Cassazione Penale, Sentenza n. 6269/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Salerno, del decreto che aveva ravvisato la persistenza della pericolosità sociale e ordinato l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per due anni. Il ricorso, proposto dal difensore Avv. Giuseppe Della Monica, deduceva un unico motivo: violazione degli artt. 203 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione. Specificamente si eccepiva l'omessa o incompleta trascrizione di intercettazioni (frasi in cui De Risi avrebbe parlato di rifornimenti da "O' Capriell" e avrebbe chiesto a Francesco Guida di salutare il padre), sostenendo che il soprannome "O' Capriell" non identificava esclusivamente Salvatore Guida ma l'intera famiglia; si contestava altresì che la Corte d'appello avesse rinviato implicitamente lo scrutinio dell'attualità della pericolosità ad una eventuale decisione nel processo penale pendente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla motivazione siano, in gran parte, non sindacabili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. 159/2011, e comunque genericamente formulate senza un confronto puntuale con l'ampia motivazione della Corte di appello. Ha confermato che il lungo periodo di espiazione della pena non comporta automaticamente la cessazione della pericolosità sociale e che la Corte territoriale ha compiuto la valutazione concreta richiedibile. Ha inoltre rilevato che la mancata riproduzione di alcune frasi nelle trascrizioni non pregiudica la valutazione quando sussistono gravi indizi di reità (richiamando l'ordinanza di custodia del 2021 per reati in materia di stupefacenti) e altri riscontri, come la sospensione dell'affidamento in prova nel 2018 per guida in stato d'ebbrezza con fuga e la condanna conseguente. La Cassazione ha confermato la permanenza della pericolosità e l'esecuzione della misura, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme a favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma citata nella impugnazione come violata; dal testo non emerge una interpretazione giurisdizionale autonoma, essendo parte della contestazione difensiva circa la motivazione.
Richiamato tra le norme la cui violazione è dedotta dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto fondata la censura nei termini proposti, per carenza di specificità e per limiti di sindacato in Cassazione.
d.lgs. 6/9/2011, n. 159, art. 10, comma 3
Principio di non sindacabilità in sede di legittimità di taluni profili motivazionali nelle misure di prevenzione; la Suprema Corte ha affermato che il vizio di motivazione così dedotto non è conoscibile in Cassazione ai sensi di questa norma.
d.lgs. 6/9/2011, n. 159, art. 14, comma 2-ter
Dispositivo richiamato per la sospensione della misura in ragione dell'espiazione della pena; la Corte ha osservato che il decorso di lungo periodo e la detenzione possono presumere la diminuzione della pericolosità, ma non automaticamente, richiedendo valutazione concreta.
Richiesta di grave indizio di colpevolezza quale elemento idoneo a comprovare la persistenza dell'inclinazione a delinquere; la Corte territoriale ha ritenuto che sussistessero gravi indizi per i reati in materia di stupefacenti.
d.lgs. 30/04/1992, n. 285, artt. 186 comma 7 e 189 comma 6 e 7
artt. 186, comma 7; 189, comma 6 e 7
Norme del codice della strada riferite alla guida in stato d'ebbrezza e agli illeciti conseguenti; richiamate come fatto che ha determinato la sospensione dell'affidamento ed il ripristino della carcerazione, costituendo elemento valutato per la persistenza della pericolosità.
Norma che autorizza la condanna al versamento delle somme alla Cassa delle ammende; la Cassazione ha condannato il ricorrente a versare le somme indicate in favore della Cassa delle ammende in applicazione di questa disposizione.
Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246
Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246
Giurisprudenza di riferimento richiamata per affermare limiti di sindacabilità della motivazione delle misure di prevenzione in sede di legittimità; utilizzata a sostegno della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione i rilievi generici o di mero vizio di motivazione sulle misure di prevenzione sono spesso inammissibili: la normativa e la giurisprudenza limitano il sindacato sul merito motivazionale (v. art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011).
- La semplice esistenza di un lungo periodo di espiazione della pena non determina automaticamente la cessazione della pericolosità sociale; è necessaria una valutazione concreta e motivata del comportamento successivo del soggetto.
- Elementi recenti come ordinanze di custodia, gravi indizi per reati attuali o la revoca/sospensione di misure alternative (affidamento in prova) costituiscono riscontri significativi per ritenere la persistenza della pericolosità.
- Difetti o omissioni nella trascrizione di intercettazioni non sono decisivi se sussistono altri elementi probatori idonei a comprovare i gravi indizi o la pericolosità; inoltre questioni identificative sono in gran parte questioni di fatto, non sindacabili in Cassazione.
- Chi impugna deve fornire censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata; censure generiche o non circostanziate sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Rimane aperta, per il soggetto sottoposto a misura di prevenzione, la possibilità di chiedere in futuro la rivisitazione dei presupposti della misura qualora sopravvengano fatti nuovi o venga mutata la situazione processuale/penale.
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