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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5996/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 21/07/2022 che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato riqualificato in art. 727, comma 2, cod. pen. (detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura) e lo aveva condannato a 2.000 euro di ammenda. L'unico motivo dedotto era la violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione del reato, che il ricorrente sostiene essere maturata il 13/07/2022.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che il reato di cui al'art. 727, comma 2, sia reato permanente: la prescrizione comincia quando l'autore mantiene gli animali nella condizione vietata e cessa quando la condizione è rimossa o si perde la disponibilità, anche per sequestro. Nel caso di specie il sequestro e il collocamento del cane in struttura idonea sono avvenuti il 13/07/2017, da cui è decorrso il termine prescrizionale quinquennale (contravvenzione). Tenute presenti le sospensioni (disciplina emergenziale Covid-19 dal 09/03/2020 al 26/10/2020 pari a 124 giorni e 60 giorni per legittimo impedimento del difensore dal 16/12/2021 al 21/07/2022), il termine sarebbe maturato il 17/11/2022, successivo alla data della sentenza impugnata (21/07/2022). Di conseguenza la prescrizione non era decorso alla data della decisione; il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha inoltre ricordato che l'inammissibilità impedisce di rilevare e dichiarare cause di non punibilità (compresa la prescrizione) ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro in favore della Cassa.

Norme richiamate

  • art. 727 cod. pen.

    art. 727, comma 2, cod. pen.

    Rilevata dalla Corte la natura di reato permanente della fattispecie: la consumazione inizia quando l'autore mantiene gli animali nella condizione vietata e cessa quando detta condizione è rimossa o si perde la disponibilità (anche per sequestro).

  • art. 544 ter cod. pen.

    Fattispecie originariamente contestata e poi riqualificata in art. 727; il richiamo serve a collocare l'origine della contestazione.

  • artt. 157, 160 e 161 cod. pen.

    artt. 157, 160 e 161 cod. pen.

    Determinano i termini prescrizionali e la disciplina delle sospensioni e interruzioni della prescrizione; applicati per stabilire il termine quinquennale massimo per la contravvenzione e per conteggiare le sospensioni (es. emergenza Covid-19 e legittimo impedimento).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ha ricordato che, in caso di inammissibilità dell'impugnazione, non si forma un valido rapporto di impugnazione e quindi non è possibile rilevare/dichiarare ex officio cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In base a tale norma e non ravvisando assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e della somma ritenuta equa in favore della Cassa.

Massime di principio

  • Il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura (art. 727, comma 2) è qualificato come reato permanente: la prescrizione decorre dal momento in cui viene meno la condizione illecita (p.es. sequestro o rimozione della disponibilità), non automaticamente dalla prima condotta accertata.
  • Per le contravvenzioni si applica il termine prescrizionale massimo quinquennale; occorre sempre conteggiare periodi di sospensione (es. norme emergenziali, dimentifiche procedurali) e i giorni di legittimo impedimento del difensore che prolungano la durata utile alla prescrizione.
  • Se il termine di prescrizione matura dopo la data della decisione impugnata, la prescrizione non può essere dichiarata dalla Corte di cassazione se il ricorso è inammissibile: l'inammissibilità impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e di rilevare ex officio cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.).
  • Chi impugna per prescrizione deve curare l'ammissibilità del ricorso: un ricorso inammissibile preclude la verifica della prescrizione in sede di legittimità e può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
  • In casi simili è fondamentale documentare con precisione le date rilevanti (data di accertamento/sequestro, date di sospensioni normative, eventuali impedimenti del difensore) e calcolare formalmente il decorso della prescrizione prima di proporre l'impugnazione o dedurne l'omessa declaratoria.

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