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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17271/2025 del 26/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato dinanzi al giudice tributario sia un avviso di presa in carico sia l’avviso di accertamento presupposto, deducendo in particolare la mancata notificazione di quest’ultimo. Il ricorso era stato rigettato in primo grado perché la notifica dell’atto impositivo era stata ritenuta rituale ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973; la CTR aveva confermato. In cassazione la contribuente aveva proposto un unico motivo denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse fondato la decisione su una prova non acquisita al giudizio e su un documento non presente nel fascicolo, e che l’Agenzia non avesse depositato la comunicazione di avvenuto deposito a corredo del plico e delle cartoline. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso per adesione alla definizione agevolata cd. rottamazione quater ex l. n. 197/2022.

La decisione

La Corte ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dalla contribuente e, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, rilevando che una condanna della contribuente sarebbe incompatibile con la ratio della definizione agevolata. Ha infine escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura sanzionatoria non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato come norma processuale la cui violazione era denunciata dalla ricorrente, in relazione all’asserito utilizzo di prova/documento non acquisiti al fascicolo.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    È indicato come base normativa della notifica dell’avviso di accertamento ritenuta rituale dai giudici di merito.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio.

  • l. n. 197/2022, art. 1, commi 231-252

    La rinuncia è stata depositata per effetto dell’adesione alla definizione agevolata cd. rottamazione quater.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    L’ulteriore contributo unificato non è dovuto nei casi di estinzione; la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di definizione agevolata del debito tributario, la compensazione integrale delle spese può essere giustificata per evitare che sulla parte che aderisce alla misura premiale gravino oneri ulteriori incompatibili con la ratio dell’istituto.
  • L’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 ha carattere eccezionale e sanzionatorio e non può essere applicato in via estensiva a ipotesi diverse da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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