Cassazione Penale, Sentenza n. 12805/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Lecce (18/02/2022) che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente contestava la violazione di legge e il difetto di motivazione (anche con riferimento agli artt. 275 e 275-bis c.p.p.) e produceva nuove argomentazioni, tra cui la disponibilità del parroco della chiesa di Santa Maria della Misericordia a Bologna ad ospitarlo, sostenendo l'insussistenza delle esigenze cautelari o la loro contemperabilità con misure meno afflittive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha ribadito il limite del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari (possibile solo per vizio di diritto o motivazione manifesta) e ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero generiche e non confutassero le argomentazioni puntuali del giudice di merito. Il Tribunale del Riesame aveva motivato adeguatamente la permanenza della custodia in carcere richiamando la condanna in secondo grado alla pena di 11 anni e 4 mesi, le pregresse condanne per reati associativi e la spiccata propensione a commettere reati di mafia, armi e stupefacenti; la distanza del domicilio indicato (Bologna) non è stata ritenuta idonea a interrompere i rapporti dell'imputato con l'associazione criminale e neppure il braccialetto elettronico appariva idoneo a superare il giudizio prognostico negativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990, art. 74
citato nel provvedimento (delitto contestato, capo 8)
Individuazione del reato di traffico di sostanze stupefacenti come fatto contestato all'imputato; la gravità del reato contribuisce a giustificare esigenze cautelari rilevanti
DPR 309/1990, art. 73, comma 1
citato nel provvedimento (delitto contestato, capo 13)
Ulteriore riferimento normativo ai reati connessi alla detenzione/traffico di stupefacenti rilevanti ai fini della valutazione delle esigenze cautelari
Codice di procedura penale, art. 310
citato nel provvedimento (ricorso avverso ordinanza)
Norma che disciplina l'impugnazione delle ordinanze cautelari; il ricorso discutibile ai sensi di tale articolo è stato oggetto dell'impugnazione in esame
Codice di procedura penale, artt. 275 e 275‑bis
citati nel provvedimento (contestazione di violazione e difetto di motivazione)
Richiamati dal ricorrente per censurare la motivazione del provvedimento di merito; la Corte ha ritenuto che non ricorressero vizi di motivazione evidenti ai sensi di tali norme
Disposizioni attuative c.p.p., art. 94, comma 1‑ter
citato nel provvedimento (adempimenti di cancelleria)
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti successivi alla pronuncia di rigetto e alla condanna alle spese
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 11194/2012; Sez. 4, n. 26992/2013)
citata nella motivazione della sentenza di legittimità
Precisa i limiti del sindacato in sede di legittimità sulle misure cautelari: è ammissibile solo per vizio di diritto o per manifesta illogicità della motivazione, non per rivalutazione dei fatti
Massime di principio
- In Cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato: si può censurare la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione dei fatti.
- Motivazioni generiche o non specificamente confrontate con le argomentazioni del giudice di merito sono destinate a essere respinte.
- Pregresse condanne, gravità del reato e condanna in secondo grado che consolida il quadro probatorio costituiscono elementi forti a favore del mantenimento della custodia in carcere.
- Il semplice trasferimento del domicilio in altra città (es. disponibilità di ospitalità da parte di terzi) non è di per sé sufficiente a interrompere i rischi di reiterazione del reato o i collegamenti associativi.
- Gli strumenti tecnologici meno afflittivi (p.es. braccialetto elettronico) possono risultare inadeguati se sussiste una forte prognosi di pericolosità e una propensione a delinquere specifica.
- Chi impugna deve proporre censure concrete e puntuali sulla motivazione del provvedimento di merito; la mera invocazione di cambiamento di circostanze senza prova non basta.
- La condanna alle spese processuali è la conseguenza frequente del rigetto del ricorso alla Cassazione in materia cautelare.
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