Cassazione Penale, Sentenza n. 5992/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente, in qualità di amministratore unico della società Euralba Service s.r.l., è stato imputato per il reato di cui all'art. 4, comma 7, L. 22/7/1961 n. 628 per non avere esibito, nonostante ripetute richieste, la documentazione relativa al rapporto di lavoro con la dipendente Doriana Rada (lettere di assunzione, libretto unico del lavoro, documentazione sulle retribuzioni), nonché i contratti di appalto e i registri IVA. In cassazione ha dedotto: vizi di notifica (contestando la mancata comunicazione informativa della raccomandata ritirata dal portiere e richiamando orientamenti che richiedono l'invio della raccomandata informativa); mancata conoscibilità delle richieste perché inviate alla pec societaria poi sottoposta a sequestro; mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la prima richiesta sia stata regolarmente notificata alla PEC della società (consegna 29/06/2020) e che, allo scadere del termine (13/07/2020), non fosse pervenuta alcuna esibizione; il sequestro della PEC è intervenuto successivamente e quindi non elimina la conoscibilità della prima comunicazione. Quanto alla notifica al domiciliario, la relata dimostra che la raccomandata è stata consegnata nelle mani dell'imputato, rendendo ininfluenti le doglianze sulla mancata ricezione della raccomandata informativa. La Corte ha poi ricordato che il reato di omessa esibizione è contravvenzione e può essere integrato anche per colpa: l'amministratore ha l'onere di vigilare sulle comunicazioni societarie e di fornire almeno una giustificazione dell'inerzia. La doglianza sulla tenuità del fatto è stata ritenuta generica e non adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; in sede di merito l'imputato era stato condannato all'ammenda di euro 300, pena sospesa (art. 164 c.p.), e in Cassazione è stato disposto altresì l'onere delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 22 luglio 1961, n. 628, art. 4
Disciplina il reato di omessa esibizione di documentazione richiesta dall'Ispettorato del Lavoro; il reato si consuma alla scadenza del termine assegnato dalla richiesta e perdura fintanto che il destinatario omette volontariamente di adempiere.
Codice Penale, art. 164, comma 1
Norma richiamata in merito alla sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria; nella fattispecie l'ammenda è stata sospesa ai sensi di tale articolo.
Codice Penale, art. 131-bis
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha rilevato che l'assunto era generico e non ha fornito elementi concreti per far ritenere applicabile la norma, soprattutto alla luce della reiterazione delle richieste e della totale inerzia dell'imputato.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali e per il versamento alla Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L. 20/11/1982, n. 890, art. 7, comma 2 (richiamata dalla difesa)
Richiamata dall'imputato in relazione alla necessità dell'invio della raccomandata informativa quando l'atto non è consegnato personalmente; la Corte ha ritenuto la contestazione infondata perché la relata prova la consegna nelle mani dell'imputato.
Normativa e giurisprudenza sulla PEC e sul registro imprese (principio applicato: comunicazione alla PEC indicata nel Registro delle Imprese equivale a conoscenza da parte del legale rappresentante)
La Corte richiama l'orientamento consolidato secondo cui una comunicazione inviata alla PEC societaria indicata nel Registro delle Imprese si considera legittimamente portata a conoscenza del datore di lavoro/legale rappresentante; pertanto la notifica via PEC è efficace e può fondare la responsabilità per omessa esibizione.
Massime di principio
- La notifica via PEC inviata all'indirizzo societario pubblicato nel Registro delle Imprese è efficiente a produrre la conoscenza della comunicazione da parte del legale rappresentante: il rappresentante legale deve monitorare la corrispondenza societaria e non può facilmente disconoscere la ricezione.
- Il timing del sequestro della PEC e di altre misure cautelari informatiche è cruciale: se la comunicazione è pervenuta prima del blocco, l'eventuale successivo sequestro non annulla la conoscenza già acquisita.
- Se la raccomandata per notifica è consegnata nelle mani del destinatario, non rileva l'assenza dell'invio della raccomandata informativa (CAD/CAN); la contestazione della firma in relata richiede mezzi di prova appropriati (perizia grafologica).
- Il reato di omessa esibizione è contravvenzione che può essere integrata sia dal dolo sia dalla colpa: è sufficiente la mancanza di diligenza dell'amministratore (ossia il dovere di verificare le comunicazioni ricevute dalla società e di fornire almeno spiegazioni sulla mancata esibizione).
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione concreta e specifica: la mera modesta entità del danno non basta se la condotta è stata reiterata o ha impedito attività di vigilanza.
- In presenza di documenti fisicamente trasferiti a terzi (cessionari di ramo d'azienda), la giusta difesa consiste nel comunicare tempestivamente all'organo richiedente la impossibilità oggettiva di esibire i documenti e nelle ragioni di tale trasferimento; la semplice inerzia espone comunque a responsabilità.
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