Cassazione Penale, Sentenza n. 5999/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione di legge per presunta abrogazione del reato contestato (art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019) in forza dell'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), quindi richiesta di assoluzione perché il fatto non sarebbe più previsto come reato; 2) nullità delle sentenze di primo e secondo grado per mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'imputato ad assistere all'udienza del 16.3.2022, essendo sottoposto a misura non detentiva (libertà vigilata con obbligo di soggiorno); 3) vizio di motivazione e violazione di legge per difetto dell'elemento soggettivo: l'imputato avrebbe ignorato di non avere diritto al reddito di cittadinanza in quanto il modulo INPS non richiedeva l'indicazione di precedenti di reato (art. 416-bis c.p.), per cui sarebbe venuto meno il dolo richiesto dalla fattispecie penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso in tutti i suoi motivi. Sul primo punto ha ritenuto infondato il motivo perché l'abrogazione dell'art. 7 d.l. n. 4/2019 prevista dall'art. 1, comma 318, L. n. 197/2022 è efficace solo dal 1° gennaio 2024 e, comunque, la successiva normativa (d.l. 4 maggio 2023, n. 48, conv. L. 3 luglio 2023, n. 85) e in particolare l'art. 13, comma 3 del d.l. 48/2023 hanno espressamente stabilito che "al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 ... continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"; le Sezioni Unite hanno espresso analogo orientamento. Sul secondo motivo ha confermato che l'onere dell'imputato era quello di ottenere tempestivamente l'autorizzazione dal magistrato di sorveglianza o di farne conoscere le ragioni al giudice procedente; la richiesta presentata non era adeguatamente documentata e quindi il giudice di merito ha correttamente respinto la domanda di rinvio. Sul terzo motivo ha richiamato il principio ignoratia legis non excusat: la modulistica INPS ha funzione esemplificativa e non può derogare agli obblighi dichiarativi imposti dalla disciplina sostanziale (d.l. n. 4/2019), per cui il mancato richiamo di specifici precedenti nel modulo non esclude il dolo richiesto dalla norma penale. Ne è conseguito il rigetto del ricorso, la conferma della condanna inflitta in appello (responsabilità per gli artt. 81, comma 2; 7, comma 1, d.l. n. 4/2019) e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'onere indicato dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (conv. L. 28 marzo 2019, n. 26), art. 7
La norma penale che sanziona le false od omesse comunicazioni per l'ottenimento o il mantenimento del reddito di cittadinanza è stata ritenuta ancora vigente per i fatti contestati, essendo la sua abrogazione differita dal legislatore e comunque salvata dalle disposizioni transitorie successive.
Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 318
Prevede l'abrogazione di disposizioni del d.l. n. 4/2019, ma la Corte ha rilevato che l'effetto abrogativo è differito ed entra in vigore il 1° gennaio 2024, dunque non ha reso impossibile l'applicazione dell'art. 7 al tempo della sentenza impugnata.
Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (conv. L. 3 luglio 2023, n. 85), art. 8 e art. 13, comma 3
«al beneficio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge, vigenti alla data in cui il beneficio è stato concesso, per i fatti commessi fino al 31 dicembre 2023"
La disposizione transitoria salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 7 per i fatti commessi entro il 31/12/2023, derogando alla possibile applicazione retroattiva della lex mitior e quindi consentendo la prosecuzione dell'azione penale per il periodo indicato.
Rilevante come categoria di precedente penale che, se presente nei dieci anni precedenti, incide sui requisiti per il beneficio; la Corte ha ritenuto che l'obbligo di dichiararlo ricada sul richiedente, indipendentemente dal modulo.
Codice penale, art. 2, comma 2 (principio della lex mitior)
Richiamato implicitamente: la deroga normativa che salva l'applicazione dell'art. 7 per fatti sino al 31/12/2023 limita gli effetti della lex mitior, ma è stata ritenuta legittima e giustificata dal legislatore.
Codice penale, art. 47, comma 3
La Corte ha escluso che si configuri l'ipotesi prevista da tale norma (errore scusabile sulla legge penale) perché la disciplina del reddito di cittadinanza non è oscura e gli obblighi dichiarativi erano chiari.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma richiamata per disporre la condanna alle spese e agli oneri di legge in caso di rigetto del ricorso.
Costituzione, art. 3
Richiamato come parametro di costituzionalità nella valutazione della deroga alla lex mitior; la Corte ritiene la deroga compatibile con i principi costituzionali se ragionevolmente giustificata.
Massime di principio
- L'abrogazione formale di una fattispecie penale non produce effetti se il legislatore ha fissato una data differita di efficacia: occorre verificare la data concreta di entrata in vigore dell'abrogazione prima di sostenere la non punibilità.
- Le disposizioni transitorie successive possono 'salvare' l'applicazione di norme penali per fatti commessi entro un certo termine, derogando all'automatica applicazione della lex mitior; tale deroga è valutabile alla luce dei principi costituzionali ma può essere legittima se giustificata.
- L'onere di provare o di rimuovere un legittimo impedimento alla comparizione grava sull'imputato: se sottoposto a misure con obbligo di soggiorno deve ottenere tempestivamente l'autorizzazione dall'autorità competente o informare il giudice procedente, altrimenti la mancata partecipazione può essere legittimamente non accolta.
- La modulistica amministrativa (es. form INPS) ha funzione esemplificativa e non può sostituire o limitare gli obblighi sostanziali imposti dalla legge penale; l'ignoranza del contenuto della norma penale (ignorantia legis) non esclude il dolo quando la norma non sia oscura.
- In casi di reati legati a benefici pubblici, l'accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo deve considerare l'obbligo generale di veridicità e completezza delle dichiarazioni del richiedente, non l'eventuale carenza informativa del modulo utilizzato.
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