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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5991/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per frode fiscale con utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti relative al 2012 (fatture da fornitori cessati/falliti, duplicate o senza documentazione di trasporto). Il ricorrente propone tre motivi: 1) vizio per mancata declaratoria di prescrizione del reato commesso il 26/09/2013 (sostiene che il termine decennale fosse già decorso); 2) omesso esame di motivo di appello e censura dell'uso illegittimo dell'art. 507 c.p.p. (assunzione d'ufficio della testimonianza di cinque fornitori fuori dai presupposti, per integrare lacune probatorie); 3) vizio di motivazione sulla penale responsabilità e sulla fittizietà delle fatture, con puntualizzazioni sulle testimonianze che avrebbero dimostrato rapporti commerciali e documentazione utile per escludere la falsità o la duplicazione di alcune fatture.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi: 1) la prescrizione non era maturata perché esistono sospensioni del termine per complessivi 266 giorni, per cui il termine decennale matura il 18/06/2024; 2) l'assunzione d'ufficio delle testimonianze ai sensi dell'art. 507 c.p.p. è stata valutata congrua e motivata dai giudici di merito in quanto risultata 'assolutamente necessaria' alla prova decisiva; 3) il controllo di legittimità ha escluso vizi della motivazione: il Tribunale ha fornito un percorso logico-giuridico coerente (anomalie nei rapporti commerciali, mancanza di documenti di trasporto per alcune fatture, duplicazione e coincidenza di descrizioni/importi/date per altre), idoneo a sostenere la conclusione sulla fittizietà della maggior parte delle fatture contestate. Conseguentemente è stata confermata la condanna (pena: un anno di reclusione, spese processuali e sanzioni accessorie) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 507 cod. proc. pen.

    l'integrazione probatoria ammessa solo ove risulti "assolutamente necessaria"

    La Corte ha ritenuto che l'assunzione d'ufficio delle testimonianze fosse giustificata perché decisiva ai fini della decisione; la valutazione della 'assoluta necessità' è rimessa al giudice di merito e la Cassazione controlla solo la congruità della motivazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Principio secondo cui la Corte di cassazione è giudice della motivazione e non può rivedere autonomamente il contenuto probatorio; il controllo è limitato alla coerenza logico-argomentativa della decisione, non alla riconsiderazione dei fatti

  • norme sul calcolo della prescrizione

    La prescrizione si calcola tenendo conto delle sospensioni dei termini; nel caso specifico la sospensione complessiva di 266 giorni ha impedito la maturazione del termine decennale alla data di impugnazione

Massime di principio

  • La prescrizione va valutata tenendo conto di tutte le cause di sospensione: il semplice computo aritmetico del termine base può essere fuorviante se non si considerano sospensioni procedurali o amministrative.
  • L'art. 507 c.p.p. consente al giudice di disporre d'ufficio mezzi di prova solo se 'assolutamente necessario' e tale valutazione è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica la congruità della motivazione che giustifica l'intervento, non la necessità in termini meramente probatori.
  • In materia penale tributaria, indizi quali fatture emesse da fornitori cessati o falliti, duplicazione di documenti, mancanza di documenti di trasporto e contraddizioni nei rapporti commerciali possono formare un quadro probatorio idoneo a dimostrare la fittizietà delle operazioni, purché il giudice motivi in modo coerente e logico.
  • La Corte di legittimità controlla la 'tenuta' logico-argomentativa della motivazione dei giudici di merito; se il percorso motivazionale è coerente e privo di manifesta illogicità la valutazione dei fatti resta insindacabile in cassazione.
  • L'assenza di accertamenti tributari o di dichiarazioni dei fornitori agli uffici fiscali non esclude automaticamente la prova della fittizietà in sede penale se esistono altri elementi indiziari e testimonianze che consentono una ricostruzione plausibile e motivata.

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