Sentenza del 22/04/2022 n. 104 - Corte Costituzionale
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Denunciata irragionevolezza - Non fondatezza della questione. Previdenza e assistenza - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Effetto retroattivo dell'obbligo, stabilito con norma di interpretazione autentica, in difformità all'orientamento giurisprudenziale nel frattempo affermatosi - Esonero dal pagamento delle sanzioni civili per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma interpretativa - Omessa previsione - Violazione del legittimo affidamento - Illegittimità costituzionale in parte qua. - Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 18, comma 12. - Costituzione, art. 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per avvocati iscritti all'albo ma non iscritti alla Cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie reddituali/di fatturato; denunciavano inoltre l'illegittima retroattività della norma interpretativa (art. 18, comma 12, DL 98/2011) che aveva esteso l'obbligo, chiedendo in subordine che tale obbligo decorresse solo dalla data di entrata in vigore della norma interpretativa e lamentavano la violazione del legittimo affidamento e dell'art. 3 Cost. (irragionevolezza) e, in relazione, dell'art. 6 CEDU (art. 117 Cost.).
La decisione
La Corte ha dichiarato non fondata la questione principale: l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata a carico degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa forense è legittimo (ossia l'interpretazione estensiva che include soggetti che versano solo il contributo integrativo è conforme ai principi costituzionali e alla funzione di 'chiusura' del sistema previdenziale). Tuttavia la Corte ha accolto in parte la questione subordinata: ha dichiarato incostituzionale l'art. 18, comma 12, del DL 98/2011 nella parte in cui non prevede l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione in favore degli avvocati non iscritti alla Cassa forense per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa. In pratica i professionisti sono tenuti oggi all'iscrizione e ai contributi presso la Gestione separata (nei casi ricadenti nei presupposti), ma per il periodo precedente l'entrata in vigore della norma interpretativa non possono essere onerati delle sanzioni civili dovute per l'omessa iscrizione.
Norme richiamate
legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
Istituisce la Gestione separata INPS come forma residuale di assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi; per la Corte, l'obbligo di iscrizione può ricomprendere anche professionisti iscritti ad albi ma non titolari di contribuzione soggettiva presso casse professionali (cioè privi di posizione previdenziale)
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ... sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11
Norma di interpretazione autentica che la Corte ritiene genuinamente estrarre un significato già plausibile dall'art.2, comma 26; essa conferma l'ambito applicativo esteso della Gestione separata e costituisce norma interpretativa, salvo la parte dichiarata incostituzionale relativa alla mancata esenzione dalle sanzioni retroattive
legge 20 settembre 1980, n. 576, art. 22
soglie di reddito o di volume di affari per l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense
Disciplina previgente della Cassa forense: l'iscrizione alla Cassa e il versamento del contributo soggettivo scattano solo al superamento di determinate soglie; la mancata iscrizione per mancato raggiungimento delle soglie era il nucleo della categoria di avvocati 'sottosoglia' oggetto della controversia
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 2
i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale ... sono iscritti alla Gestione separata solo qualora il reddito annuo derivi superiore ad euro 5.000,00
Stabilisce la soglia di 5.000 euro per l'obbligo di iscrizione dei lavoratori autonomi occasionali e è stata applicata anche dalla giurisprudenza per valutare l'obbligo di iscrizione degli avvocati 'occasionali'
Costituzione, art. 3
Parametro invocato per la censura di irragionevolezza/sperequazione; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione dell'art.3 in relazione all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata (la disciplina è ragionevole e coerente con il principio di universalizzazione della tutela)
Costituzione, artt. 35 e 38
Fondamento costituzionale del principio di universalizzazione della copertura previdenziale: la finalità della Gestione separata è in linea con l'obbligo costituzionale di assicurare tutela ai lavoratori
Massime di principio
- Se un professionista è iscritto all'albo ma non alla cassa professionale perché non raggiunge le soglie per la contribuzione soggettiva (versando solo il contributo integrativo), la Gestione separata INPS può obbligarlo all'iscrizione e ai relativi contributi: il versamento del solo contributo integrativo non esclude automaticamente l'obbligo INPS.
- Il criterio rilevante per escludere l'iscrizione alla Gestione separata è l'esistenza di una contribuzione 'soggettiva' che costituisca una posizione previdenziale presso la cassa di categoria; la mera contribuzione integrativa a fini mutualistici non è sufficiente.
- Una disposizione parlamentare di interpretazione autentica può legittimamente chiarire (anche in senso estensivo) il campo di applicazione di una norma anteriore, purché il significato rivendicato sia plausibilmente ricavabile dal testo originario; la Corte verifica però tutela dell'affidamento pregresso.
- Quando l'intervento interpretativo ha effetti retroattivi e si radica su un indirizzo giurisprudenziale precedente che aveva fatto ritenere non obbligata una categoria, la tutela dell'affidamento può giustificare l'esonero dalle sanzioni civili per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma interpretativa (ma non l'esonero dai contributi dovuti qualora la norma sia ritenuta interpretativa).
- In caso di incertezza/contrastanti orientamenti giurisprudenziali, i soggetti coinvolti dovrebbero valutare il rischio di contenzioso e, ove possibile, adeguarsi tempestivamente o chiedere chiarimenti amministrativi; in contenziosi già in corso il principio di legittimo affidamento può offrire parziale tutela (soprattutto rispetto alle sanzioni retroattive).
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