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Sentenza

Sentenza del 22/04/2022 n. 3584 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

massima n. 56- TRIBUTI LOCALI - AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU - Edificio di nuova costruzione mancante di identificazione catastale - Determinazione della rendita attraverso il valore di costruzione - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Controversia sull'avviso di accertamento IMU per un fabbricato di nuova costruzione privo, al momento, di identificazione catastale. Il dubbio era se l'immobile fosse soggetto a imposta dal momento dell'ultimazione dei lavori anche se la rendita catastale gli fosse stata attribuita successivamente, e quale rendita dovesse essere usata per determinare la base imponibile: la rendita attribuita in corso d'anno o le rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, eventualmente desunte da fabbricati similari già iscritti in catasto.

La decisione

La Corte ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento. Ha stabilito che il fabbricato di nuova costruzione è soggetto a IMU dal momento dell'ultimazione dei lavori anche se la rendita catastale viene attribuita successivamente. Tuttavia, ai fini della determinazione della base imponibile, la rendita deve essere determinata facendo riferimento alle rendite di fabbricati similari già iscritti in catasto fino all'inizio dell'anno solare successivo a quello di attribuzione della rendita. È escluso il ricorso alla rendita attribuita in corso d'anno, in quanto la norma consente l'impiego delle sole rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Il ricorso del contribuente è quindi respinto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (art. 5, co. 4)

    art. 5, comma 4, d.lgs. 31/12/1992, n.504

    La norma è interpretata nel senso che, per fabbricati di nuova costruzione privi di rendita catastale al momento dell'ultimazione, la base imponibile deve essere determinata con riferimento alle rendite di fabbricati similari già iscritti in catasto e rilevate con riferimento alle rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione; non è possibile utilizzare una rendita attribuita nel corso dello stesso anno fiscale.

Massime di principio

  • Un fabbricato di nuova costruzione diventa soggetto a IMU dalla data di ultimazione dei lavori, indipendentemente dall'attribuzione immediata della rendita catastale.
  • Se al momento dell'ultimazione non esiste rendita catastale, per calcolare la base imponibile si devono prendere come riferimento le rendite di fabbricati similari già iscritti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
  • Non è possibile utilizzare una rendita catastale attribuita nel corso dell'anno per determinare la base imponibile di quell'anno se la rendita non risultava già in vigore al 1° gennaio.
  • Per il contribuente conviene attivare tempestivamente il procedimento di aggiornamento catastale e, se contestabile, dimostrare la non comparabilità dei fabbricati presi a riferimento dal Comune (diversa destinazione, dimensioni, finiture) per contrastare l'accertamento.
  • Per l'ente impositore è corretto utilizzare rendite comparabili iscritte in catasto al 1° gennaio per evitare l'uso di rendite attribuite successivamente e non operative al momento dell'inizio dell'anno di imposta.

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