Sentenza del 22/04/2022 n. 405 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Violazioni tributarie - sanzioni - art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/97 - applicazione -condizioni - professionista incaricato - condotta illecita - grave stato disalute - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, riformando parzialmente la sentenza di primo grado e confermando le sanzioni applicate con l'avviso di accertamento. Le spese di giudizio sono compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente non presentò la dichiarazione relativa al 2011; l'Ufficio, dai registri contabili forniti, ricostruì un reddito non dichiarato di €61.175 e applicò imposte e sanzioni. In primo grado la CTP annullò le sanzioni ritenendo applicabile l'esimente di cui all'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 in relazione alla grave malattia e al successivo decesso del commercialista incaricato. L'Agenzia impugnò sostenendo, tra l'altro, la tardività della nuova eccezione in primo grado e che l'art. 6 richiede una condotta illecita del professionista. La CTR ha ritenuto che l'esimente richiede un fatto addebitabile a terzi avente natura illecita e penalmente rilevante; le gravissime condizioni di salute e il decesso del professionista non costituiscono condotta illecita e quindi non danno diritto all'esenzione dalle sanzioni. Inoltre il contribuente non ha dimostrato di aver predisposto la provvista per il pagamento o di aver vigilato sull'adempimento del professionista.
Norme richiamate
art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
L'esimente si applica solo quando il mancato pagamento è dipeso da un fatto addebitabile esclusivamente a terzi e riconducibile a una condotta illecita, penalmente rilevante, del professionista incaricato; condizioni di salute non rientrano in tale presupposto.
art. 24, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
I nuovi motivi di impugnazione introdotti tardivamente con memoria possono essere preclusi se alterano la causa petendi; la CTR ha osservato che l'eccezione sull'applicabilità dell'art. 6 non era stata introdotta nel ricorso iniziale e quindi sarebbe stata soggetta a preclusione, anche se poi ha valutato comunque il merito e ne ha escluso l'applicabilità.
art. 2, comma 3, D.M. Economia e Finanze 23/12/2013, n. 163
L'uso delle modalità telematiche è disciplinato e non vincola le parti ad usare necessariamente la stessa modalità in tutti i gradi; la CTR ha ritenuto ammissibile la notifica via PEC anche se il primo grado era 'cartaceo'.
art. 16, comma 2, d.l. 23/10/2018, n. 119 (interpretazione autentica)
La norma di interpretazione autentica chiarisce che le parti possono utilizzare le modalità telematiche in ogni grado di giudizio indipendentemente dalla modalità usata dall'altra parte o dal primo grado; ha superato l'eccezione sull'inammissibilità dell'appello per notifica via PEC.
Massime di principio
- L'art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 tutela il contribuente solo se il mancato adempimento è imputabile esclusivamente a un comportamento illecito e penalmente rilevante di un terzo professionista: semplice negligenza o incapacità non bastano.
- La malattia grave o il decesso del professionista incaricato non costituiscono, di per sé, un fatto illecito idoneo ad escludere la punibilità delle violazioni tributarie ai sensi dell'art. 6, c.3; occorre una condotta dolosa o penalmente rilevante del terzo.
- Il contribuente che intende avvalersi dell'esimente deve provare non solo l'evento che ha impedito l'adempimento del professionista, ma anche di aver adempiuto ai propri doveri (aver fornito la provvista, aver vigilato sull'incarico o dimostrato l'assenza di poteri di controllo), altrimenti l'esimente potrebbe non trovare applicazione.
- Le eccezioni e i motivi difensivi rilevanti dovrebbero essere allegati tempestivamente nel ricorso introduttivo; l'introduzione tardiva con memoria può essere preclusa salvo casi di giustificata integrazione consentita dalla legge.
- La procedura telematica (PEC) per le notifiche è ammessa e non impedita dal fatto che il primo grado sia stato 'cartaceo', alla luce della normativa sul processo telematico e della norma interpretativa che permette l'uso delle stesse modalità in ogni grado.
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