistenza della "gravita indiziaria" può essere adeguatamente dimostrata da attività investigative, intercettazioni e riscontri (p.es. operazioni sotto copertura) senza che sia necessario disporre di prova piena; il giudice deve spiegare come tali elementi concorrano a suffragare i sospetti.
  • L'attualità del pericolo ai fini dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p. va valutata in termini prognostici: non serve provare una specifica occasione di reiterazione, ma valutare la probabilità di recidiva tenendo conto di modalità del reato, quantitativi, organizzazione e profilo personale.
  • Il mero decorso del tempo fra i fatti e l'emissione/esecuzione della misura non annulla automaticamente le esigenze cautelari: ciò va valutato nel contesto della gravita delle condotte e della personalità dell'indagato.
  • La proposta generica di inefficacia della motivazione o di travisamento degli atti è insufficiente: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni esposte dal giudice di merito per far emergere un vizio rilevante.
  • La possibile applicazione di misure alternative (arresti domiciliari, controllo elettronico) richiede una motivazione specifica da parte del giudice per spiegare perché risultino inadeguate; in assenza di tale motivazione, la decisione può comunque ritenere implicitamente insussistente la loro efficacia quando gli elementi indicano elevata pericolosità e capacità criminosa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.