Sentenza del 22/04/2022 n. 1659 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di intimazione e di alcune cartelle esattoriali (tra cui la cartella n. --- per Irpef anno 2009) per nullità delle notifiche effettuate mediante affissione all'albo del Comune di S S G (date: 18.12.2013, 14.4.2014, 13.2.2015). Il ricorrente sostiene di essere trasferito in Moldova e di essersi iscritto all'AIRE in data 4.9.2012, con conseguente cancellazione dall'anagrafe comunale; l'Agenzia sostiene invece che la variazione sarebbe stata comunicata al fisco solo il 12.2.2014 e che quindi l'affissione al Comune sarebbe regolare.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva accolto il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sezione 19°, ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate Riscossione relativo alla cartella Irpef 2009 e ha confermato l'impugnata sentenza di primo grado. Motivazione: la documentazione (certificato dell'Ambasciata italiana in Moldova attestante l'iscrizione AIRE il 4.9.2012 e certificato storico di residenza con cancellazione dall'A.P.R. il 4.9.2012 e conclusione pratica il 16.11.2012) prova che il contribuente era non residente prima della notifica; la scheda interna "informazioni AIRE" prodotta dall'Ufficio non ha valore probatorio e non dimostra che la variazione sia stata comunicata al fisco anteriormente alla notifica. In base all'art. 60 DPR 600/1973 e alla giurisprudenza della Cassazione, in caso di iscrizione AIRE la notifica deve essere effettuata all'indirizzo estero risultante dall'AIRE e l'affissione all'albo è ammessa solo dopo esito negativo della spedizione all'estero. Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado: Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Legge n. 470/1988
Stabilisce l'obbligo, per chi si trasferisce all'estero, di iscriversi all'AIRE mediante dichiarazione all'Ufficio consolare entro 90 giorni; l'iscrizione comporta la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente del comune di ultima residenza in Italia.
D.L. n. 112/2008, art. 83 comma 17
Attribuisce al Comune l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate competente l'avvenuto trasferimento di residenza all'estero; non grava sul contribuente l'obbligo di comunicare tale trasferimento all'Agenzia.
D.P.R. n. 600/1973, art. 58
Disciplina il domicilio fiscale del contribuente ma non impone un obbligo di comunicazione all'Ufficio della variazione di domicilio fiscale; quindi l'art. 58 non giustifica automaticamente la notifica in Italia quando il contribuente risulta AIRE.
D.P.R. n. 600/1973, art. 60
"è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano"; "la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero".
L'art. 60 autorizza la notifica ai non residenti tramite raccomandata A/R all'indirizzo AIRE; la comunicazione del domicilio estero è facoltativa, ma se il soggetto è iscritto AIRE le registrazioni anagrafiche prevalgono ed impongono la spedizione all'indirizzo estero; la notifica tramite affissione in Italia è utilizzabile solo in presenza di accertata inefficacia della spedizione all'estero.
Corte di Cassazione, sentenza n. 23378/2021
"in alternativa alla procedura di cui all'art. 142 c.p.c., la notificazione ai contribuenti non residenti possa essere effettuata tramite spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'A.I.R.E., salva la facoltà di procedere con la notifica mediante affissione presso l'albo pretorio, ciononostante applicabile solo in caso di esito negativo della spedizione effettuata all'estero".
Conferma che, quando il contribuente risulti iscritto all'AIRE, fanno prova le risultanze anagrafiche e la notifica deve essere diretta all'indirizzo estero; l'affissione all'albo comunale è ammissibile solo dopo comprovato tentativo e insuccesso della spedizione all'estero.
Massime di principio
- L'iscrizione all'AIRE e la cancellazione dall'Anagrafe comunale costituiscono prova prevalente dello status di non residente: in presenza di tali documenti la notifica deve avvenire all'indirizzo estero risultante dall'AIRE.
- La P.A. e l'ente di riscossione hanno l'onere di dimostrare di avere correttamente effettuato la notifica all'indirizzo estero e, se pretende di utilizzare l'affissione all'albo, devono provare il tentativo e l'esito negativo della spedizione all'estero.
- Documenti interni dell'Ufficio (schede 'informazioni AIRE', note interne) hanno scarso valore probatorio se non corredati da atti ufficiali o da prova dell'effettiva e tempestiva comunicazione; certificati consolari e documenti anagrafici ufficiali sono prova solida.
- L'onere di comunicazione del trasferimento all'Agenzia non grava primariamente sul contribuente quando questi si è regolarmente iscritto all'AIRE: il Comune deve comunicare la variazione all'Agenzia (art. 83 comma 17 D.L. 112/2008).
- In casi analoghi il contribuente dovrebbe produrre certificazione AIRE e certificato storico di residenza per impugnare le notifiche; l'amministrazione dovrà invece produrre prova del tentativo di notifica all'estero e/o della mancata conoscenza anagrafica valida.
- In sede di contenzioso le spese seguono la soccombenza: se il contribuente dimostra la non valida notifica, l'ente impositore può essere condannato alle spese.
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