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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12802/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell’ordinanza che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata prova di una pericolosità concreta ed attuale tale da giustificare la misura carceraria, contestando l’adeguatezza e la necessità del regime detentivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato il limite del sindacato di legittimità sulle misure cautelari (ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione) e ha ritenuto congrua e logica la motivazione del Tribunale del Riesame. In particolare la Corte ha confermato l'applicazione della "doppia presunzione" prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati aggravati, osservando che tale presunzione può essere superata solo con prove idonee a dimostrare la rescissione dei legami con l'organizzazione. Nel caso concreto il Tribunale aveva rilevato elementi rafforzativi della presunzione: ruolo gestionale del ricorrente nella filiera del traffico, tenuta di una contabilità delle operazioni, pieno inserimento nell'ambiente criminoso, spiccata capacità delinquenziale e la mancata collaborazione nei procedimenti precedenti (condanne in primo grado senza ammissioni o collaborazioni). Per questi motivi la misura cautelare è stata ritenuta adeguata e indispensabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    doppia presunzione, sia pure relativa, prevista dall'art. 275, comma 3 ultimo periodo c.p.p.: in presenza di gravi indizi di colpevolezza è applicata la custodia in carcere salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che possano essere soddisfatte con altre misure

    La norma stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati aggravati; può essere superata solamente mediante elementi probatori che dimostrino la rescissione dei legami con l'organizzazione o che eliminino ragionevoli dubbi circa le esigenze cautelari

  • art. 274 c.p.p.

    Norma generale sulle misure cautelari: l'art. 275, comma 3, essendo speciale, prevale sulla disciplina generale quando applicabile

  • art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. con mod. dalla l. n. 203 del 1991

    Riferimento alla fattispecie aggravata la cui esistenza attiva la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.

  • art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.

    Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

  • Cass., Sez. 6, n. 11194, 8/03/2012 (Lupo) e Cass., Sez. 4, n. 26992, 29/05/2013 (Tiana)

    Principio che in sede di legittimità il sindacato sulle misure cautelari è limitato alla verifica di violazioni di norme o di manifesta illogicità; non è consentito riesaminare i fatti o rivalutare le circostanze come fatto dal giudice di merito

  • Cass., Sez. 5, n. 35848, 11/06/2018 (Trifirò) e Cass., Sez. 2, n. 19341, 21/12/2017 (Musumeci) e Cass., Sez. 3, n. 33051, 08/03/2016 (Barra)

    Giurisprudenza che chiarisce i criteri probatori per superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3: occorrono elementi idonei ad eliminare ragionevoli dubbi e, in particolare, la prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminale

Massime di principio

  • In Cassazione contro misure cautelari personali il sindacato è limitato: si verifica solo la conformità alle norme e l'eventuale manifesta illogicità della motivazione; non è ammessa una nuova valutazione dei fatti.
  • Per i reati per i quali opera l'art. 275, comma 3 c.p.p. sussiste una presunzione relativa di attualità e concretezza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere; il difensore deve fornire elementi probatori efficaci per superarla (ad es. prova di rescissione dei legami con l'organizzazione).
  • Elementi fattuali come ruolo gestionale nell'organizzazione, tenuta di contabilità delle operazioni, consolidato inserimento nell'ambiente criminoso, reiterazione dell'attività delittuosa e mancata collaborazione processuale rafforzano la giustificazione della custodia in carcere.
  • Le censure generiche sul profilo motivazionale non sono sufficienti: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni del giudice di merito e dimostrare specifici vizi logici o violazioni di legge.
  • Quando opera la presunzione speciale, l'onere della prova contraria è del ricorrente e richiede elementi che eliminino, oltre ogni ragionevole dubbio, la necessità della misura carceraria o ne rendano possibile la sostituzione con misure meno afflittive.

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