Sentenza del 22/04/2022 n. 12886 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso in revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 9436/2020 (depositata 22/05/2020) che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti contro avvisi di accertamento Irap, Iva e Irpef per l'anno 2005. I ricorrenti contestavano: a) mancata considerazione dei finanziamenti dei soci (sostengono che i versamenti dei soci giustificavano le discrepanze contabili e avrebbero escluso l'accertamento induttivo); b) omessa valutazione di documenti prodotti che proverebbero maggiori smobilizzi e disponibilità finanziarie dei soci; c) motivazione insufficiente degli avvisi notificati ai soci per relationem; d) errata data di notifica dell'avviso (contestando la decorrenza dei termini). Si deduceva errore di fatto della Cassazione nella non considerazione dei finanziamenti e nella valutazione dell'ammontare degli smobilizzi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in revocazione inammissibile. Ha ritenuto che le questioni dedotte (sussistenza dei finanziamenti soci, valutazione degli smobilizzi, legittimità dell'accertamento induttivo e correttezza della rideterminazione dell'imponibile) erano punti controversi già oggetto di valutazione dai giudici di merito e dalla Cassazione: quindi non integrano l'errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4. La Corte ha ribadito il principio secondo cui non sono ammissibili in revocazione errori di giudizio o di valutazione e ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di giudizio liquidate in Euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito; la Corte ha altresì dato atto degli ulteriori obblighi di contributo unificato se dovuti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2
La norma disciplina i presupposti per l'accertamento induttivo; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, i giudici di merito avevano correttamente valutato la discrasia fra contabilità e criteri di ragionevolezza/economicità, giustificando l'accertamento induttivo nonostante i versamenti per cassa dei soci.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Relativamente all'obbligo di motivazione degli atti tributari, la Corte ha confermato che l'avviso di accertamento rivolto al socio soddisfa il requisito motivazionale se rinvia per relationem all'avviso rivolto alla società, posto che il socio può consultare la documentazione sociale (richiamo all'art. 2261 c.c.).
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43
La questione sulla data di notifica è stata ritenuta controversa e valutata in merito; una doglianza su quando il rappresentante ebbe piena conoscenza dell'atto non integra l'errore revocatorio se è stato già oggetto di decisione.
La Corte ha confermato che il principio di motivazione degli atti tributari previsto dalla legge è rispettato anche tramite rinvio per relationem all'avviso indirizzato alla società, quando il socio abbia la possibilità di consultare gli atti.
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
Richiamata in connessione con i principi di trasparenza/motivazione amministrativa; applicata in combinato con la disciplina tributaria sulla motivazione degli atti impositivi.
Codice di procedura civile, art. 391-bis e art. 395 c.p.c., n. 4
La revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa solo per specifici vizi di fatto riconducibili all'art. 395 c.p.c., n. 4: errore di percezione o mera svista materiale che riguardi un fatto decisivo e che risulti in modo incontestabile dagli atti, purché il fatto non sia stato punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato. Errori di diritto o valutazioni di merito non sono rimediabili con la revocazione.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Cassazione è ammessa in via eccezionale e solo per errori di fatto incontrovertibili e non per questioni di diritto o perrieri di valutazione: se la questione era contesa e valutata, la revocazione è generalmente inammissibile.
- Nelle controversie tributarie, per contrastare un accertamento induttivo basato su discrepanze contabili, è necessario fornire documentazione chiara, completa e quantificata che dimostri l'effettivo ingresso di risorse (es. movimentazioni bancarie riconducibili agli apporti, rendicontazione degli smobilizzi) e spiegare il rilevo di ciascun documento nel calcolo complessivo; mere affermazioni o documenti non interpretati dal ricorrente sono deboli.
- La motivazione degli atti tributari può essere soddisfatta tramite rinvio per relationem all'accertamento della società quando il socio abbia la possibilità di consultare la documentazione sociale; pertanto l'impugnazione del socio deve dimostrare l'irrilevanza o l'inefficacia di tale rinvio solo se prova l'impossibilità di accesso o l'assenza di documentazione.
- Le contestazioni sulla data di notifica e sulla decorrenza dei termini richiedono prova documentale precisa sulla effettiva conoscenza dell'atto; anche qui, se la questione è stata già valutata nei gradi precedenti, difficilmente potrà costituire causa di revocazione.
- Per prevenire l'inammissibilità, il ricorrente che lamenta documenti 'trascurati' deve indicare esattamente quali documenti furono prodotti, dove si trovano negli atti, e quale incidenza numerica e giuridica avrebbero avuto sulla decisione, dimostrando che modificano in modo decisivo il risultato.
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