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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5998/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Due motivi: (1) violazione di legge rispetto all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 1-bis): il ricorrente sostiene che la detenzione fosse per uso personale e che mancassero tre elementi sintomatici della destinazione a terzi (modalità di presentazione, mancato frazionamento, presenza di altri conviventi), per cui la sola presenza di un bilancino e il dato quantitativo non sarebbero sufficienti a provare la finalità di spaccio; (2) vizio di motivazione: la Corte territoriale non avrebbe valutato adeguatamente la dichiarazione della convivente, la quale si era addossata la detenzione della droga (dichiarazioni comunque ritenute in parte inutilizzabili dal GIP), e non avrebbe motivato la esclusiva attribuzione della sostanza al Cafiero né preso in esame l'ipotesi di uso condiviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato, ritenendo che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e congrua valorizzando il dato quantitativo (95 dosi medie) unitamente alla suddivisione dello stupefacente in due involucri e alla presenza di strumenti per pesare e porzionare (bilancino, coltellino sporco), elementi che complessivamente rendono inverosimile la destinazione ad uso personale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e per mancato confronto specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma che incrimina la detenzione illecita di sostanze stupefacenti; qui indicata quale fattispecie di reato addebitata al ricorrente.

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 1-bis

    Stabilisce limiti/tabella quantitativa e prevede che il superamento del limite non sia di per sé decisivo ma costituisca elemento indiziario che, congiunto ad altri fatti (frazionamento, strumenti di pesatura, modalità di conservazione, ecc.), può far ritenere la destinazione allo spaccio. La Corte ha applicato questo principio valorizzando l'insieme degli elementi probatori.

  • cod. proc. pen., art. 63

    Riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da terzi; nel caso la convivente aveva reso dichiarazioni poi in parte ritenute inutilizzabili dall'autorità procedente, fattore preso in considerazione nella valutazione probatoria.

  • cod. proc. pen., art. 581

    Prevede la necessità che i motivi di ricorso per cassazione si confrontino specificamente con le argomentazioni della decisione impugnata; la Corte ha richiamato tale norma per ritenere il secondo motivo generico e inammissibile.

  • cod. proc. pen., art. 591, comma 1, lett. c

    Indica cause di inammissibilità del ricorso; applicata per affermare che l'assenza di specificità e di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata conduce all'inammissibilità.

  • cod. proc. pen., art. 616

    Prevede che, in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte possa condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza di colpa.

  • cod. proc. pen., art. 611

    Norma processuale citata in relazione al deposito di memorie; nel testo il Procuratore generale ha depositato memoria ex art. 611 nella quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il superamento dei limiti quantitativi di cui all'art. 73, comma 1-bis, non prova da solo la destinazione allo spaccio, ma costituisce un importante elemento indiziario che, congiunto ad altri elementi (imballaggi distinti, strumenti di pesatura/porzionamento, modalità di conservazione, ubicazione degli involucri), può legittimamente fondare la condanna per detenzione a fini di spaccio.
  • La valutazione complessiva degli elementi di fatto (quantità, frazionamento, strumenti, luoghi di rinvenimento) è cruciale: ogni singolo elemento può avere valore indiziario e acquisire rilevanza probatoria se considerato unitamente agli altri.
  • Le dichiarazioni di terzi conviventi che si addossano la detenzione possono essere rilevanti ma la loro efficacia probatoria dipende dalla loro utilizzabilità e dal contesto; se dichiarazioni sono ritenute inutilizzabili o contradditorie, il giudice può escluderne rilievo determinante.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi in modo specifico e argomentato con le motivazioni della sentenza impugnata; censure generiche o che non rispondono alle argomentazioni poste a fondamento della decisione sono inammissibili.
  • Per contestare efficacemente una decisione che valorizza elementi indiziari multipli, la difesa deve proporre contro-argomentazioni puntuali (es. prova della destinazione esclusivamente personale, spiegazioni credibili per la presenza degli strumenti o del frazionamento, elementi probatori che colleghino la sostanza a terzi) e non limitarsi ad affermazioni generiche.

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