Cassazione Penale, Sentenza n. 5990/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Brescia che, in riforma dell'assoluzione pronunciata in rito abbreviato dal GUP, lo ha condannato a 2 anni di reclusione per il delitto di cui all'art. 10 d.lgs. 74/2000. I motivi di ricorso sono due: (1) violazione di legge per omissione della riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. a seguito della scelta del rito abbreviato; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 133 c.p.). Inoltre si rileva un profilo temporale relativo alla normativa sanzionatoria, posto che il fatto è antecedente alla modifica legislativa del 2019 che ha aumentato la pena edittale.
La decisione
Il secondo motivo (sospensione condizionale) è stato dichiarato inammissibile: la difesa non aveva richiesto il beneficio in quella sede e, comunque, la Corte territoriale ha motivato adeguatamente la decisione richiamando rilevanti elementi di gravità e pericolosità (entità delle fatture occultate, condotte volte all'"inabissamento" della società, sottrazione al contraddittorio, collegamenti con "cartiere"). Il primo motivo è stato invece accolto: la Corte di appello, pur aumentando la responsabilità dell'imputato rispetto all'assoluzione, ha quantificato la pena senza operare o motivare la riduzione obbligatoria di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. (reato commesso nel maggio 2019, cioè prima della riforma aumentativa della cornice di pena). La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e, esercitando i poteri di cui all'art. 620, lett. i) c.p.p., ha operato la diminuzione di un terzo della pena irrogata, rideterminandola in 1 anno e 4 mesi di reclusione.
Norme richiamate
art. 442 cod. proc. pen.
La riduzione di un terzo per la scelta del rito abbreviato è una riduzione "secca" senza discrezionalità; la sua applicazione è obbligatoria e l'omissione costituisce errore di diritto emendabile in sede di legittimità quando non richieda accertamenti di fatto.
art. 133 cod. pen.
Nella valutazione della concedibilità della sospensione condizionale della pena il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133, potendo richiamare soltanto quelli ritenuti prevalenti; tuttavia la decisione deve essere adeguatamente motivata sui presupposti rilevanti.
art. 10 d.lgs. 74/2000
Norma sostanziale che disciplina il delitto contestato (evasione fiscale); la cornice edittale applicabile va determinata ratione temporis in base alla data del fatto (qui maggio 2019).
d.l. 26/10/2019, n. 124, conv. L. 19/12/2019, n. 157
Modifica la cornice edittale elevando le pene per il reato contestato; non si applica retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore, per cui alla condotta del maggio 2019 si applicava la previgente fascia sanzionatoria.
art. 125 cod. proc. pen.
L'assenza di motivazione su un punto decisivo della decisione (o la motivazione inesistente) equivale a violazione di legge; la mancata giustificazione della riduzione per rito equivale a carenza motivazionale rilevante.
art. 620, lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando il rinvio è superfluo e non sono necessari ulteriori accertamenti, di annullare senza rinvio correggendo direttamente il trattamento sanzionatorio sulla base degli elementi di fatto già accertati dal giudice di merito.
Massime di principio
- Se l'imputato ha scelto o è stato giudicato con rito abbreviato, la riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. è obbligatoria e va applicata e motivata dal giudice che determina la pena; la sua omissione costituisce errore di diritto.
- Quando un giudice d'appello trasforma un'assoluzione in condanna dopo un rito abbreviato deve comunque tener conto della riduzione per il rito; la quantificazione della pena non può prescindere da tale calcolo 'automatico'.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e determinare direttamente la pena (art. 620 lett. i) c.p.p.) quando la correzione riguarda una questione di diritto o un semplice calcolo sanzionatorio e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
- Nel negare la sospensione condizionale della pena il giudice può limitarsi a richiamare gli elementi ritenuti prevalenti (art. 133 c.p.), ma la motivazione deve essere specifica e confrontabile con le censura difensive; le impugnazioni vaghe o generiche sono inammissibili.
- Per i reati commessi prima di modifiche legislative sfavorevoli si applica la disciplina anteriore (principio di irretroattività delle norme penali più gravose); questo va sempre verificato e segnalato in sede cautelativa.
- In sede di impugnazione per vizio di motivazione è necessario contestare in modo puntuale e critico le argomentazioni del giudice; censure generiche sulla gravità non sono sufficienti.
- Difesa pratica: per preservare la possibilità di impugnare la mancata concessione di benefici (es. sospensione condizionale), è opportuno formulare espressa richiesta in primo grado e indicare i presupposti di legge; ciò evita l'inammissibilità per vizio procedurale.
- Giudice d'appello: se intende discostarsi dal minimo edittale o omettere l'applicazione di riduzioni automatiche deve esplicitare la motivazione e il calcolo presi a riferimento, per evitare violazioni di legge e annullamenti in Cassazione.
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